N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1999

                                N. 686
  Ordinanza  emessa  il 21 ottobre 1999 dal tribunale di Benevento nel
 procedimento civile vertente tra Brita Salvatore  ed  altre  e  Banca
 Popolare di Napoli S.c. a r.l.
 Credito  (Istituti  di)  -  Interessi  bancari  -  Clausole  relative
    all'anatocismo contenute  nei  contratti  stipulati  anteriormente
    alla  delibera  CICR  di  cui  all'art.  25  d.lgs.  n. 342/1999 -
    Prevista validita' ed efficacia  fino  alla  data  di  entrata  in
    vigore di tale delibera - Ingiustificata disparita' di trattamento
    in raffronto alla nullita' (ex art. 1283 cod. civ.) delle analoghe
    clausole stipulate con soggetti diversi dalle banche - Lesione del
    principio    di   eguaglianza   (derogandosi   al   principio   di
    irretroattivita' della  legge  per  i  soli  rapporti  bancari)  -
    Violazione   del   diritto   alla   tutela   giurisdizionale   (in
    particoalre,  dei  soggetti  che  avevano  promosso  un  giudizio,
    confidando  nel  diritto  previgente)  -  Esorbitanza dall'oggetto
    della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n.
    142/1992.
     D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2.
  Costituzione, artt. 3, 24 e 77.
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Sciogliento la  riserva  di  cui  al  verbale  di  udienza  del  16
 settembre  1999  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa
 iscritta al n. 3535/1994 r.g.a.c. tra Brita  Salvatore,  Brita  Maria
 Rosaria,  Reino  Anna  Maria  e  Cicchetti Anna Clelia, elettivamente
 domiciliati  presso  lo  studio  dell'avv.  Angelo  Guida,  sito   in
 Benevento,  via  Perasso, 14, che li rappresenta e difende unitamente
 all'avv. Guido Guida giusta mandato a margine dell'atto di citazione,
 opponenti, e la Banca Popolare di Napoli s.c. a  r.l.,  con  sede  in
 Napoli,  via  Petronio,  3,  in  persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  dell'avv.
 Mario  Prozzo, sito in Benevento, via Nicola da Monteforte, 5, che la
 rappresenta e  difende  unitamente  all'avv.  Roberto  Prozzo  giusta
 mandato in calce alla comparsa di costituzione, opposta;
   Premesso che:
     con  atto  di  citazione  notificato in data 20 dicembre 1994 gli
 opponenti in intestazione facevano opposizione al decreto  ingiuntivo
 n.  1448/944  emesso  in  data  9  novembre  1994  dal presidente del
 tribunale di Benevento, con il quale veniva ingiunto il pagamento  in
 favore  della  Banca  Popolare  di  Napoli  di  L. 267.659.176, oltre
 interessi, quale saldo debitore del c/c 101723/0;
     gli opponenti contestavano esistenza  ed  importo  del  debito  e
 all'udienza  del  16  settembre  1999,  richiamando la sentenza della
 Cassazione, I sez. civile n. 2374/1999, eccepivano la nullita'  della
 previsione   contrattuale   avente  ad  oggetto  la  capitalizzazione
 trimestrale degli interessi e chiedevano la nomina di un  c.t.u.  per
 la  determinazione  delle somme effettivamente dovute, se dovute, con
 la esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
     che la Banca Popolare di Napoli si opponeva  alla  ammissione  di
 c.t.u.  rilevando  l'art.  25  del  d.lgs.  4  agosto  1999 n. 432 ha
 espressamente   riconosciuto   validita'   alle   clausole   relative
 all'applicazione anche anatocistica degli interessi.
   A  scioglimento  della  riserva,  il  tribunale rileva e solleva di
 ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25,  comma
 2  del  d.lgs.  4  agosto 1999 n. 342 nella parte in cui testualmente
 recita che "Le clausole  relative  alla  produzione  degli  interessi
 sugli   interessi   maturati,   contenute   nei  contratti  stipulati
 anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al
 comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e,  dopo  di  essa,
 debbono  essere  adeguate  al disposto della menzionata delibera, che
 stabilira' altresi' le modalita' e tempi di adeguamento.  In  difetto
 di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo'
 essere fatta valere solo dal cliente".
