N. 687 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1999
N. 687 Ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Guizzotti Stefano Previdenza e assistenza sociale - Reato di omesso o ritardato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali - Facolta' di sanatoria mediante pagamento rateizzato in trenta rate bimestrali - Mancata previsione della sospensione del processo penale durante il pagamento rateizzato - Disparita' di trattamento dei cittadini non abbienti costretti al pagamento rateizzato rispetto a quelli abbienti paganti in un'unica soluzione. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 30; d.l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 4, comma 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140. Costituzione, art. 3.(GU n.51 del 22-12-1999 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato; Rilevato che in data 15 ottobre 1996 il p.m. presso l'allora pretura circondariale di Pistoia disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato Guizzotti Stefano in atti generalizzato per la violazione degli artt. 81 del c.p., 1/2 del d.-l. n. 463/1983 (conv. in legge n. 638/1983) per aver omesso di versare all'I.N.P.S. di Pistoia nei termini di legge le ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti relativamente ai periodi da giugno 1993 a tutto novembre dell'anno 1995; Rilevato che, con atto depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 29 gennaio 1999, la difesa dell'imputato - premesso che il Guizzotti aveva provveduto a presentare nei termini previsti dal d.-l. n. 79/1997 (conv. nella legge n. 140/1997) la c.d. domanda di regolarizzazione contributiva all'Istituto previdenziale, provvedendo regolarmente al pagamento della somma rateale (30 rate bimestrali) - chiedeva ex art. 129/469 del c.p.p. sentenza di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato ascritto; Rilevato, ancora, che all'udienza dibattimentale del 2 febbraio 1999, il difensore, preso atto dell'impossibilita' di addivenire a tale declaratoria essendo ancora in corso il pagamento rateale, chiedeva termine per il versamento della somma residua da parte del proprio assistito; Rilevato, inoltre, che all'udienza odierna l'imputato, in sede di esame, asseriva di aver sempre regolarmente provveduto al pagamento delle somme previste per un totale di oltre 90 milioni, comprovando tale asserzione con la produzione di un'attestazione I.N.P.S. del 4 ottobre 1999 nella quale si da atto del pagamento da parte dell'imputato non solo della somma di oltre 22 milioni di lire relativa al primo condono eseguito ex d.-l. n. 166/1996, ma anche dei successivi condoni ex d.-l. n. 538/1996 e, per quanto qui di interesse, di quello previsto dalla legge n. 140/1997 i cui pagamenti risultano regolari ed ancora in corso sino al maggio 2001; Rilevato, infine, che il p.m. - in sede di discussione - ha richiesto la condanna dell'imputato e che la difesa ha richiesto o la concessione di un termine per provvedere alla regolarizzazione contributiva con il pagamento integrale della somma prevista o, in subordine, pronuncia ex art. 531 del c.p.p. per estinzione del reato dovendosi comunque ritenere sufficiente ai fini dell'estinzione il pagamento di quanto sinora versato ovvero, in estremo subordine, la condanna al minimo della pena con la concessione dei doppi benefici di legge; Ritenuta la necessita' di sollevare ex officio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 230 della legge n. 662/1996 come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.-l. n. 79/1997 (conv. in legge n. 140/1997) nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, anche quelli giudiziari di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scacenze dallo stesso previste", in relazione all'art. 3 della Costituzione; O s s e r v a L'art. 4 del d.-l. n. 79/1997 (conv. nella legge n. 140/1997), reca disposizioni in materia di condono previdenziale e prevede l'ammissione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, a regolarizzare la propria posizione attraverso un meccanismo che prevede il versamento agli enti impositori di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati dell'interesse pari al 10% annuo. In tal senso, peraltro, la norma prevede la possibilita' per il debitore di accedere alla c.d regolarizzazione contributiva in 30 rate bimestrali consecutive di eguale importo ed, in tal caso, l'importo delle rate comprensive degli interessi nella misura del 7% annuo e' calcolato applicando al debito un coefficiente indicato dalla tabella A) allegata al decreto. Il comma 6 dell'art. 4 della legge cit. prevede una clausola di salvezza per le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 228, 230 e 232 della legge n. 662/1996. Proprio il comma 230, infatti, prevede che la "regolarizzazione estingue i reati previsti leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni sulle norme del collocamento, nonche' la denuncia e con il versamento dei contributi e premi medesimi". Tale disposizione, in