LEGGE 13 dicembre 1999, n. 466 

  Proroga  di termini  per  l'adempimento  delle obbligazioni  aventi
scadenza al 31 dicembre 1999.
(GU n.292 del 14-12-1999)
 
 Vigente al: 29-12-1999  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Sono  prorogati di  diritto al  3 gennaio  2000 tutti  i termini
scadenti  il  31  dicembre  1999,  anche  se  di  prescrizione  e  di
decadenza,  cui  sia  soggetto qualunque  adempimento,  pagamento  od
operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle
banche, delle  Poste Italiane S.p.a., delle  imprese di investimento,
degli agenti  di cambio,  delle societa'  di gestione  del risparmio,
delle societa'  di investimento  a capitale variabile  (SICAV), delle
societa' fiduciarie,  delle imprese assicurative,  degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto  dall'articolo 106 del testo
unico  delle leggi  in  materia bancaria  e  creditizia, emanato  con
decreto legislativo 1  settembre 1993, n. 385, e  degli organismi che
svolgono i servizi  e le attivita' di  cui agli articoli 69,  70 e 80
del testo unico emanato con  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  o   sono  disciplinati  dalle  disposizioni   della  Commissione
nazionale per le societa' e la  borsa (Consob) e della Banca d'Italia
del  16  marzo  1992,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  27  marzo  1992,
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di  compensazione e  garanzia prevista dagli  articoli 22  e 23
della  legge 2  gennaio 1991,  n.  1, nonche'  degli altri  soggetti,
abilitati al  regolamento di  operazioni finanziarie  nell'ambito del
sistema dei pagamenti  denominato "TARGET", eventualmente individuati
con  decreto   del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 dicembre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    Amato,  Ministro del  tesoro, del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto