N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1999

                                N. 689
  Ordinanza  emessa  il  21 ottobre 1999 dalla Corte dei conti sezione
 del controllo nel deferimento dell'esame di legittimita' del d.P.R. 3
 settembre 1999
 Artigianto - Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi
    alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali
    per  l'artigianato,  nonche'   all'iscrizione,   modificazione   e
    cancellazione  nell'albo delle imprese artigiane - Disciplina, con
    regolamento delegato, della materia dell'artigianato,  oggetto  di
    riserva  assoluta  di legge - Violazione della sfera di competenza
    regionale.
     Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma  2,  sostituito  dalla
    legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 2, comma 1, allegato 1, n. 96
  Costituzione, art. 117.
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                            LA CORTE DEI CONTI
   Visto il d.P.R. in data 3 settembre 1999 concernente il regolamento
 di  semplificazione dei procedimenti relativi alla composizione ed al
 funzionamento  delle  commissioni  provinciali   per   l'artigianato,
 nonche' all'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'albo delle
 imprese  artigiane,  a  norma  dell'art.  20, comma 8, della legge 15
 marzo 1997, n. 59;
   Vista la nota in data 6 ottobre 1999 del  consigliere  delegato  al
 controllo sugli atti di Governo e la relazione in data 5 ottobre 1999
 del consigliere istruttore;
   Vista  l'ordinanza  in  data  12  ottobre  1999,  con  il  quale il
 Presidente della  Corte  dei  conti  ha  deferito  alla  Sezione  del
 controllo,   convocata   per   l'adunanza   odierna,   l'esame  della
 legittimita' del decreto presidenziale sopra indicato;
   Vista la nota della segreteria della Sezione  del  controllo  prot.
 n. 1292/1999 del 13 ottobre 1999;
   Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
   Udito il relatore consigliere Maurizio Meloni;
   Udito il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
 e dell'artigianato;
                           Ritenuto in fatto
   In  data  29  settembre  1999  e'  pervenuto alla Corte dei conti -
 Ufficio di  controllo  sugli  atti  di  Governo,  per  il  prescritto
 controllo  preventivo  di legittimita', il d.P.R. in data 3 settembre
 1999, con il quale e' stato emanato il regolamento di semplificazione
 dei procedimenti relativi alla composizione ed al funzionamento delle
 commissioni  provinciali  per  l'artigianato, nonche' all'iscrizione,
 modificazione e cancellazione nell'albo delle  imprese  artigiane,  a
 norma dell'art.  20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
   Il testo del predetto regolamento e' stato deliberato dal Consiglio
 dei  Ministri in data 27 agosto 1999; con tale deliberazione e' stato
 modificato il testo del regolamento  originariamente  deliberato  dal
 Consiglio dei Ministri il 13 novembre 1998.
   La  seconda  deliberazione si e' resa necessaria poiche' il Governo
 ha  ritenuto  di   dover   accogliere   le   osservazioni   formulate
 dall'ufficio  di  controllo  sugli  atti  di  governo, in merito alla
 conformita' a legge di singole disposizioni regolamentari, con foglio
 di rilievo n. 1/1999 del 3 febbraio 1999.
   In sede istruttoria il competente Ufficio di controllo della Corte,
 con  il  citato  foglio  di  rilievo;  aveva  pero'  anche  richiesto
 all'Amministrazione  circostanziati  chiarimenti attinenti all'esatta
 portata del disposto dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
 del  n.  96  del  relativo  allegato  1,  in   relazione   alla   sua
 compatibilita'  con  l'art.  117  della  Costituzione; al riguardo la
 Presidenza del Consiglio dei  Ministri  non  ha  peraltro  effettuato
 alcuna controdeduzione nel riproporre
  il d.P.R. all'esame della Corte.
   Con  relazione  in data 5 ottobre 1999 il consigliere istruttore ha
 sviluppato  adeguate  considerazioni  in  merito  alla   legittimita'
 costituzionale della norma di rango primario, dianzi menzionata.
   il  consigliere  delegato  al  controllo  sugli  atti  di  governo,
 pienamente concordando con il consigliere  istruttore,  con  nota  in
 data  6  ottobre  1999, ha inviato gli atti al Presidente della Corte
 dei conti per il deferimento alla sezione  del  controllo  dell'esame
 del  regolamento,  richiedendo  espressamente  che oggetto dell'esame
 collegiale  fosse  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  20  della  legge  5  marzo  1997, n. 59, nonche' del n. 96
 dell'allegato  1  della  medesima  legge,  cioe'  delle   norme   che
 costituiscono il fondamento giuridico dell'atto regolamentare nel suo
 complesso.