particolare, risulta di indubbia applicazione alla fattispecie oggetto di vaglio dibattimentale da parte di questo decidente, posto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo indicato rientra nella astratta previsione normativa di cui all'art. 1, comma 230, della legge n. 662/1996, come richiamato dal comma 6 dell'art. 4 della legge n. 140/1997. L'imputato Guizzotti, peraltro, pur avendo presentato domanda di regolarizazione contributiva ed essendo stato ammesso al pagamento rateale in 30 rate bimestrali si trova, allo stato, a dover essere giudicato senza poter far valere il realizzarsi della prescritta causa estintiva, posto che la speciale causa di estinzione prevista dalla normativa citata, esplica la propria efficacia unicamente con l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva, come si desume dal chiaro tenore letterale della norma che cosi' recita: "la regolarizzazione estingue i reati", laddove, se diversamente avesse disposto, avrebbe dovuto includere tra le cause estintive anche la mera presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva ovvero il parziale pagamento dei ratei bimestrali. Nessuna arbitraria estensione dell'applicazione della causa estintiva in questione, peraltro, e' ammissibile nel caso in esame non solo per la natura delle norme penali che introducono cause estintive del reato che sono da considerarsi di stretta interpretazione, ma soprattutto perche' il legislatore, laddove ha voluto attribuire effetti particolari (estintivi o sospensivi) alla presentazione di una domanda di regolarizzazione lo ha espressamente preveduto (v., ad es., la materia del condono edilizio ex art. 39 della legge n. 724/1994, ovvero in tema di sanatoria ex art. 13/22 della legge n. 47/1985 o, piu' specificamente, proprio con riferimento alla materia previdenziale, quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 211/1994). Il Guizzotti, pertanto, allo stato non puo' beneficiare ne' della speciale causa estintiva ne' di alcuna sospensione del procedimento penale (o di puro e semplice rinvio del dibattimento) in attesa di regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento integrale dei ratei bimestrali. Orbene, la mancata previsione della sospensione del procedimento penale (che, invece, e' prevista dal comma 230 dell'art. l della legge n. 662/1996 solo per i "provvedimenti di esecuzione") ha un'evidente incidenza nel processo sottoposto all'attenzione di questo giudice, poiche' impedisce il realizzarsi degli effetti sostanziali e procedurali che da tale previsione conseguirebbero ex art. 159 del c.p., posto che - allo stato, una volta conclusa l'istruttoria dibattimentale ed esauritasi la discussione - questo decidente non potrebbe non adottare che una pronuncia assolutoria o di condanna, ma giammai dichiara estinto il reato per intervenuta estinzione, stante l'inapplicabilita' della speciale causa estintiva richiamata in precedenza per il non ancora intervenuto pagamento integrale delle somme rateizzate. E' quindi, evidente, a sommesso avviso del giudicante, come l'attuale situazione induca a ritenere configurabili alcuni profili di incostituzionalita' della norma in esame, posto che il sistema introdotto dalla normativa richiamata finisce per realizzare un'ingiustificata disparita' di trattamento tra cittadini sulla base delle condizioni economiche, diparita' che si traduce in una diversa possibilita' di far valere le proprie ragioni in giudizio. Sotto tale profilo, non sfugge al decidente come la scelta di effettuare il pagamento in 30 rate bimestrali e' una scelta discrezionale del debitore il quale, diversamente, ben potrebbe definire la propria posizione mediante il pagamento in un'unica soluzione della somma dovuta. Tuttavia, osserva il decidente, normalmente la necessita' di richiedere il pagamento rateale massimo (30 rate bimestrali) discende dalle condizioni economiche del debitore che non e' in grado di adempiere immediatamente, come nel caso di specie avuto riguardo all'entita' del debito, avendo il Guizzotti rappresentato - con la richiesta di pagamento in 30 rate bimestrali - gia' da subito all'I.N.P.S. la propria impossibilita' di provvedere al pagamento in un' unica soluzione. La disparita' di trattamento che in questa sede rileva, osserva peraltro il giudice, si risolverebbe anche in un trattamento ingiustificatamente diverso dei cittadini in sede giurisdizionale, inducendo ad affermare i principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 67/1960 e n. 21/1961, con le quali venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli istituti della cautio pro expensis e del solve et repete. E' ben vero, peraltro, che tali istituti avevano una natura giuridica diversa da quello oggi in discussione, perche' subordinavano la possibilita' per il cittadino di esperire l'azione giudiziaria al pagamento preventivo di una somma, mentre l'ipotesi de qua non condiziona l'esercizio della tutela giurisdizionale. Piuttosto, puo' osservarsi (come correttamente gia' evidenziato in altre ordinanze