N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1999

                                N. 682
  Ordinanza  emessa  il  18  giugno  1999 dalla commissione tributaria
 provinciale di Macerata sul  ricorso  proposto  da  Salvatori  Flavio
 contro ufficio del registro di Camerino
 Imposte  e  tasse  in genere - Agevolazioni tributarie per la piccola
    proprieta' contadina  (in  particolare,  riduzione  ad  un  decimo
    dell'imposta  di  registro)  - Fattispecie agevolate - Acquisto di
    immobili a titolo originario, per usucapione ventennale  -  Omessa
    previsione  -  Disparita'  di  trattamento tra acquirenti a titolo
    originario e a titolo derivativo -  Violazione  del  principio  di
    eguaglianza   -   Contrasto  con  la  tutela  della  proprieta'  -
    Violazione  del   principio   di   capacita'   contributiva   (per
    ingiustificata  differenziazione  tra  contribuenti,  a parita' di
    requisiti agevolativi).
     Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, primo comma.
  Costituzione, artt. 3, 42 e 53.
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 18 giugno 1999  nel
 procedimento n. 786/1997 r.g.;
                               F a t t o
   Il  1  luglio 1997, l'ufficio del registro di Camerino provvedeva a
 notificare al sig. Salvatori Flavio l'avviso  di  liquidazione  prot.
 n.  1032  scadenziere  n.  39585,  emesso  il  26  maggio 1997 per il
 recupero dell'imposta principale di registro calcolata  nella  misura
 percentuale  del  15%  e  relativi  accessori  su sentenza emessa dal
 tribunale di Camerino  dichiarativa  dell'acquisto  di  immobile  per
 usucapione  ventennale,  registrata  in  data  16  gennaio  1995, con
 ingiunzione al pagamento di  L.  6.300.000  nei  confronti  del  sig.
 Salvatori Flavio.
   La  rettifica  ai  fini  dell'imposta principale di registro veniva
 motivata nell'avviso di liquidazione ad opera dell'ufficio impositore
 con la ritenuta non spettanza delle  richieste  agevolazioni  fiscali
 sulla  piccola  proprieta'  contadina  da  parte del contribuente, ai
 sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, in  quanto  la  nota  II-bis
 all'art.  8  della tariffa parte prima - Allegato A del d.P.R. 131/86
 (t.u.  in  materia  di  imposta  di  registro),  stabilisce   che   i
 provvedimenti   che   accertano   l'acquisto   per  usucapione  della
 proprieta' di beni immobili o diritti reali  di  godimento  sui  beni
 medesimi,  sono  assoggettati  all'imposta  secondo  le  disposizioni
 dell'art. 1 della tariffa.
   Continuava     l'ufficio  ritenendo  che  in   relazione   a   tale
 disposizione  non  sembrava dubbio che le agevolazioni previste dalla
 menzionata legge sulla p.p.c.  non  fossero  contemplate  all'art.  1
 della cennata tariffa.
   Con  ricorso  si opponeva il contribuente, assistito dal difensore,
 il quale nel chiedere l'annullamento dell'avviso di  liquidazione  e,
 solo  in via subordinata, la riduzione considerando il pagamento gia'
 effettuato, motivava l'opposizione  con  la  ritenuta  illegittimita'
 dell'operato  dell'ufficio,  il  quale aveva favorevolmente disposto,
 solo previa diffida e dopo che la stessa regione  Marche  -  Servizio
 decentrato  agricoltura, foreste e alimentazione - aveva aderito alla
 richiesta, proposta dal contribuente, qui ricorrente, di  ottenimento
 delle  agevolazioni  fiscali di cui all'art. 9, secondo comma, d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 601, con rilascio di certificato definitivo  di
 idoneita'  di  cui  all'art.  3  della  legge  6 agosto 1954, n. 604,
 concedendo la registrazione  della  sentenza  con  pagamento  ridotto
 dell'imposta  di  registro ai sensi della stessa legge 6 agosto 1954,
 n. 604 sulla piccola proprieta' contadina.
   Appariva  pertanto  tale  successivo  accertamento-ingiunzione   al
 ricorrente infondato in quanto se e' vero che la nota II-bis all'art.
 8  dell'allegata  tariffa parte prima al t.u. approvato con d.P.R. n.
