N. 690 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 1999
N. 690 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Miglietta Pietro ed altra e Banca del Salento S.p.a. Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva "attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente" - Esorbitanza dall'oggetto della delega conferita al Governo con legge n. 128/1998 e legge n. 142/1992. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 2, aggiunto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25. Costituzione, art. 76.(GU n.51 del 22-12-1999 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Visti gli atti del procedimento n. 462/98 r.g. tra Miglietta Pietro + 1 contro S.p.a. "Banca del Salento", avente ad oggetto impugnazione di clausole di contratti di apertura di credito e di conto corrente bancario; Rilevato che sono contestate anche la validita' e la concreta applicazione di clausole attinenti la spettanza e la misura dell'anatocismo sui saldi passivi dei correntisti; che le parti hanno precisato le conclusioni sull'an, mentre e' riservata all'eventuale seguito la determinazione degli importi dovuti dagli attori in eventuale difformita' dalle pretese della banca; che nelle conclusioni e nelle repliche le parti hanno richiamato o contestato la giurisprudenza piu' recente, attinente la determinazione degli interessi secondo gli usi, la misura e la frequenza della capitalizzazione, e cioe' dell'anatocismo, la legittimita' della capitalizzazione dopo la chiusura del rapporto bancario (a titolo esemplificativo, cfr. Foro it. 1999, I, 2369 ss., ove sono citate, sia nelle note che nel testo dei provvedimenti ivi pubblicati, le decisioni piu' recenti della Cassazione e di altri giudici di merito); che pertanto, nella materia in esame, poteva ravvivarsi, al momento della scadenza dei termini per le repliche alle conclusionali (19 luglio 1999), una serie di incertezze dottrinali e giurisprudenziali, tale da rendere opportuno un intervento chiarificatore del legislatore; che, nelle more della decisione, e' sopravvenuto il d.lgs. n. 342/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1999, il cui art. 25 ha aggiunto all'art. 120 d.lgs. n. 385/93 i seguenti due nuovi commi: "2) il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 3) le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente". O s s e r v a Il comma 3 dell'art. 120 d.lgs. n. 385/93, come introdotto dal d.lgs. n. 342/99, prevede, fino all'emanazione della delibera CICR indicata al primo comma, la salvezza delle clausole contrattuali sull'anatocismo, contenute nei contratti stipulati anteriormente. L'interpretazione piu' piana attribuisce alla norma una funzione di sanatoria della clausole in questione (come quelle oggetto del presente giudizio) attraverso implicita interpretazione autentica della normativa vigente. Non vi e' dubbio sul fatto che il legislatore abbia inteso dirimere le incertezze della prassi sull'anatocismo bancario, le quali apparivano idonee a provocare un imponente contenzioso, suscettibile sia di togliere certezza ai rapporti giuridici che di aggravare le disfunzioni della giustizia civile. La retroattivita' della sanatoria, desumibile dalla dizione "sono valide ed efficaci fino a tale data", e' tipica delle leggi di interpretazioni autentica, le quali, essendo dirette a conferire certezza a situazioni giuridiche rese incerte da testi normativi o dal diritto vivente, per loro natura riguardano tutte le situazioni "pendenti", e cioe' non ancora definite per giudicato, decadenza, prescrizione. Potrebbe astrattamente sostenersi che la dichiarazione di validita' ed efficacia delle clausole sull'anatocismo fino alla delibera del CICR trovi un limite nell'effettiva sussistenza di tale validita' ed efficacia. Tale posizione, con la quale meglio si tutelerebbero le esigenze dei consumatori rispetto a quelle delle imprese, salvaguardare in maniera esclusiva dal nuovo testo dell'art. 120 t.u. bancario, si pone in contrasto con il principio di conservazione delle norme giuridiche. Alla sua stregua, infatti, la norma in esame avrebbe pressappoco il seguente significato "le clausole relative all'anatocismo sono valide ed efficaci in quanto siano valide ed efficaci", una tautologia che renderebbe il comma in esame del tutto superfluo. Ne' tale posizione potrebbe essere sostenuta tenendo conto dei