N. 683 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1999

                                N. 683
  Ordinanza  emessa  il 29 settembre 1999 dal tribunale di Firenze nel
 procedimento civile vertente tra  Melai  Roberto  e  Ministero  della
 sanita'
 Sanita'   pubblica  -  Trattamenti  sanitari  obbligatori  -  Epatite
    conseguente a trasfusioni di sangue - Assegno una  tantum  per  il
    periodo tra la manifestazione dell'evento dannoso e l'attribuzione
    dell'indennizzo stabilito per i danni da vaccinazioni obbligatorie
    o  promosse dall'autorita' (queste ultime a seguito della sentenza
    della Corte costituzionale n. 27/1998) - Esclusione  -  Disparita'
    di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla
    salute e sulla garanzia previdenziale.
     Legge  25  febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2; 25 luglio 1997, n.
    238, art. 1, comma 2.
  Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza;
   Con ricorso depositato il 4 giugno  1999,  il  sig.  Roberto  Melai
 conveniva  in  giudizio  il  Ministero  della sanita', in persona del
 Ministro pro-tempore, ed esponeva:
     1) di essere affetto di emofilia e di essere pertanto costretto a
 sottoporsi periodicamente a trasfusioni  di  emoderivati  di  fattore
 VIII;
     2)  di  aver  contratto  epatopatia irreversibile da HBV e poi da
 HCV, la prima delle quali diagnosticata fin dal 2 aprile 1982;
     3) di avere  avanzato  domanda  11  novembre  1994  per  ottenere
 l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;
     4) che la sua domanda era stata accolta, con l'attribuzione di un
 indennizzo  annuo  di  L.  12.649.860 decorrente dal 1 dicembre 1994,
 primo giorno del mese successivo alla  domanda  amministrativa  (VIII
 categoria di cui alla tabella A, allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981,
 n. 834).
    Fatte  queste  premesse, il sig. Melai chiedeva in questa sede che
 il Ministero convenuto fosse condannato:
     a) in tesi, al pagamento in suo favore dell'indenizzo  pieno  con
 decorrenza  fin  dal 2 aprile 1982, data del manifestarsi dell'evento
 dannoso;
     b) in subordine, al pagamento dell'indennizzo una  tantum,  nella
 misura  del  30%  come previsto dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio
 1997, n. 238, per il periodo 2 aprile 1982-30 novembre 1994.
   Con riferimento sia alla domanda di tesi che a quella  di  ipotesi,
 il  Melai  denunciava  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
 comma 2, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato ed integrato
 dall'art. 1, legge 25 luglio 1997, n. 238, in  relazione  agli  artt.
 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.
   In fatto, si rileva che i referti della struttura pubblica prodotti
 in   giudizio   dimostrano   con   certezza  che  l'insorgenza  della
 epatopatia, ad evidente carattere cronico  ed  irreversibile,  risale
 appunto  al  2  aprile  1982  (v.  certificazione  del  Centro per la
 diagnosi e cura dell'emofilia U.S.L. n. 10/D). A cio' si aggiunga che
 il curriculum  sanitario  del  ricorrente  e'  stato  gia'  esaminato
 positivamente in sede di attribuzione dei benefici di cui alla citata
 legge n. 210/1992.
   Cio'  posto,  la  pretesa  del  sig. Melai di ottenere l'indennizzo
 pieno fin dall'aprile 1982 trova ostacolo nella lettera della  legge,
 la cui legittimita', sul punto, e' stata recentemente affermata dalla
 Corte  costituzionale  26  febbraio  1998, n. 27, senza che in questa
 sede siano stati allegati nuovi argomenti.
   Per l'accoglimento  della  domanda  subordinata,  risulta,  invece,
 rilevante  la  questione  di  illegittimita'  che  il  sig.  Melai ha
 sollevato riguardo all'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n.  238
 (quale  parte  integrante  degli artt. 1 e 2, legge n. 210/1992 sopra
 citata.
   Quest'ultima  disposizione,  infatti,  attribuisce  l'assegno   una
 tantum  per  il  periodo  ricompreso  tra il manifestarsi dell'evento
 dannoso e l'ottenimento del beneficio, nella misura pari, per ciascun
 anno, al  30%  dell'indennizzo  dovuto  ai  sensi  del  primo  comma,
 soltanto  a  chi abbia riportato lesioni o infermita' da vaccinazioni
 obbligatorie, e non anche  a  chi  presenti  danni  irreversibili  da
 epatiti post-trasfusionali.