   Nello stesso giorno di convocazione dell'adunanza (21 ottobre 1999)
 e'  pervenuta  alla Corte dei  conti una memoria della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  (prot.
 1523/99/ULP/reg. sempl. 96-bis datata 19 ottobre 1999),  nella  quale
 sono  contenute  talune considerazioni sulla prospettata questione di
 legittimita' costituzionale.
   Nel   corso   dell'adunanza   odierna   e'   stato   ascoltato   il
 rappresentante   del   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato.
                        Considerato in diritto
   In ragione delle considerazioni conclusive esposte nella  relazione
 n.  59/1999  in data 5 ottobre 1999, ribadite nel corso della odierna
 adunanza dal consigliere delegato al controllo, ritiene  il  Collegio
 che   -   avendo   il   Governo  accolto  le  osservazioni  formulate
 dall'ufficio di controllo in  ordine  alla  conformita'  a  legge  di
 singole  disposizioni  regolamentari  -  debba  essere  esaminata  la
 questione concernente la legittimita' costituzionale della  norma  di
 rango  primario,  indicata nella menzionata relazione del consigliere
 istruttore.
   In  proposito  va  affermata  la  sicura  rilevanza della questione
 attinente alla legittimita' costituzionale di  tale  norma  (art.  20
 della  legge  15  marzo  1997, n. 59 e n. 96 del relativo allegato 1)
 rispetto all'esercizio del controllo preventivo avente ad oggetto  il
 suindicato  regolamento in tema di composizione e funzionamento delle
 commissioni provinciali per l'artigianato.
   Il   controllo   preventivo   di   legittimita',   esercitato   sui
 regolamenti,  si  attua  con  la  verifica  della  conformita'  della
 normativa di rango secondario alle prescrizioni dettate nella materia
 trattata dalla normativa di rango  primario  e,  in  particolare,  da
 quella  che  prevede  il  regolamento, l'art. 20 della legge 15 marzo
 1997, n. 59 e il n.  96 dell'allegato 1 alla  medesima  legge,  cioe'
 delle  norme  che  costituiscono  il fondamento giuridico dell'intero
 atto  regolamentare.
   Cio'  premesso,  occorre  effettuare  espresso  richiamo  a  quanto
 previsto nel n. 96 dell'elenco allegato alla legge n. 59 del 1997, di
 cui all'art. 20, comma 8, della legge stessa, che fa riferimento - al
 fine  di  disciplinarli  -  a  diversi  procedimenti  in dettaglio va
 percio' effettuata, la relativa, necessaria, specificazione: un primo
 procedimento
  concerne  la  costituzione   delle   commissioni   provinciali   per
 l'artigianato previste dall'art. 19 della legge 8 agosto 1985 n. 443,
 un  secondo  attiene  alla  emanazione degli atti di competenza delle
 predette Commissioni; un  terzo  riguarda  il  procedimento  che  gli
 artigiani  devono  segnare  per ottenere l'iscrizione nell'albo delle
 imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della menzionata legge n. 443
 del 1985, mentre un ulteriore procedimento attiene alla modificazione
 dei dati "iscritti" e alla cancellazione dall'albo.
   Tutti i menzionati procedimenti dovrebbero essere  semplificati  in
 base  ai  principi  direttivi  fissati dall'art. 20,   comma 5, della
 legge n. 59 del 1997.
   Atteso  il  delineato  quadro  di  semplificazioni  procedimentali,
 osserva  il collegio che l'artigianato e' materia in cui le regioni a
 statuto ordinario sono titolari di potesta'  legislativa  concorrente
 (art.  117 Cost.).
   In  tale  materia, inoltre, le regioni esercitano tutte le funzioni
 amministrative (art. 118 Cost); la potesta' legislativa  regionale  e
 le  funzioni  amministrative  sono esplicitate dall'art. 1 della gia'
 menzionata  legge  8  agosto   1985.   n.   443   (legge-quadro   per
 l'artigianato).