di rimessione: v., in termini: pretura di Milano 7 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 23 dicembre 1998 ed, ancora, per ipotesi analoga, pretura di Milano, sezione distaccata di Legnano 18 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 31 marzo 1999), come il caso in esame possa essere assimilato all'istituto dell'oblazione, gia' sottoposto al vaglio di costituzionalita' per diversi profili. A differenza di quest'ultimo istituto, pero', il c.d. condono previdenziale integra una sorta di autodenuncia all'a.g. in quanto il cittadino, per ottenere l'estinzione del reato, deve "confessare" all'I.N.P.S. l'avvenuta consumazione del reato, essendovi tenuto anche se l'ente previdenziale non abbia ancora eseguito l'accertamento ovvero contestato la relativa violazione, posto che comunque la presentazione della domanda deve avvenire nei termini di legge. Pertanto, una volta presentata la domanda, il debitore che non sia in grado di adempiere in un'unica soluzione al pagamento della somma dovuta deve subire un processo penale e gli effetti negativi di un'eventuale condanna (cui, si noti, spesso ha dato causa autodenunciandosi all'ente previdenziale) laddove, invece, il debitore che si trovi in situazione esattamente identica ma che possa disporre di maggiori mezzi finanziari ben puo' provvedere al pagamento integrale della somma dovuta, beneficiando dell'effetto estintivo previsto dalla normativa richiamata. Tale disparita' appare a giudizio del decidente, del tutto irragionevole e merita di essere censurata con la sottoposizione all'accorto giudizio della Corte costituzionale. Ma v'e' di piu'. La precedente normativa (v., in proposito, l'art. 3, comma 9 del d.-l. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991), prevedeva la sospensione, dalla data di entrata in vigore del d.-l. di tutti i procedimenti penali relativi ai reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e che l'art. 18, comma 15, della legge n. 724/1994 prevedeva che l'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospendesse "i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate alle relative scadenze". Le suddette disposizioni normative, in particolare, prevedevano sempre un meccanismo di pagamento rateale ma meno dilazionato rispetto a quello introdotto dal d.-l. n. 79/1997 e, dunque, prevedevano si' una disciplina meno favorevole per i cittadini non abbienti, ma consentivano loro di poter beneficiare dell'effetto sospensivo riconnesso alla semplice presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva, facendo cosi' salva la possibilita' per l'imputato di ottenere gia' una declaratoria di estinzione in primo grado al termine del periodo di sospensione conclusosi con l'integrale pagamento, cosa che l'attuale normativa non consentirebbe imponendo, diversamente, all'imputato di dover ricorrere - in caso di eventuale condanna - in secondo grado per poterne beneficiare, senza peraltro che cio' possa sicuramente accedere, posto che la rapida definizione del giudizio d'appello ed un eventuale giudizio di legittimita' potrebbero intervenire prima dell'integrale pagamento di tutti i ratei bimestrali, con l'impossibilita' per l'imputato di accedere alla causa estintiva subendo sentenza di condanna irrevocabile nonostante l'integrale pagamento intervenuto, purtroppo, successivamente all'esito di tutti i gradi di impugnazione. La nuova normativa, quindi, che pure concede una piu' ampia dilazione di pagamento ponendosi in un'ottica di maggior favore nei confronti dei cittadini non abbienti, introduce pero' una disciplina irragionevole non consentendo loro di ottenere ne' la sospensione del giudizio in corso sino all'integrale pagamento dei ratei ne' di poter medio tempore beneficiare della causa estintiva in presenza di un pagamento parziale ovvero della semplice presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva. La questione di legittimita' costituzionale appare, infine, rilevante nel presente giudizio, posto che nell'impossibilita' di accogliere le richieste della difesa di sospensione o di estinzione del reato, questo decidente dovrebbe pervenire a giudizio nel merito della vicenda tenuto conto, ancora, che dalla risoluzione della questione di costituzionalita' dipende la possibilita' per l'imputato Guizzotti di far valere, all'esito del pagamento integrale dei 30 ratei bimestrali, l'applicazione della speciale causa estintiva. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, legge costituzionale 8 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg., legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza da esso dettato, la questione di legittimita' costituzionale - che solleva ex officio - dell'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste"; Ordina, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, infine, che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia immediatamente notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pistoia, addi' 7 ottobre 1999. Il giudice: Scarcella 99C2225