MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 16 dicembre 1999 

  Attribuzione  di contributi  a  favore  delle emittenti  televisive
locali titolari di concessione.
(GU n.297 del 20-12-1999)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che prevede  la determinazione dei  criteri e delle modalita'  per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403, concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge  15 maggio 1997, n. 127, in  materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
  Vista  la legge  23 dicembre  1998, n.  448, concernente  misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  254 del  28 ottobre  1999, concernente:
"Regolamento per la concessione  alle emittenti televisive locali dei
benefici  previsti dall'art.  45, della  legge 23  dicembre 1998,  n.
448";
  Visto il  decreto ministeriale  12 novembre 1999,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del  18 novembre 1999, concernente il bando
di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21
settembre 1999;
  Tenuto  conto che  non si  e' ancora  concluso il  procedimento, ai
sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  680,  di  ammissione  alle  provvidenze di  cui  all'art.  7  del
decreto-legge 27 agosto 1993,  n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 per l'anno 1998;
  Rilevata,   pertanto,  la   necessita'  di   sostituire  il   bando
sopraindicato con altro contenente le opportune integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  domanda per ottenere i  benefici previsti per l'anno  1999 a
favore  delle emittenti  televisive  locali  titolari di  concessione
dall'art.  1 del  decreto  ministeriale 21  settembre  1999, n.  378,
concernente:   "Regolamento  per   la   concessione  alle   emittenti
televisive locali dei benefici previsti  dall'art. 45, della legge 23
dicembre 1998, n. 448", di  seguito indicato come "regolamento", deve
essere  inviata, in  duplice  copia, di  cui l'originale  debitamente
documentato,  a mezzo  raccomandata o  via fax,  entro trenta  giorni
dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del  presente bando, al
comitato  regionale  per  le  comunicazioni  ovvero,  se  non  ancora
costituito,  al comitato  regionale  per  i servizi  radiotelevisivi,
competente  per  territorio.  La   data  apposta  sulla  raccomandata
dall'ufficio   postale  accettante   fa   fede  della   tempestivita'
dell'invio.  Ciascuna emittente  puo'  presentare la  domanda per  il
bacino televisivo nel quale e' ubicata la sede operativa principale e
per gli ulteriori bacini televisivi  nei quali la medesima emittente,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3,  del  regolamento,  raggiunga  una
popolazione non inferiore  al settanta per cento  di quella residente
nel  territorio   della  regione   irradiata.  A  tale   ultimo  fine
l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i
comuni serviti  all'interno della regione oggetto  della concessione,
specificando, altresi',  se la copertura  e' totale o parziale  e, in
quest'ultimo  caso, indicando  le aree,  del capoluogo  di provincia,
della provincia o del comune, servite.
  2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare
il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o,
nei casi consentiti,  da apposite dichiarazioni ai  sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:
  a)  l'indicazione  dell'emittente cui  essa  si  riferisce con  gli
estremi  dell'atto concessorio,  del numero  di codice  fiscale e  di
partita I.V.A.;
  b)  gli   elementi  previsti   dall'art.  4  del   regolamento  che
s'intendono sottoporre  a valutazione;  tali elementi  possono essere
comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;
  c) la dichiarazione  che l'emittente ha assolto  tutti gli obblighi
d'informazione contabile previsti dalla  normativa vigente in materia
di attivita' radiodiffusiva;
  d) la  dichiarazione di aver  presentato domanda di  ammissione per
l'anno 1998 alle  provvidenze di cui all'art. 7  del decreto-legge 27
agosto 1993,  n. 323, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 27
ottobre  1993,  n.  422;  l'adozione  del  provvedimento  formale  di
ammissione, ai sensi  del decreto del Presidente  della Repubblica 16
settembre 1996,  n. 680,  alle provvidenze  costituisce in  ogni caso
condizione per la successiva erogazione del contributo;
  e) la dichiarazione  di essere in regola, ai sensi  dell'art. 2 del
regolamento, con  il versamento dei contributi  previdenziali, di non
essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;
  f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone
di concessione; a  tal fine devono essere indicati  gli estremi delle
dilazioni  di  pagamento  richieste   ai  sensi  dell'art.  3,  comma
5-sexies,  del   decreto-legge  30  gennaio  1999,   convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 29 marzo  1999, n. 78, e  delle eventuali
controversie giurisdizionali  in corso, specificando l'oggetto  e gli
eventuali provvedimenti  giurisdizionali gia'  adottati; ove  non sia
ancora pervenuta  la richiesta  da parte dell'amministrazione  per il
pagamento del  canone relativo all'anno 1998,  la dichiarazione avra'
ad  oggetto  il regolare  pagamento  dei  canoni fino  all'anno  1997
compreso;
  g)  l'indicazione  dell'ammontare  delle sovvenzioni,  previste  da
normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di
cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
  h) la dichiarazione  che nei propri confronti,  nel corso dell'anno
1998 e fino alla data di  presentazione della domanda, non sono stati
adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente,
ed in particolare, dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  i) la  specifica indicazione  della media dei  fatturati realizzati
nel triennio 1996-1998.
  3. La  domanda presentata dai  soggetti che gestiscono piu'  di una
attivita', anche non televisiva,  deve recare l'impegno ad instaurare
un  regime di  separazione contabile  e deve  contenere lo  schema di
bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
  4. Ai  fini della ripartizione  tra i  vari bacini di  utenza dello
stanziamento  annuo di  cui  all'art.  45, comma  3,  della legge  23
dicembre 1998,  n. 448,  il comitato  regionale per  le comunicazioni
ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, deve  trasmettere al Ministero  delle comunicazioni,
direzione generale per le concessioni  e le autorizzazioni, non oltre
quindici   giorni  dalla   scadenza   del  termine   ultimo  per   la
presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda
copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
  5. Entro centottanta giorni  dalla pubblicazione del presente bando
i  comitati regionali  per  le comunicazioni  ovvero,  se non  ancora
costituiti,  i  comitati  regionali per  i  servizi  radiotelevisivi,
provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento
della  sussistenza  dei  requisiti   per  ottenere  i  contributi,  a
predisporre  le relative  graduatorie e  a comunicarle,  entro trenta
giorni, al Ministero delle  comunicazioni che provvede all'erogazione
del contributo.
  Il  presente  atto e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 dicembre 1999
                                               Il Ministro: Cardinale