   Due ulteriori considerazioni rilevano nella materia in trattazione:
     1) le commissioni provinciali per l'artigianato sono organi delle
 regioni  preposti  alla  tenuta nell'albo delle imprese artigiane. in
 tal senso si esprime - chiaramente  -  la  relazione  governativa  al
 regolamento;
     2) l'esigenza di maggior momento sottesa al regolamento e' quella
 dello  snellimento  delle procedure per la elezione dei due terzi dei
 componenti delle commissioni (disciplinate da  leggi  regionali),  le
 quali   sono   dal   Governo   valutate   come   "eccessivamente   ed
 ingiustificatamente  costose,  oltre   che   pesanti,   laboriose   e
 complesse";   dette  commissioni,  infatti,  sottrarrebbero  "risorse
 rilevanti al  bilancio  regionale  per  l'adozione  di  interventi  a
 sostegno  delle  attivita'  artigiane  (richiamando  -  anche  qui  -
 testualmente la "relazione" al regolamento, pag. 1).
   In considerazione di quanto dianzi esposto, il collegio ritiene che
 i  "principi  fondamentali"    vigenti  in materia di artigianato, in
 contrasto con la riserva assoluta di "legge" fissata dall'art.    117
 della  Costituzione, risultano attuati, integrati e specificati dalla
 normativa contenuta negli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. 3 settembre  1999
 all'esame   della   Corte   ai   fini  del  controllo  preventivo  di
 legittimita' (art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n 20).
   In relazione al disposto delle menzionate  norme  regolamentari  e'
 pertanto  da  sottoporre  all'esame  della  Corte  costituzionale  la
 questione attinente alla  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20
 della legge n. 59 del 1997 e del n. 96 del relativo allegato 1.
   In  proposito  si ritiene di precisare. che il termine "legge" deve
 essere inteso nel senso di "legge forrmale" o quantomeno di "atto con
 forza di legge, con conseguente  llegittimita'  costituzionale  delle
 disposizioni.  legislative  statali  che prevedono la delegificazione
 (per quel che concerne lo Stato)  delle  materie  indicate  nell'art.
 117  Cost.  e    la possibilita' di emanare la normativa di principio
 tramite regolamenti governativi, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
 della legge n. 400 del 1988.
   E'  ancora  da  rilevare  che  l'intervento  statale,  per quel che
 concerne le materie in relazione al quali le regioni sono  dotate  di
 potesta'    legislativa    concorrente,   deve   essere   finalizzato
 precipuamente alla definizione dei principi fondamentali (tramite  le
 c.d. leggi-quadro, e non anche per mezzo di norme regolamentari), con
 conseguente    esclusione  della possibilita' di emanare normativa di
 dettaglio, che risulterebbe quindi lesiva della potesta'  legislativa
 regionale,  nonche'  allo  svolgimento  delle funzioni di indirizzo e
 coordinamento dell'attivita' amministrativa delle  regioni  ai  sensi
 dell'art. 8 della legge n.  59 del 1997.
   E'  comunque  da  ricordare che tematica del tutto analoga a quella
 fin qui trattata e' stata oggetto di una recente ordinanza di  rinvio
 alla  Corte  costituzionale,  adottata  da  questa  stessa Sezione di
 controllo (1 collegio) in data 10 settembre 1999,  depositata  il  22
 settembre  1999,  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 27
 ottobre 1999.
   ln tale circostanza la sezione ha infatti  deliberato  di  rinviare
 all'esame  della  Corte  costituzionale  la  questione attinente alla
 legittimita' costituzionale di una norma (l'art.  17,  comma  1  e  2
 della  legge  4  giugno  1997, n. 196) che prevede l'emanazione di un
 regolamento  delegato  incidente  sulla  materia   della   formazione
 professionale  rientrante - al pari dell'artigianato - tra le materie
 in relazione alle quali le regioni a statuto ordinario sono  titolari
 di una potesta' legislativa concorrente.
   La sezione  deve effettuare, altresi', la disamina di una specifica
 deduzione  effettuata  dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 Dipartimento della funzione pubblica, contenuta nella memoria del  19
 ottobre  1999,  gia'  menzionata  nella parte in fatto della presente
 ordinanza. Questa  deduzione  investe,  infatti,  sostanzialmente  la
 materia dianzi trattata.