 131/1986, rappresentava la regola in materia di  registrazione  delle
 sentenze di usucapione con pagamento dell'imposta ai sensi art. 1, e'
 parimenti  vero  che  la stessa nota non escludeva la possibilita' di
 applicare le agevolazioni richieste.
   Il  che,  a detta del ricorrente era come affermare che l'eccezione
 deroga  alla  regola,  in  ossequio  al  principio  secondo  cui  lex
 specialis derogat lex generali.
   Continuava   il   ricorrente   sollevando  l'eccezione  che  questa
 commissione  ritiente  rilevante  ai  fini  della  definizione  della
 controversia,  ovvero  il  rilievo  per  cui  se  la legge prevedesse
 agevolazioni fiscali per gli acquisti ex art.  1159-bis  c.c.  e  non
 anche   per   quelli   di   cui   all'art.   1159  c.c.,  vi  sarebbe
 un'inammissibile ed irrazionale  disparita'  di  trattamento  tra  il
 regime  fiscale  dell'usucapione  speciale  per la piccola proprieta'
 rurale e quello relativo agli ordinari beni immobili e diritti  reali
 immobiliari,  sempre  in funzione della piccola proprieta' contadina,
 tale da esitare in vizio di costituzionalita'.
   L'ufficio nel costituirsi in giudizio e resistere alle pretese  del
 ricorrente  con  memoria  depositata  l'8 settembre 1997, ribadiva la
 legittimita' del  proprio  operato  in  base  alle  motivazioni  gia'
 esposte  nell'avviso di liquidazione con l'ulteriore precisazione che
 le agevolazioni fiscali previste dalla menzionata legge sulla piccola
 proprieta' contadina non sono contemplate all'art. 1 della richiamata
 tariffa,  ne'  sono  contemplate  le  agevolazioni  previste  per   i
 territori montani di cui all'art. 9, titolo II del d.P.R. 29
  settembre 1973, n. 601.
   Per  questo  principio  non  riteneva  l'ufficio ammissibile alcuna
 altra agevolazione oltre a quelle gia' espressamente  previste  dalla
 nota  all' art. 1 della tariffa, essendo ogni diversa interpretazione
 contra legem.
   Sostenuta tale  restrittiva  interpretazione  dalla  circolare  del
 Ministero  delle  finanze  n.  267  del  16  ottobre  1997, l'ufficio
 provvedeva a depositare ulteriore memoria  in  data  19  maggio  1999
 integralmente  riportandosi  alle disposizioni ministeriali le quali,
 chiarendo i dubbi sorti sull'imposizione fiscale da adottarsi in tema
 di  sentenze  dichiarative  dell'usucapione  con   riferimento   alle
 disposizioni  agevolative  per  la  piccola  proprieta' contadina, su
 parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato, disponevano che
 l'autonomia della fonte legislativa non significasse di per  se'  che
 la  tassazione  delle  sentenze  in  argomento  fosse soggetta ad una
 disciplina speciale e derogatoria.
   Infatti l'art.  23,  comma  2  del  d.-l.  2  marzo  1989,  n.  69,
 convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 si limita ad aggiungere
 la  nota  II-bis  all'art.  8 della tariffa parte prima del d.P.R. n.
 131/1986 e, quindi, secondo l'Avvocatura, non tutte le leggi speciali
 possono comportare una deroga  alla  regola  generale  per  cui  deve
 aversi  riguardo  alla  fattispecie  concreta ed agli effetti da essa
 prodotti, onde le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6  agosto
 1954,  n.  604 e successive modifiche (piccola proprieta' contadina),
 non potevano essere applicate in caso di acquisto per  usucapione  in
 quanto  l'art.   1 della citata legge, nel prevedere la casistica cui
 torna applicabile  il  regime  fiscale  agevolato,  fa  espressamente
 riferimento  a  fattispecie negoziali inter vivos che per loro natura
 giuridica di normali atti di trasferimento  sono,  sotto  un  profilo
 civilistico,  distinte  dalle  sentenze  dichiarative dell'usucapione
 del fondo.
   Queste  ultime  infatti  "accertano"  l'acquisto  di  immobili  per
 usucapione  e  vanno ricondotte nei modi di acquisto "originario" del
 diritto di proprieta'.
   La  commissione  all'udienza  del 18 giugno 1999 si e' riservata di
 decidere,  avvalendosi  del  disposto  dell'art.  35  del  d.lgs   n.