profili di legittimita' costituzionale di cui si discorrera' in seguito, e facendo ricorso al criterio secondo cui, tra due interpretazioni possibili di una norma, deve preferirsi quella maggiormente conforme alla Costituzione. Tale criterio presuppone infatti che attraverso l'interpretazione considerata come piu' conforme alla Costituzione residui uno spazio di applicazione per la norma interpretata; in caso contrario, si avrebbe un effetto abrogativo, che e' riservato al legislatore o alla Corte costituzionale, e non al c.d. diritto vivente. Data quindi per dimostrata la rilevanza nel presente giudizio del d.lgs. n. 342/99, si osserva che lo stesso e' stato emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, legge n. 128/98, che delegava il Governo ad emanare "disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385/93, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 legge n. 142/92". Nel testo dell'art. 25, legge n. 142/92 non era contenuto alcun principio o criterio direttivo, attinente la materia dell'anatocismo. Pertanto la delega legislativa "copriva" soltanto il generico potere del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del t.u. bancario. Sarebbe alquanto agevolato sostenere la non conformita' di tale delega all'art. 76 della Costituzione, il quale, nel prevedere la "determinazione di principi e criteri direttivi (...) per oggetti definiti", non intendeva certamente legittimare deleghe in bianco al Governo, con vincoli solo apparenti. Non occorre tuttavia approfondire tale profilo, il quale in questa sede non e' rilevante. Se infatti, interpretando la delega in modo necessariamente restrittivo, al fine di sottrarla alle censure di violazione dell'art. 76 Cost., si riferisce il potere "integrativo e correttivo", conferito al Governo dall'art. 1, comma 5, legge n. 128/98, al miglioramento e all'armonizzazione della tecnica di redazione e della coerenza interna del t.u. bancario, si finisce necessariamente con l'escludere la sanatoria delle clausole bancarie sull'anatocismo a mezzo di interpretazione autentica delle norme giuridiche preesistenti (implicitamente richiamate dal testo dell'art. 120, comma 3, t.u. bancario) dall'ambito delle integrazioni e correzioni puramente tecnico-formali. D'altro canto, il testo precedente del t.u. bancario non conteneva disposizioni specifiche in tema di anatocismo, come tali astrattamente suscettibili di integrazione e/o correzione. Vi e' anche da aggiungere che in nessun caso la legge avrebbe potuto delegare al Governo l'interpretazione autentica, implicita o esplicita, di norme giuridiche. Infatti dal testo dell'art. 76 della Costituzione emerge che il potere di normazione delegato al Governo riguarda le sole scelte di c.d. discrezionalita' tecnica e cioe' l'individuazione delle soluzioni di dettaglio, empiricamente meglio praticabili, per la realizzazione delle scelte di merito risultanti dalla legge-delega, e riservate al Parlamento. L'interpretazione autentica di una o piu' norme, invece, operando una scelta tra due o piu' prospettazione egualmente possibili, ma tra loro contrapposte, comporta necessariamente l'esercizio di una discrezionalita' non meramente tecnica, bensi' di merito e politica, come tale al di fuori dei poteri normativi del Governo. E' il caso di rilevare la necessita' di una chiara demarcazione dei rapporti tra i poteri dello Stato, onde evitare che, al sistematico abuso della decretazione d'urgenza, venuto meno dopo la sentenza Corte cost. 360/96, si sostituisca un abuso ancor piu' insidioso della legislazione delegata, la quale per di piu' "salterebbe" il momento del confronto parlamentare, quest'ultimo non e' surrogabile dai pareri delle Commissioni parlamentari di cui all'art. 25 cpv, legge n. 142/92, che non equivalgono a legge-delega, anche perche' non sono conoscibili dalla generalita' dei cittadini, ma soltanto dagli studiosi e operatori giuridici.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Solleva di ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. 385/93, come introdotto dall'art. 25 cpv., d.lgs. n. 342/99, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Si comunichi la presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Si notifichi la stessa, con urgenza, ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Lecce, addi' 21 ottobre 1999. Il giudice istruttore: Gaeta 99C2228