   La deduzione e' stata formulata in questi termini:  "la prospettata
 questione di legittimita' costituzionale non sembra tener conto della
 nuova  formulazione.  dell'art.  20  della legge n. 59/1997: invero a
 seguito delle modifiche apportate dall'art. 2  della  legge  8  marzo
 1999,  n.  50  all'art.  20,  comma  2,  della  legge  n. 59/1997 non
 residuano margini  di  dubbio  sulla  legittimita'  dell'inserimento,
 nell'elenco  dei procedimenti da semplificare, anche dei procedimenti
 di competenza regionale".
   Deve quindi essere esaminata -  ai  fini  di  quanto  assumere  con
 presente   ordinanza  -  la  ulteriore  questione  della  innovazione
 introdotta alla legge n. 59 del 1997 con  l'art.  2  della  legge  n.
 59/1999;  anche  tale  norma  peraltro  si  appalesa, ad avviso della
 sezione, non costituzionalmente legittima.
   La modificazione introdotta all'art.  20  della  legge  n.  59/1997
 cosi'  recita:  "in  sede  di  attuazione  della  delegificazione, il
 Governo individua, con le modalita' di cui al d.lgs. 28 agosto  1997,
 n.  281,  i  procedimenti  o gli aspetti del procedimento che possono
 essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali".
   Al riguardo il collegio  ritiene  di  dover  ribadire,  in  termini
 generali,  tutte  le  precedenti  considerazioni;  e'  in  ogni  caso
 evidente  che  il  governo  non  puo'  con  un  regolamento,  emanato
 nell'ambito  della  potesta' normativa c.d.  delegata (art. 17, comma
 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), individuare alcunche' in tema
 di  procedimenti  rientranti  nel  novero  di  specifiche  competenze
 regionali.
   Ed infatti per tali procedimenti le regioni - come gia' affermato -
 sono  titolari  di  una  potesta'  legislativa  concorrente  in forza
 dell'art. 117 della Costituzione (la materia dell'"artigianato" - che
 qui  rileva  -   e'   espressamente   ricompresa   nella   previsione
 costituzionale)    ed   esercitano   tutte   le   relative   funzioni
 amministrative.
   Al  riguardo   l'intervento   statale   deve   essere   finalizzato
 (unicamente alla definizione di principi fondamentali tramite le gia'
 ricordate  leggi-quadro,  ma  non  con  leggi aventi altri fini e non
 recanti i predetti principi, quale appare essere, ragionevolmente, la
 legge  n.  50/1999  che  ha  ad  oggetto  la  "delegificazione  e  la
 semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi" e non puo' quindi
 incidere - neanche per gli aspetti di snellimento procedimentale - su
 materie disciplinate da leggi regionali.
   E' pertanto da ritenere che con l'art. 2  della  legge  n.  50/1999
 viene  conferita  al  Governo  una  non  consentita legittimazione ad
 intervenire  in  materie  nelle   quali   l'intervento   statale   e'
 rigorosamente  circoscritto  nei limiti dianzi ricordati; una diversa
 estrinsecazione dell'intervento viene a porsi  in  contrasto  con  la
 disciplina degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
   Non   appare   affatto   giustificato   altresi',   ai  fini  della
 individuazione di procedimenti o  di  aspetti  del  procedimento  che
 possono  essere autonomamente disciplinati dalle regioni, il richiamo
 specifico (nell'art.  2 della legge n. 50/1999)  alle  "modalita'  di
 cui  al  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281"; tale decreto
 infatti  definisce  ed  amplia  le  attribuzioni   della   Conferenza
 Stato-regioni,  unificando,  per materia compiti di interesse comune,
 la stessa conferenza con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali.
   Conclusivamente,  e  per  i  motivi  che precedono, la questione di
 legittimita' costituzionale sopra esaminata appare  rilevante  e  non
 manifestamente infondata.
                                P. Q. M.
   Visti   l'art.   134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma 2, della legge 15
 marzo 1997, n. 59, (nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1,  della
 legge  8 marzo 1999, n. 50), nonche' del n. 96, del relativo allegato
 1, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.
   Dispone la sospensione del procedimento di controllo;
   Ordina alla segreteria di trasmettere  gli  atti  alla  cancelleria
 della Corte costituzionale;
   Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei ministri;
   Ordina,  infine  che  la  presente  ordinanza  venga  comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 21 ottobre 1999.
                         Il presidente: Delfini
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