N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1999
N. 686 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente tra Brita Salvatore ed altre e Banca Popolare di Napoli S.c. a r.l. Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Ingiustificata disparita' di trattamento in raffronto alla nullita' (ex art. 1283 cod. civ.) delle analoghe clausole stipulate con soggetti diversi dalle banche - Lesione del principio di eguaglianza (derogandosi al principio di irretroattivita' della legge per i soli rapporti bancari) - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (in particoalre, dei soggetti che avevano promosso un giudizio, confidando nel diritto previgente) - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 2. Costituzione, artt. 3, 24 e 77.(GU n.51 del 22-12-1999 )
IL TRIBUNALE Sciogliento la riserva di cui al verbale di udienza del 16 settembre 1999 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3535/1994 r.g.a.c. tra Brita Salvatore, Brita Maria Rosaria, Reino Anna Maria e Cicchetti Anna Clelia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Angelo Guida, sito in Benevento, via Perasso, 14, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Guido Guida giusta mandato a margine dell'atto di citazione, opponenti, e la Banca Popolare di Napoli s.c. a r.l., con sede in Napoli, via Petronio, 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Prozzo, sito in Benevento, via Nicola da Monteforte, 5, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Prozzo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, opposta; Premesso che: con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1994 gli opponenti in intestazione facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1448/944 emesso in data 9 novembre 1994 dal presidente del tribunale di Benevento, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della Banca Popolare di Napoli di L. 267.659.176, oltre interessi, quale saldo debitore del c/c 101723/0; gli opponenti contestavano esistenza ed importo del debito e all'udienza del 16 settembre 1999, richiamando la sentenza della Cassazione, I sez. civile n. 2374/1999, eccepivano la nullita' della previsione contrattuale avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi e chiedevano la nomina di un c.t.u. per la determinazione delle somme effettivamente dovute, se dovute, con la esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi; che la Banca Popolare di Napoli si opponeva alla ammissione di c.t.u. rilevando l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 432 ha espressamente riconosciuto validita' alle clausole relative all'applicazione anche anatocistica degli interessi. A scioglimento della riserva, il tribunale rileva e solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 nella parte in cui testualmente recita che "Le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e tempi di adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente". La questione di legittimita' costituzionale di tale norma rileva nel presente giudizio sia ai fini della decisione sulla domanda giudiziale, sia ai fini della pronuncia sulla richiesta istruttoria di ammissione di c.t.u. contabile, che sarebbe inutile disporre se si dovesse ritenere, secondo quanto disposto dal citato art. 25, la validita' ed efficacia della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, contrariamente a quanto disposto dall'art. 1283 codice civile, che con norma imperativa vieta che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producano interessi se non per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Il tribunale assume che il citato art. 25, viola gli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione della Repubblica italiana. L'art. 3 della Costituzione e' violato in quanto l'art. 25, cit. introduce un'ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che in passato hanno contrattato con banche, i quali in forza dell'innovazione legislativa non possono avvalersi della nullita' consequenziale al divieto di cui all'art. 1283 c.c., tuttora vigente, e coloro che invece hanno sottoscritto clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi con soggetti rispetto ai quali non trova applicazione il testo unico in materia bancaria (decreto legislativo 1 settembre 1999, n. 233). La stessa deroga al principio generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, in quanto disposta in relazione a norme di diritto sostanziale ed applicata solo rispetto a talune categorie di rapporti, caratterizzati dalla presenza del contraente "forte" banca, si sostanzia nella violazione del principio costituzionale di uguaglianza. L'art. 24 della Costituzione e' violato in quanto la impugnata norma frustra il diritto di agire in giudizio a tutela di diritti lesi da violazioni di norme imperative quale quella vigente all'art. 1283 c.c. ed in particolare lede il diritto alla tutela giurisdizionale di coloro che avevano gia' promosso un giudizio confidando sul diritto all'epoca in vigore. L'art. 77 della Costituzione e' violato perche' con l'art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 342/1999 il governo e' andato oltre quanto delegatogli dalle Camere con leggi 19 febbraio 1992 n. 142 e 24 aprile 1998 n. 128, non prevedendo la delegazione delle Camere la possibilita' di derogare retroattivamente al disposto di cui all'art. 1283 del codice civile (e alla rilevabilita' di ufficio della invalidita' derivante dalla violazione di tale norma), ne' la possibilita' di far dipendere dalle determinazioni del C.I.C.R. la validita' ed efficacia delle clausole sugli interessi anatocisti (secondo il dettato dell'impugnata norma, la validita' ed efficacia riguarda tali clausole se contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera che il C.I.R.C. e' abilitato ad adottare, senza indicazione di un termine finale, ai sensi del comma 2).
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 in relazione agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone altresi' la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato. Cosi' deciso in Benevento, in data 21 ottobre 1999. Il giudice: Cusani 99C2209