COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999 

  Criteri e  modalita' per il  conferimento alle regioni  di funzioni
del  CIPE,   del  Ministero   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica e della  Cassa depositi e prestiti collegate
alla  cessazione   dell'intervento  straordinario   nel  Mezzogiorno.
(Deliberazione n. 175/99)
(GU n.289 del 10-12-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  recante  la  disciplina
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Viste le proprie  deliberazioni del 29 dicembre 1986,  del 3 agosto
1988 e del 29 marzo 1990 concernenti l'approvazione dei piani annuali
di attuazione del programma triennale  di sviluppo del Mezzogiorno di
cui alla legge 1 dicembre 1983, n. 651;
  Visto il  decreto-legge 22 ottobre  1992 convertito dalla  legge 19
dicembre  1992, n.  488,  che  reca modifiche  alla  citata legge  n.
64/1986;
  Visto il decreto  legislativo 3 aprile 1993, n.  96, concernente il
trasferimento  di   funzioni  dei  soppressi  Dipartimento   per  gli
interventi straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia  per la promozione
dello sviluppo  del Mezzogiorno,  cosi' come modificato  ed integrato
dal decreto-legge 8  febbraio 1995, n. 32, convertito con  la legge 7
aprile 1995, n. 104;
  Visti  in particolare  gli articoli  8 e  9-bis del  citato decreto
legislativo  n.  96/1993  che   disciplinano  la  prosecuzione  e  il
completamento  degli  interventi  compresi nei  piani  annuali  sopra
citati,  il cui  finanziamento  e' regolato  da apposite  convenzioni
stipulate  tra  l'Agenzia  per   la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno ed i soggetti attuatori,  nonche' dei progetti speciali e
delle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987, n. 157;
  Viste  le  disposizioni  in  materia di  attuazione  dei  programmi
regionali  di  sviluppo  e  degli interventi  compresi  nella  azione
organica 6.3  stabilite con  le deliberazioni del  CIPE del  3 agosto
1988 e del 29 marzo 1990 sopra richiamate;
  Visto il decreto  legislativo 5 dicembre 1997,  n. 430, concernente
l'unificazione  dei  Ministeri del  tesoro  e  del bilancio  e  della
programmazione economica ed il riordino delle competenze del CIPE;
  Visto  l'art. 23  della  legge 27  dicembre 1997,  n.  449, che  ha
integrato il comma  108 dell'art. 2 della legge 23  dicembre 1996, n.
662,  recante   disposizioni  per  il  trasferimento   delle  risorse
finanziarie relative ad opere finanziate sui fondi della ex Agensud;
  Visto il decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di  funzioni e  compiti amministrativi dello  Stato alle
regioni ed agli  enti locali in attuazione del capo  I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera f),
che dispone  il conferimento alle  regioni ed agli enti  locali delle
funzioni collegate alla  cessazione dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, con le modalita' previste dal sopra citato art. 23 della
legge n. 449/1997;
  Vista  la  propria deliberazione  del  6  agosto 1999  "Regolamento
concernente  il  riordino delle  competenze  del  CIPE in  attuazione
dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
  Considerato  che  l'art.  3  del decreto  legislativo  n.  112/1998
stabilisce il conferimento alle regioni delle funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale;
  Considerato  che alle  regioni  destinatarie delle  funzioni e  dei
compiti   conferiti  sono   attribuite  risorse   corrispondenti  per
ammontare  a  quelle utilizzate  dallo  Stato  per l'esercizio  delle
medesime funzioni e compiti, come  previsto dall'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo n. 112/1998;
  Considerato   che   l'ammontare   delle  risorse   da   trasferire,
corrispondenti  alle   funzioni  conferite,   sara'  pari   a  quello
risultante   dalla  situazione   contabile   di  ciascun   intervento
finanziato  rilevata  all'atto  del trasferimento,  tenuto  conto  di
conguagli e recuperi;
  Considerato che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
delle funzioni conferite e' determinata contestualmente all'effettivo
trasferimento  delle  risorse  finanziarie, secondo  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;
  Visto  il  parere della  conferenza  unificata  di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. In  attuazione dell'art.  94, comma 2,  lettera f),  del decreto
legislativo  31 marzo  1998, n.  112, la  presente delibera  regola i
criteri e  le modalita' di  conferimento alle regioni  delle funzioni
relative agli interventi finanziati con i piani annuali di attuazione
del programma triennale di sviluppo  del Mezzogiorno e con i progetti
speciali e le opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987,
n. 157, attribuite  al CIPE, al Ministero del tesoro,  del bilancio e
della programmazione  economica e alla  Cassa depositi e  prestiti in
forza degli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96, e  successive  modifiche e  integrazioni,  nonche' di  quelle
relative  ai programmi  regionali  di sviluppo  di  cui alle  proprie
deliberazioni del 29 dicembre 1986, del  3 agosto 1988 e del 29 marzo
1990 citate in premessa.
