LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.294 del 16-12-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con legge 21 giugno 1996, n. 236;
  Visti l'art. 4  del decreto-legge 17 maggio 1996, n.  265, l'art. 7
del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 374 e l'art. 7 del decreto-legge
13 settembre 1996, n. 475;
  Visto  lo  statuto  della  Libera Universita'  Maria  Ss.  Assunta,
emanato con decreto rettorale n.  1533 del 19 maggio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  12 maggio
1999;
  Vista la nota  ministeriale n. 1436 del 28 settembre  1999 dove non
si rilevano osservazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto  della Libera  Universita' Maria SS.  Assunta pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 2 giugno 1997 e' cosi' modificato:
  al Titolo V - Docenti, ricercatori, personale tecnicoamministrativo
e ausiliario - Capo I - Docenti e ricercatori, dopo l'art. 38, l'art.
39 viene sostituito integralmente come segue:
                              Art. 39.
                             Norme comuni
  1. Non possono essere proposti per  la nomina a professore di ruolo
e  a ricercatore  coloro che  non siano  stati vincitori  di concorso
pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  2. Per l'assunzione  lo stato giuridico e  il trattamento economico
dei professori di  ruolo e dei ricercatori sono  osservate, in quanto
compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della
LUMSA, le norme legislative e  regolamentari vigenti in materia per i
professori  di ruolo  e  per i  ricercatori  delle universita'  dello
Stato.
  3. Ai fini  del trattamento di quiescenza si  applica la disciplina
prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul
trattamento  di quiescenza  dei  dipendenti civili  e militari  dello
Stato,  approvato  con decreto  del  Presidente  della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Il personale di cui al n.  2 e' iscritto ai fini del trattamento
di previdenza,  all'Ente nazionale di  previdenza e assistenza  per i
dipendenti statali.
  5. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni di cui al presente
articolo si applicano  i criteri stabiliti dalla legge n.  243 del 29
luglio 1991  ed eventuali  successive modificazioni e  integrazioni a
partire dal 1 ottobre 1991.
   Roma, 25 ottobre 1999
                                Il rettore: Del Tempio di Sanguinetto