Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.294 del 16-12-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1996, n. 236; Visti l'art. 4 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 265, l'art. 7 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 374 e l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475; Visto lo statuto della Libera Universita' Maria Ss. Assunta, emanato con decreto rettorale n. 1533 del 19 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 maggio 1999; Vista la nota ministeriale n. 1436 del 28 settembre 1999 dove non si rilevano osservazioni; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 giugno 1997 e' cosi' modificato: al Titolo V - Docenti, ricercatori, personale tecnicoamministrativo e ausiliario - Capo I - Docenti e ricercatori, dopo l'art. 38, l'art. 39 viene sostituito integralmente come segue: Art. 39. Norme comuni 1. Non possono essere proposti per la nomina a professore di ruolo e a ricercatore coloro che non siano stati vincitori di concorso pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2. Per l'assunzione lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori sono osservate, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della LUMSA, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle universita' dello Stato. 3. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il personale di cui al n. 2 e' iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 29 luglio 1991 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni a partire dal 1 ottobre 1991. Roma, 25 ottobre 1999 Il rettore: Del Tempio di Sanguinetto