   La  questione  di  legittimita' costituzionale di tale norma rileva
 nel presente giudizio sia  ai  fini  della  decisione  sulla  domanda
 giudiziale,  sia  ai fini della pronuncia sulla richiesta istruttoria
 di ammissione di c.t.u. contabile, che sarebbe inutile disporre se si
 dovesse ritenere, secondo quanto disposto  dal  citato  art.  25,  la
 validita'  ed  efficacia  della  clausola contrattuale che prevede la
 capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari,  contrariamente
 a  quanto  disposto  dall'art.    1283  codice  civile, che con norma
 imperativa vieta che in  mancanza  di  usi  contrari,  gli  interessi
 scaduti  producano  interessi  se  non  per  effetto  di  convenzione
 posteriore alla loro scadenza e sempre che  si  tratti  di  interessi
 dovuti almeno per sei mesi.
   Il  tribunale assume che il citato art. 25, viola gli artt. 3, 24 e
 77 della Costituzione della Repubblica italiana.
   L'art. 3 della Costituzione e' violato in quanto  l'art.  25,  cit.
 introduce  un'ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che
 in  passato  hanno  contrattato  con  banche,  i   quali   in   forza
 dell'innovazione  legislativa  non  possono  avvalersi della nullita'
 consequenziale al divieto di cui all'art. 1283 c.c., tuttora vigente,
 e  coloro  che  invece  hanno  sottoscritto  clausole  relative  alla
 produzione  degli  interessi sugli interessi con soggetti rispetto ai
 quali non trova applicazione  il  testo  unico  in  materia  bancaria
 (decreto legislativo 1 settembre 1999, n. 233).
   La  stessa  deroga  al  principio generale di cui all'art. 11 delle
 disposizioni sulla legge in generale del  codice  civile,  in  quanto
 disposta  in  relazione  a  norme di diritto sostanziale ed applicata
 solo rispetto a talune categorie di  rapporti,  caratterizzati  dalla
 presenza  del contraente "forte" banca, si sostanzia nella violazione
 del principio costituzionale di uguaglianza.
   L'art. 24 della Costituzione e'  violato  in  quanto  la  impugnata
 norma  frustra  il  diritto  di agire in giudizio a tutela di diritti
 lesi da violazioni di norme imperative quale quella vigente  all'art.
 1283   c.c.   ed   in   particolare   lede  il  diritto  alla  tutela
 giurisdizionale di coloro  che  avevano  gia'  promosso  un  giudizio
 confidando sul diritto all'epoca in vigore.
   L'art.  77  della  Costituzione  e'  violato perche' con l'art. 25,
 comma 2 del d.lgs. n. 342/1999 il  governo  e'  andato  oltre  quanto
 delegatogli  dalle  Camere  con  leggi  19  febbraio 1992 n. 142 e 24
 aprile 1998 n. 128, non prevedendo la  delegazione  delle  Camere  la
 possibilita' di derogare retroattivamente al disposto di cui all'art.
 1283  del  codice  civile  (e  alla  rilevabilita'  di  ufficio della
 invalidita'  derivante  dalla  violazione  di  tale  norma),  ne'  la
 possibilita'  di  far  dipendere dalle determinazioni del C.I.C.R. la
 validita' ed efficacia  delle  clausole  sugli  interessi  anatocisti
 (secondo  il  dettato dell'impugnata norma, la validita' ed efficacia
 riguarda  tali  clausole  se  contenute   nei   contratti   stipulati
 anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della delibera che il
 C.I.R.C. e' abilitato ad adottare, senza indicazione  di  un  termine
 finale, ai sensi del comma 2).
                                P. Q. M.
   Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 25,
 comma 2 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 in relazione agli artt. 3, 24
 e 77 della Costituzione nei termini  e  per  le  ragioni  di  cui  in
 motivazione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone  a  cura  della  cancelleria l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale  e  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  alle  parti  in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
   Dispone altresi'  la  comunicazione  dell'ordinanza  ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del senato.
   Cosi' deciso in Benevento, in data 21 ottobre 1999.
                           Il giudice: Cusani
 99C2209