Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.288 del 9-12-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica; Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1997 concernente il riordino della scuola di specializzazione in genetica medica; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1999; Decreto: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Scuola di specializzazione in genetica medica Ordinamento degli studi Art. 1. La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio. Art. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica. A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi: indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia; indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche. Art. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica. Art. 4. Il corso ha durata di 4 anni. Art. 5. La sede amministrativa del corso di specializzazione in genetica medica e' presso il centro servizi della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Trieste. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 16 specializzandi. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari A) Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teoricopratiche della consulenza genetica e del laboratorio di genetica. Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, El3X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale. B) Area tecnico-metodologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico. Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale. C) Area genetico-clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche. Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionale La tesi di specializzazione potra' essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione. Gli specializzandi per poter essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito: 1. Indirizzo medico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': partecipazione all'attivita' di 50 casi di consulenza genetica con responsabilita' diretta alla diagnostica; espletamento delle consulenze stesse; partecipazione all'attivita' e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di citogenetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente. Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione geneticoclinica dello specializzando. 2. Indirizzo tecnico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica; esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare; esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica; refertazione delle analisi stesse. Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 29 ottobre 1999 p. Il rettore: Cossar