 546/1992.
                             D i r i t t o
   Per il caso esaminato la commissione ritiene di dover prendere atto
 della  eccezione  sollevata  dal  ricorrente,  ovvero di una presunta
 disparita' di  trattamento,  ricorrendo  i  requisiti  della  piccola
 proprieta'  contadina,  tra  l'usucapione  speciale  per  la  piccola
 proprieta' rurale e l'usucapione ordinaria, per cui pur  in  presenza
 dei  presupposti  oggettivi  alla  richiesta  agevolazione fiscale in
 materia  di  imposta  di  registro,  le  e'  impedito  l'annullamento
 dell'operato  dell'ufficio,  il  quale  in  base  ad  una restrittiva
 interpretazione  della  tariffa  prevista  dal  d.P.R.  n.  131/1986,
 validata   dalla   summenzionata   circolare   ministeriale,  non  ha
 acconsentito ad un'estensione analogica delle agevolazioni  richieste
 anche agli acquisti per usucapione in quanto titoli non espressamente
 contemplati dalla legge 6 agosto 1954, n.  604.
   La  commissione,  ritenendo  che  la  soluzione  della questione di
 legittimita' costituzionale, sollevata su  eccezione  di  parte,  sia
 rilevante  ai  fini  del  suesposto  giudizio,  in quanto il collegio
 giudicante solo a seguito della  integrazione  della  norma  ostativa
 puo'  riprendere il suo potere-dovere, di decidere sulla legittimita'
 della pretesa  agevolativa  in  presenza  dei  presupposti  di  fatto
 esistenti,  rimanda  pertanto  la questione alla Corte costituzionale
 perche' giudichi sulla fondatenzza della illegittimita'  dell'art.  1
 della  legge  6  agosto  1954,  n. 604 (Piccola proprieta' contadina)
 nella parte in cui non  prevede,  tra  le  fattispecie  espressamente
 agevolabili,   anche   gli  acquisti  a  titolo  originario  e  nello
 specifico, quello per usucapione.
   Questa commissione al  di  la'  di  un'auspicabile  interpretazione
 estensiva  del  dettato  normativo attraverso il richiamo ai principi
 generali dell'ordinamento tale da evitare  la  sottoposizione  ad  un
 giudizio  di legittimita' della norma in questione, che ne' l'ufficio
 del registro di  Camerino,  ne'  il  Ministero  delle  finanze  hanno
 ritenuto   di   poter  operare,  ritiene  di  dover  evidenziare  una
 disparita' di trattamento tra il contribuente che seppur  munito  dei
 requisiti richiesti dalla legge sulla piccola proprieta' contadina si
 trovi  a  dover  registrare  un  acquisto a titolo originario in base
 all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n.  131/1986,
 ovvero  con  il  pagamento  della  relativa  imposta  di  registro ed
 accessori in misura proporzionale, ed  altro  contribuente  che,  pur
 trovandosi   nelle  stesse  circostanze  di  fatto,  abbia  acquisito
 l'immobile in base ad un diverso titolo rientrante nelle  fattispecie
 elencate dall'art. 1, primo comma, legge 6 agosto 1954, n. 604, e sia
 percio'   agevolato   nell'esenzione  dall'imposta  di  bollo,  nella
 riduzione ad un decimo  dell'imposta  di  registro  e  nel  pagamento
 dell'imposta  ipotecaria  nella  misura  fissa, pur avendo entrambi i
 contribuenti esibito la documentazione richiesta all'art.    3  della
 stessa legge.
   Una   prima   violazione   dei   principi   sanciti   dalla   carta
 costituzionale questa commissione ravvisa nel contrasto dell'art.  1,
 primo  comma  della  legge  6 agosto 1954, n. 604, con l'art. 3 della
 Costituzione nella parte  in  cui  non  prevede  tra  le  fattispecie
 agevolabili  anche gli acquisti a titolo originario, determinando con
 cio'   una  discriminazione  per  i  soggetti  che,  pur  avendone  i
 requisiti, non possono usufruire delle  agevolazioni  in  virtu'  del
 diverso titolo di acquisto rispetto a quelli contemplati.
