N. 453 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 1999

   Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Pene  - Pena pecuniaria - Insolvibilita' del condannato - Conversione
    nella pena sostitutiva della liberta' controllata,  ancorche'  sia
    stata richiesta, dal condannato, l'applicazione della sanzione del
    lavoro   sostitutivo   -   Questioni   gia'   decise  -  Manifesta
    infondatezza.
     Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo e secondo comma.
     Costituzione, art. 27, primo comma.
 Pene  -  Pena  pecuniaria  -  Conversione,  per  insolvibilita'   del
    condannato,   in   lavoro  sostitutivo  -  Durata  della  sanzione
    sostitutiva - Prospettazione della  questione  in  via  del  tutto
    ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilita'.
     Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 103, secondo comma.
     Costituzione, art. 3.
 Pene   -  Pena  pecuniaria  -  Conversione,  per  insolvibilita'  del
    condannato,  in  lavoro  sostitutivo  -  Condizione  della  previa
    stipulazione   di   speciale  convenzione  con  enti  individuati,
    destinatari delle prestazioni lavorative -  Questione  prospettata
    in   via   del   tutto   ipotetica   ed   eventuale   -  Manifesta
    inammissibilita'.  Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 105, primo
    comma.  Costituzione, 3.
 
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 102, primo  e
 secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24
 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche al sistema penale), promosso con
 ordinanza emessa il 18 gennaio 1999 dal magistrato di sorveglianza di
 Varese, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1999  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  15,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1999.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 ottobre 1999, il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di  Varese,  chiamato  a
 decidere  sulla  richiesta  della Procura Generale di Milano relativa
 alla conversione della pena pecuniaria irrogata a persona  condannata
 con  sentenza  divenuta esecutiva, conversione conseguente al mancato
 pagamento della somma oggetto  di  tale  pena  ed  all'infruttuosita'
 degli  atti  esecutivi,  ha,  con  ordinanza  del  18  gennaio  1999,
 denunciato l'illegittimita' delle seguenti disposizioni  della  legge
 24 novembre 1981, n. 689:
     a)  dell'art.  102,  primo  comma,  nella parte in cui dispone la
 conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' nella
 pena sostitutiva della liberta' controllata;
     b) dell'art. 102, secondo comma, nella parte in cui  consente  al
 giudice  che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per
 insolvibilita' di applicare la liberta' controllata, disattendendo la
 richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo;
     c) dell'art. 103, secondo comma, nella parte in cui  prevede  che
 la  durata  complessiva  del lavoro sostitutivo non puo' superare, in
 ogni caso, i sessanta giorni;
     d) dell'art. 105, primo comma, nella parte in cui  prescrive  che
 l'applicabilita'   e  l'eseguibilita'  del  lavoro  sostitutivo  sono
 condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti  individuati
 come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite;
     che, in ordine alle questioni sub a) e b) il giudice a quo deduce
 contrasto  con  l'art. 27, primo comma, della Costituzione, mentre in
 relazione alle rimanenti questioni chiama in  causa  l'art.  3  della
 Costituzione stessa;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
 manifestamente infondate.
   Considerato che le questioni sub a) e b) sono gia' state decise  da
 questa Corte con ordinanza n. 115 del 1999, successiva alla pronuncia
 dell'ordinanza   di   rimessione,  che  ha  dichiarato  la  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' dell'art.  102,  secondo
 comma,  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in
 cui consente  al  giudice  che  dispone  la  conversione  della  pena
 pecuniaria per insolvibilita' del condannato di applicare la liberta'
 controllata,   disattendendo   la  richiesta  di  applicazione  della
 sanzione del lavoro sostitutivo, osservando che, anche  alla  stregua
 della  ratio  della  sentenza  n.    206  del 1996, "la richiesta del
 condannato,  in  presenza  dei  requisiti  soggettivi  ed   oggettivi
 stabiliti  dalla  legge, legittima (e, dunque, impone) l'applicazione
 del  lavoro  sostitutivo",  coinvolgendo  cosi'  pure   la   denuncia
 incentrata  sull'art.  102, primo comma, della stessa legge in ordine
 alla cui legittimita' questa  Corte  si  era  gia'  espressa  con  la
 sentenza  ora  ricordata  e  sul  quale  il giudice a quo richiede un
 ulteriore intervento di tipo manipolativo;
     che la questione sub d) appare  prospettata  in  modo  del  tutto
 ipotetico  ed  eventuale,  avendo  il  rimettente  omesso  di operare
 qualsivoglia  scelta  circa  la  misura  concretamente   applicabile,
 coll'affermare   egli  stesso  che  anziche'  il  lavoro  sostitutivo
 potrebbe applicare la liberta' controllata, cosi'  da  non  designare
 del  necessario  requisito della rilevanza la questione concernente i
 limiti di applicabilita' del lavoro sostitutivo.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, della  legge  24
 novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
 riferimento  all'art.  27,  primo  comma,  della  Costituzione,   dal
 magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 103, secondo  comma,  e  105,
 primo  comma,  della  legge  24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al
 sistema  penale),  sollevata,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,   dal   magistrato   di  sorveglianza  di  Varese,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
                  Il Presidente e redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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