  2. All'individuazione dei  beni e delle risorse  da trasferire alle
singole regioni si provvedera', tenendo conto dei criteri di cui alla
presente  delibera,  con decreti  del  Presidente  del Consiglio  dei
Ministri da adottarsi con la procedura  di cui all'art. 7 della legge
n. 59/1997.
  3. Relativamente agli interventi di cui agli articoli 8 e 9-bis del
decreto legislativo  3 aprile 1993,  n. 96, e successive  modifiche e
integrazioni, le regioni subentrano al CIPE, al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e
prestiti in tutti i rapporti attivi e passivi con gli enti attuatori,
le   imprese  esecutrici   e  i   terzi  comunque   interessati  alla
realizzazione degli interventi stessi,  fermi restando a carico dello
Stato gli eventuali oneri derivanti  dal contenzioso riferito a fatti
precedenti  il  trasferimento,  se eccedenti  i  limiti  dell'importo
trasferito.
  4.   L'ammontare  delle   risorse  da   trasferire  alle   regioni,
corrispondente alle funzioni  di cui al punto 3, sara'  pari a quello
occorrente per il  completamento degli interventi di  cui al medesimo
punto 3, risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento,
rilevata all'atto  del trasferimento  e tenuto  conto di  conguagli e
recuperi. Saranno altresi'  proporzionalmente trasferite alle regioni
risorse pari a quelle utilizzate dallo Stato nell'ultimo triennio per
l'esercizio  delle  funzioni  conferite, rappresentate  dal  compenso
riconosciuto   alla  Cassa   depositi   e  prestiti   per  spese   di
amministrazione e  dalle altre  risorse utilizzate dal  Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  5. Nell'ambito  delle funzioni trasferite  ai sensi del punto  3 e'
incluso il recupero  di somme erogate a fronte  di interventi oggetto
di chiusura  anticipata o di  revoca, in conformita'  alle specifiche
clausole convenzionali.
  6. Sempre nell'ambito delle funzioni  trasferite ai sensi del punto
3,  le economie  comunque conseguite  (revoche, chiusure  anticipate,
economie   nella  realizzazione   degli  interventi,   recuperi  IVA,
interessi attivi, etc), secondo  quanto specificato al medesimo punto
3,  resteranno  a disposizione  delle  singole  regioni che  potranno
utilizzarle nell'ambito degli interventi trasferiti o riprogrammarle.
  7.  Le somme  di  cui  al precedente  punto  4,  erogate a  partire
dall'esercizio  finanziario  2000, saranno  quantificate  annualmente
sulla  base  della  media  delle erogazioni  dell'ultimo  triennio  e
ripartite  tra  le  singole  regioni, mediante  accredito  sui  conti
correnti  infruttiferi  di  tesoreria   intestati  alle  regioni,  in
proporzione all'importo  complessivo occorrente per  il completamento
degli interventi di competenza di ciascuna regione.
  8. Le  regioni forniranno  semestralmente al Ministero  del tesoro,
del  bilancio  e  della   programmazione  economica,  anche  per  via
telematica,  i dati  sull'utilizzo delle  risorse trasferite  e sulla
realizzazione degli  interventi, secondo modalita' concordate  tra la
conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato e  le regioni e il
Ministero del tesoro medesimo.
   Roma, 5 novembre 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro  n. 5  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 102