Modificazione relativa al "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale della Scuola normale superiore".(GU n.297 del 20-12-1999)
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
LA FINANZA E LA CONTABILITA'
GENERALE
Capo VI
Attivita' negoziale
Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 6 dello statuto; Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale della Scuola emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 28 ottobre 1996; Visto in particolare l'art. 67, comma 3, del suddetto regolamento; Vista la delibera del 10 settembre 1999 con la quale il consiglio direttivo della Scuola ha approvato la modifica al comma 3, dell'art. 67 del regolamento sopracitato; Atteso che il testo della modifica al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale e' stato sottoposto al controllo di legittimita' e di merito del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, come da nota di trasmissione numero prot. 8686 in data 24 settembre 1999; Atteso altresi' che, ai sensi del citato articolo, il Ministro esercita, entro il termine perentorio di sessanta giorni, il controllo di legittimita' e di merito, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, la modifica puo' essere emanata con decreto del direttore; Accertato che termini di cui sopra sono decorsi senza che vi sia stata la pronuncia del Ministro e che, pertanto, la modifica al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale deve intendersi approvata dallo stesso; Decreta: E' emanata la seguente modifica al regolamento denominato "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale della Scuola normale superiore". Essa e' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola. Art. 67. Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato (Omissis). 3. Secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al comma 1 ed esclusivamente per le esigenze alle attivita' di ricerca, e' possibile stipulare con personale di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di cittadinanza straniera, appositi contratti di collaborazione scientifica; il contratto non puo' avere durata superiore all'anno ed e' rinnovabile. Il compenso, computato su base mensile, non puo' in ogni caso superare la retribuzione netta media spettante al professore ordinario. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i professori e i ricercatori in servizio presso le universita' italiane. Pisa, 2 dicembre 1999 Il direttore: Settis