   La  disparita' di trattamento e' resa evidente dal fatto per cui il
 contribuente che ha acquisito in base  ad  un  titolo  originario,  a
 differenza  di  altro  che  ha  ottenuto  un trasferimento per titolo
 derivativo, si vede  gravato  di  un  maggiore  carico  fiscale,  pur
 sussistendo  gli  stessi  presupposti previsti e richiesti all'art. 3
 della  legge  6  aprile  1954,  ma  diverga  nella  natura  dell'atto
 traslativo.
   Ulteriore  presunta  illegittimita'  si ravvisa nei confronti dell'
 art. 42 della Costituzione in quanto non prevedendo l'art.  1,  primo
 comma,  legge  n.  604/1954  le  fattispecie  di  acquisto  a  titolo
 orginario oltre  a  quelle  a  titolo  derivativo,  si  determina  un
 ingiustificato  ostacolo  al  primo modo di acquisto della proprieta'
 privata nonche' un  parimenti  illegittimo  impedimento  al  pieno  e
 libero  godimento  della stessa, non consentiti in alcuna altra parte
 dell'ordinamento.
   Infine questa commissione ritiene di dover sollevare  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  primo  comma,  legge  n.
 604/1954 in quanto,  non  prevedendo  anche  gli  acquisti  a  titolo
 originario, opera una ingiustificata differenziazione della capacita'
 contributiva   del   contribuente   rispondente   ai   requisiti   di
 imprenditore agricolo a titolo principale, acquirente di un fondo per
 accorpamento ed arrotondamento della  piccola  proprieta'  contadina,
 solo per la diversa natura del titolo acquisitivo.
   Questa   commissione   ritiene   inoltre  di  dover  sollevare  una
 incongruenza nella soluzione adottata dal Ministero delle finanze con
 la circolare n. 267/E del 16 ottobre 1997, in quanto, se da  un  lato
 per   escludere  l'agevolazione  prevista  dalla  legge  n.  604/1954
 conferma  l'interpretazione   letterale   del   disposto   normativo,
 dall'altro  nella  parte  in  cui determina la base imponibile per il
 pagamento dell'imposta di registro delle sentenze di  usucapione,  vi
 comprende  oltre  al  valore dell'area, anche quello delle accessioni
 incorporate nell'area stessa.
   Al riguardo l'art. 24 del d.P.R. n. 131/1986 (t.u.  in  materia  di
 imposta  di  registro)  in  materia  di  accessioni  e pertinenze, se
 interpretato con lo stesso  rigore  letterale,  dovrebbe  portare  ad
 escludere  le  fattispecie  di  acquisto  a  titolo originario, quale
 l'usucapione, in quanto riferito ai "trasferimenti".
   Con  duplice  ragionamento  quindi  le  finanze   escludono   prima
 l'agevolazione  fiscale per le sentenze di usucapione e ritengono poi
 le stesse assoggettabili alle norme dettate in materia di  pertinenze
 ed accessioni.
   Rilevante  e'  a  parere  di  questa commissione anche il fatto che
 nell'ordinamento  giuridico  vigente  non  esiste  alcuna  norma  che
 manifesti la volonta' del legislatore di agevolare i modi di acquisto
 a  titolo  derivativo  rispetto  a quelli a titolo originario o, come
 nelle fattispecie in esame, di  sfavorire  ed  ostacolare  i  secondi
 rispetto ai primi.
   Che anzi l'art. 1159-bis del c.c. introdotto con la legge 10 maggio
 1976,  n.  346  in  materia  di  usucapione  speciale  della  piccola
 proprieta'  rurale  rimanda  alla  disciplina  agevolativa   prevista
 dall'art.  9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in
 questo  modo ammettendo una agevolazione fiscale anche in conseguenza
 di un acquisto a titolo originario.
   Concludendo la commissione ritiene che il  primo  comma,  dell'art.
 1,  legge 6 agosto 1954, n. 604 viene a colludere, per i motivi sopra
 esposti, con il principio di uguaglianza, con quello di tutela  della
 proprieta'  privata  ed  infine  con  quello  relativo alla capacita'
 contributiva e sia quindi in contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita' costituzionale del primo comma, dell'art. 1, della legge
 6  agosto  1954,  n.  604, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio e dispone d'ufficio la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Manda alla segreteria di  notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di
 comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera
 dei deputati.
     Macerata, addi' 18 giugno 1999.
                        Il presidente: Manfroci
                                                  Il relatore: Braconi
 99C2205