N. 451 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 1999

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Processo penale - Remissione della querela - Spese del procedimento a
    carico del querelante - Intrasmissibilita' dell'obbligazione  agli
    eredi  del  remittente  la  querela  - Omessa previsione - Dedotta
    ingiustificata disparita' di trattamento tra il  condannato  e  il
    remittente  (anche  in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998 e
    della parziale dichiarazione di illegittimita' dell'art. 188  cod.
    pen.  che  da essa deriva), nel presupposto che l'obbligazione sia
    configurabile, in un caso, come sanzione economica  accessoria  e,
    nell'altro, come obbligazione civile - Diversita' delle situazioni
    a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
     Cod. proc. pen., art. 340, comma 4.
     Costituzione, art. 30.
 
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 340, comma 4,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  5
 gennaio  1999 dal tribunale di Trani, iscritta al n. 100 del registro
 ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 ottobre 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che, con ordinanza in data 5 gennaio 1999, il tribunale di
 Trani ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 340, comma 4,  del
 codice  di  procedura  penale,  nella parte in cui non prevede la non
 trasmissibilita'   agli   eredi    del    remittente    la    querela
 dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento;
     che  il  giudice  a  quo,  avendo  pronunciato sentenza, divenuta
 irrevocabile, di non luogo a procedere nei confronti di  un  imputato
 per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta remissione di
 querela,   riferisce   di   essere   ora   chiamato,   quale  giudice
 dell'esecuzione ai sensi dell'art. 695 cod. proc. pen., a  provvedere
 in  ordine alle spese del procedimento, che l'art. 340, comma 4, cod.
 proc. pen., per tale ipotesi e salvo diversa pattuizione nella specie
 non intervenuta, pone a carico del querelante;
     che, poiche' nel certificato anagrafico del competente comune  si
 attesta  che il querelante e' deceduto, il tribunale di Trani ritiene
 di trovarsi nelle condizioni di dover porre le  spese  processuali  a
 carico degli eredi;
     che   la   disposizione   contenuta   nell'art.   340,  comma  4,
 costituisce, ad avviso del medesimo giudice, il naturale  pendant  di
 quella  di  cui all'art. 535 cod. proc. pen., che in caso di condanna
 pone le  spese  processuali  a  carico  dell'imputato,  dando  luogo,
 secondo  la  comune  interpretazione,  ad  una obbligazione civile di
 natura pecuniaria, come tale trasmissibile  agli  eredi  in  caso  di
 decesso dell'obbligato;
     che  il quadro normativo - argomenta il giudice a quo - e' mutato
 in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998,  con  la  quale  questa
 Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale dell'articolo
 188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede
 la non trasmissibilita' agli eredi  dell'obbligo  del  condannato  di
 rimborsare  le  spese  del  processo  penale,  sicche' tali spese non
 formano piu' oggetto di obbligazione civile  nascente  dal  reato  ma
 costituiscono   una   sanzione   economica   accessoria   alla  pena,
 strettamente inerente alla persona del condannato;
     che ne scaturirebbe  un  dubbio  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  340,  comma 4, cod. proc. pen., il quale, ponendo le spese
 del procedimento a carico del remittente la querela e non  prevedendo
 la  non  trasmissibilita' agli eredi di tale obbligazione, violerebbe
 l'art.  3  della  Costituzione,  oltre   che   per   l'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento di situazioni tra loro omologabili, anche
 per la  "disarmonia"  che  nell'ordinamento  processuale  deriverebbe
 dalla contemporanea presenza dell'art. 188, secondo comma, cod. pen.,
 quale  risulta  a  seguito  della citata sentenza di questa Corte, in
 quanto l'obbligo di rimborso delle spese processuali muterebbe natura
 a seconda del  soggetto  debitore  sul  quale  finisce  col  gravare,
 configurandosi per il condannato come sanzione economica accessoria e
 per il remittente la querela come obbligazione civile;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
   Considerato che il giudice a quo dubita, in riferimento all'art.  3
 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art.  340,
 comma  4,  del  codice  di  procedura  penale,  peraltro  modificato,
 successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 13 della legge
 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei
 reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), nella parte
 in  cui  non prevede la non trasmissibilita' dell'obbligazione per il
 pagamento delle spese del procedimento agli eredi del  remittente  la
 querela;
     che l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia,
 in  caso  di  remissione  di  querela,  al  genus  delle obbligazioni
 trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici, generalmente
 condivisa dalla dottrina e dai giudici comuni, risulta implicitamente
 dalla recente sentenza  di  questa  Corte  n.  211  del  1995  ed  e'
 acquisita  alla  giurisprudenza  costituzionale fin dalla sentenza n.
 151 del 1975, che, proprio  sul  presupposto  della  trasmissibilita'
 iure  successionis di tale obbligazione senza possibilita' alcuna per
 gli eredi del querelante di sottrarvisi,  dichiaro'  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  156  del codice penale, nella parte in cui
 non attribuiva l'esercizio del diritto di  remissione  della  querela
 agli eredi della persona offesa dal reato;
     che l'inquadramento civilistico dell'istituto, sul quale si fonda
 la  ratio  decidendi  della sentenza di accoglimento n. 151 del 1975,
 non e' smentito, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di
 rinvio, dalla sentenza di questa Corte n. 98 del 1998;
     che in quest'ultima sentenza, infatti,  si  e'  rilevato  che  il
 debito di rimborso delle spese processuali gravante sul condannato, a
 seguito della introduzione della remissione del debito (art. 56 della
 legge  26  luglio  1985,  n.  354, "Ordinamento penitenziario") e del
 rilievo che in essa assumono l'esistenza di  indici  di  ravvedimento
 del  condannato  e l'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale,
 e' divenuto assimilabile alle  sanzioni  economiche  accessorie  alla
 pena,  ed  e'  quindi  partecipe  della  finalita'  di  emenda  e del
 carattere di personalita' propri della pena  in  forza  dell'art.  27
 della Costituzione;
     che,  stante  la  diversita'  delle situazioni poste a raffronto,
 nessuna illegittima disparita' di trattamento e' configurabile tra il
 condannato e il remittente la querela, in riferimento all'obbligo  di
 sostenere  le  spese del processo, ne' alcuna disarmonia, censurabile
 alla luce del parametro evocato, e' ravvisabile in  un  sistema  che,
 riconosciuto  il  carattere  strettamente  personale  delle  sanzioni
 economiche accessorie alla pena, lo  nega  ad  obblighi  che  a  tali
 sanzioni  non  sono  neppure lontanamente riconducibili, quale quello
 che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, del codice di  procedura
 penale  poneva  a  carico del remittente la querela in assenza di una
 diversa pattuizione tra remittente e querelato;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  340,  comma  4,  del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
 tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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