   Quest'ultima  interpretazione  si  ricava agevolmente dal fatto che
 l'art. 1, comma 2, della legge n. 238/1997 opera un  espresso  rinvio
 soli  soggetti contemplati nell'art. 1, comma 1, legge n. 210/1992, e
 non anche ai soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 1, legge n.
 210/1992.
   In  altre  parole,  il  giudicante  non  condivide  la  tesi  della
 giurisprudenza  di  merito  che  ha  ritenuto  di  poter accogliere -
 mediante un'interpretazione estensiva - domande analoghe a quelle del
 Melai (v. pret. Parma 25 febbraio/18 aprile 1998, n. 52).
   Le considerazioni fin qui svolte appaiono sufficienti ad illustrare
 la rilevanza della questione.
   Non   puo'   dirsi   manifestamente   infondata   la   denunzia  di
 illegittimita'  costituzionale  sollevata  dal  sig.  Melai   -   con
 riferimento  agli  artt.    2,  3, 32 e 38 della Costituzione - della
 normativa sopra citata, e in particolare dell'art. 1, comma 2,  legge
 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui esclude i soggetti affetti
 da  epatite  post-trasfusionale  dal  diritto  all'assegno una tantum
 nella misura del 30% per il periodo tra il  manifestarsi  dell'evento
 dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo.
   In  particolare,  dopo  l'intervento  della Corte costituzionale 26
 febbraio 1998, n. 27, l'assegno una tantum di cui si  discute  spetta
 anche  alle  persone  danneggiate da vaccinazioni non obbligatorie ma
 soltanto promosse dall'autorita' pubblica.
   Al riguardo, il sig.  Melai  osserva  che  la  sua  situazione  era
 connotata  da uno stato di non certo minore coartazione e necessita',
 in quanto il ricorso a frequenti  trasfusioni  era  per  lui  l'unico
 rimedio esperibile per assicurarsi la sopravvivenza.
   D'altro  canto,  osserva  ancora  il  ricorrente,  con  la legge n.
 210/1992  "lo  Stato  ha  preso  atto  (...)  delle   proprie   gravi
 responsabilita'  nella causazione di dette patologie" (mancanza di un
 Piano nazionale del sangue,  l'assenza  di  effettivi  controlli  sul
 sangue importato, ritardo nel trattamento sugli emoderivati, etc.).
   In  definitiva,  anche  volendo  accedere  alla  nota tripartizione
 fissata  dalla  Corte  costituzionale  18  aprile   1996,   n.   118,
 (risarcimento  pieno  ex  art.  2043  cod.  civ.,  equo indennizzo in
 conseguenza  di  adempimento   di   un   obbligo   legale,   sostegno
 assistenziale   negli  altri  casi),  non  sembra  trovare  razionale
 giustificazione il trattamento deteriore riservato ai soggetti - come
 il sig. Melai - che si sono trovati nella necessita', e quindi in uno
 stato  di  reale  coartazione,  di  ricorrere  a  frequenti   terapie
 trasfusionali,  in  epoca  peraltro  in  cui  il  servizio  sanitario
 pubblico non aveva raggiunto adeguati standard di sicurezza.
   Induce  ad  escludere  la  manifesta  infondatezza,  tra   l'altro,
 l'argomento  per cui, da un lato, l'art. 32 della Costituzione tutela
 la salute nella sua dimensione individuale e non soltanto collettiva;
 dall'altro, che l'art. 3 della  Costituzione  assegna  rilievo  anche
 alle  situazioni  di  fatto  che  riducono il singolo in uno stato di
 necessita' e di bisogno.
   A cio' si aggiunga che la citata Corte costituzionale  n.  118/1996
 non  ha  potuto  prendere  in esame, ovviamente, lo specifico aspetto
 sopra denunziato, scaturito sia dalla legislazione del 1997, sia  dal
 nuovo  assetto  normativo  derivante  dalla  successiva  pronunzia n.
 27/1998.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata,  in  riferimento
 agli  artt.  2,  3,  32  e  38  della  Costituzione,  la questione di
 illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2,  legge  25  febbraio
 1992,  n.  210,  come integrato dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio
 1997, n. 238, nella parte in cui esclude i  soggetti  che  presentino
 danni   irriversibili   da  epatiti  post-trasfusionali  dal  diritto
 all'assegno una tantum per il periodo tra il manifestarsi dell'evento
 dannoso e l'ottenimento  dell'indennizzo,  sospende  il  giudizio  in
 corso;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle
 parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  e
 sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Firenze, addi' 29 settembre 1999.
                          Il giudice: Bronzini
 99C2206