N. 453 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pene - Pena pecuniaria - Insolvibilita' del condannato - Conversione nella pena sostitutiva della liberta' controllata, ancorche' sia stata richiesta, dal condannato, l'applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo - Questioni gia' decise - Manifesta infondatezza. Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo e secondo comma. Costituzione, art. 27, primo comma. Pene - Pena pecuniaria - Conversione, per insolvibilita' del condannato, in lavoro sostitutivo - Durata della sanzione sostitutiva - Prospettazione della questione in via del tutto ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilita'. Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 103, secondo comma. Costituzione, art. 3. Pene - Pena pecuniaria - Conversione, per insolvibilita' del condannato, in lavoro sostitutivo - Condizione della previa stipulazione di speciale convenzione con enti individuati, destinatari delle prestazioni lavorative - Questione prospettata in via del tutto ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilita'. Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 105, primo comma. Costituzione, 3.(GU n.51 del 22-12-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 102, primo e secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1999 dal magistrato di sorveglianza di Varese, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999, il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a decidere sulla richiesta della Procura Generale di Milano relativa alla conversione della pena pecuniaria irrogata a persona condannata con sentenza divenuta esecutiva, conversione conseguente al mancato pagamento della somma oggetto di tale pena ed all'infruttuosita' degli atti esecutivi, ha, con ordinanza del 18 gennaio 1999, denunciato l'illegittimita' delle seguenti disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689: a) dell'art. 102, primo comma, nella parte in cui dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' nella pena sostitutiva della liberta' controllata; b) dell'art. 102, secondo comma, nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo; c) dell'art. 103, secondo comma, nella parte in cui prevede che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare, in ogni caso, i sessanta giorni; d) dell'art. 105, primo comma, nella parte in cui prescrive che l'applicabilita' e l'eseguibilita' del lavoro sostitutivo sono condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite; che, in ordine alle questioni sub a) e b) il giudice a quo deduce contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, mentre in relazione alle rimanenti questioni chiama in causa l'art. 3 della Costituzione stessa; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate. Considerato che le questioni sub a) e b) sono gia' state decise da questa Corte con ordinanza n. 115 del 1999, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione della pena pecuniaria per insolvibilita' del condannato di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, osservando che, anche alla stregua della ratio della sentenza n. 206 del 1996, "la richiesta del condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, legittima (e, dunque, impone) l'applicazione del lavoro sostitutivo", coinvolgendo cosi' pure la denuncia incentrata sull'art. 102, primo comma, della stessa legge in ordine alla cui legittimita' questa Corte si era gia' espressa con la sentenza ora ricordata e sul quale il giudice a quo richiede un ulteriore intervento di tipo manipolativo; che la questione sub d) appare prospettata in modo del tutto ipotetico ed eventuale, avendo il rimettente omesso di operare qualsivoglia scelta circa la misura concretamente applicabile, coll'affermare egli stesso che anziche' il lavoro sostitutivo potrebbe applicare la liberta' controllata, cosi' da non designare del necessario requisito della rilevanza la questione concernente i limiti di applicabilita' del lavoro sostitutivo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999. Il Presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C2266