SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1999 

  Modificazione  relativa al  "Regolamento per  l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' generale della Scuola normale superiore".
(GU n.297 del 20-12-1999)

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
LA FINANZA E LA CONTABILITA'
GENERALE
Capo VI
Attivita' negoziale

  Visto lo statuto della Scuola,  emanato con decreto direttoriale n.
290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 1995, e successive modificazioni;
  Visto in particolare l'art. 6 dello statuto;
  Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita' generale  della Scuola emanato con  decreto direttoriale
n. 862 del 14 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 28 ottobre 1996;
  Visto in particolare l'art. 67, comma 3, del suddetto regolamento;
  Vista la delibera  del 10 settembre 1999 con la  quale il consiglio
direttivo della Scuola ha approvato la modifica al comma 3, dell'art.
67 del regolamento sopracitato;
  Atteso   che   il  testo   della   modifica   al  regolamento   per
l'amministrazione,  la finanza  e la  contabilita' generale  e' stato
sottoposto al  controllo di  legittimita' e  di merito  del Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'art.  6, comma  9,  della legge  n. 168/1989,  come  da nota  di
trasmissione numero prot. 8686 in data 24 settembre 1999;
  Atteso  altresi' che,  ai sensi  del citato  articolo, il  Ministro
esercita,  entro  il  termine   perentorio  di  sessanta  giorni,  il
controllo di legittimita' e di merito,  decorsi i quali, senza che il
Ministro  si sia  pronunciato, la  modifica puo'  essere emanata  con
decreto del direttore;
  Accertato che  termini di cui sopra  sono decorsi senza che  vi sia
stata  la pronuncia  del Ministro  e  che, pertanto,  la modifica  al
regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza  e  la  contabilita'
generale deve intendersi approvata dallo stesso;
                              Decreta:
  E'  emanata   la  seguente   modifica  al   regolamento  denominato
"Regolamento  per l'amministrazione,  la  finanza  e la  contabilita'
generale della Scuola normale superiore".
  Essa e' resa pubblica  mediante affissione all'albo ufficiale della
Scuola.
                              Art. 67.
       Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato
  (Omissis).
  3. Secondo le modalita' indicate dal  regolamento di cui al comma 1
ed  esclusivamente per  le  esigenze alle  attivita'  di ricerca,  e'
possibile stipulare con personale  di alta qualificazione scientifica
o professionale, anche di  cittadinanza straniera, appositi contratti
di  collaborazione scientifica;  il contratto  non puo'  avere durata
superiore all'anno ed e' rinnovabile.  Il compenso, computato su base
mensile, non puo'  in ogni caso superare la  retribuzione netta media
spettante al professore ordinario. Sono esclusi dall'applicazione del
presente comma  i professori  e i ricercatori  in servizio  presso le
universita' italiane.
   Pisa, 2 dicembre 1999
                                                 Il direttore: Settis