N. 454 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Termine per la formulazione fino all'apertura del dibattimento di primo grado - Sentenza di non doversi procedere pronunciata in primo grado in limine litis (ex art. 129 cod. proc. pen.) - Impugnazione del pubblico ministero - Presentazione della richiesta nel procedimento di appello quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento - Preclusione - Denunciata disparita' di trattamento tra imputati, con incidenza sul diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. Cod. proc. pen., art. 446, comma 1. Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.51 del 22-12-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di B. A. ed altro, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione di Harry Richter in proprio e in qualita' di legale rappresentante della "ICI Italia" S.p.a; Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Udito l'avvocato Perla Sciretti per Harry Richter. Ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilita' di applicazione della pena su richiesta delle parti anche nel giudizio di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen; che il rimettente premette che nel giudizio di primo grado il pretore, dopo aver dichiarato la contumacia di un imputato, in accoglimento dell'eccezione preliminare della difesa di altro imputato, a cui aveva aderito la difesa del contumace, aveva pronunciato in limine litis, prima dell'apertura del dibattimento, sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. per mancanza di valida querela; che avverso la sentenza aveva proposto appello il pubblico ministero e che la Corte di appello, nella prima udienza del giudizio di impugnazione, ritenuta la validita' dell'atto di querela, si era riservata di disporre la rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., previo esame delle eccezioni preliminari delle parti; che alla successiva udienza la difesa dell'imputato rimasto contumace aveva depositato procura speciale con richiesta di applicazione della pena, sulla quale ilprocuratore generale aveva espresso il proprio consenso, mentre la parte civile si era opposta, osservando che l'imputato era decaduto dalla facolta' di chiedere il patteggiamento, in quanto l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. ne prevede l'esercizio sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; che il giudice rimettente rileva che la formulazione letterale dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. non consente interpretazioni estensive e, comunque, preclude la possibilita' di chiedere l'applicazione della pena nel giudizio di appello, anche quando l'istruzione dibattimentale venga svolta per la prima volta in tale fase ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen; che pertanto la richiesta di applicazione della pena formulata per la prima volta nel giudizio di appello doveva ritenersi tardiva; che la preclusione di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. impedirebbe all'imputato di usufruire dei vantaggi connessi all'istituto dell'applicazione della pena solo perche' nella fase degli atti introduttivi al dibattimento il giudice di primo grado ha emesso una erronea sentenza di proscioglimento; che in tale situazione - in cui, ad avviso del rimettente, il mancato esercizio della facolta' di chiedere l'applicazione della pena non e' addebitabile in alcun modo "ad errata scelta processuale dell'imputato o a sua colposa inerzia", avendo questi esercitato il diritto di proporre questioni preliminari circa la procedibilita' dell'azione penale prima della richiesta di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. - verrebbe a determinarsi una ingiustificata compressione del diritto di difesa, derivante da "un evento non evitabile ed esterno alla volonta' del prevenuto" (al riguardo, il rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 101 del 1993), nonche' una irragionevole disparita' di trattamento nei confronti di quegli imputati ai quali sia precluso in appello, a seguito della rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., di usufruire dei benefici del patteggiamento; che si e' costituito nel presente giudizio Harry Ricther, in proprio e in qualita' di legale rappresentante della "ICI Italia" S.p.a., parte civile nel procedimento penale davanti alla Corte di appello di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati Corso Bovio e Perla Sciretti, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; che, in particolare, la parte costituita rileva che all'esordio del dibattimento di primo grado - e, dunque, entro il termine per proporre richiesta di applicazione della pena - il difensore e procuratore speciale dell'imputato contumace aveva "ritenuto di concentrare la difesa sull'obiettivo processuale" della sentenza di improcedibilita' per difetto di valida querela, senza coltivare la possibilita' di presentare anche richiesta di patteggiamento; richiesta che non avrebbe comunque precluso alla difesa di sollecitare anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di valida querela, ai sensi degli artt. 129 e 444, comma 2, cod. proc. pen; che, pertanto, la sentenza additiva richiesta dal giudice rimettente in realta' mirerebbe a porre rimedio ad una omissione della difesa dell'imputato, mediante l'introduzione di un istituto che verrebbe ad ampliare la disciplina del cosiddetto patteggiamento in appello previsto dall'art. 599 cod. proc. pen. Considerato che la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilita' di formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di appello quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto la disciplina censurata comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; che il giudice rimettente, nel prospettare la questione di legittimita' costituzionale, muove dal presupposto che l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine previsto dalla norma censurata sia conseguenza di "un evento non evitabile ed esterno alla volonta' del prevenuto", rappresentato dalla sentenza di non doversi procedere per difetto di querela emessa dal pretore nella fase degli atti introduttivi al dibattimento di primo grado, poi ritenuta errata dal giudice di appello; che tale presupposto non trova riscontro nella vicenda processuale su cui si e' innestata la presente questione di legittimita' costituzionale; che infatti, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, la sentenza di non doversi procedere, pronunciata ex artt. 129 e 529 cod. proc. pen. in limine litis e cioe' prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, era stata sollecitata al pretore, subito dopo la costituzione del rapporto processuale, dalla difesa di entrambi gli imputati; che l'anticipazione dell'epilogo dibattimentale e il conseguente superamento del termine ultimo entro cui doveva essere presentata la richiesta di applicazione della pena sono dipesi dal fatto che in primo grado il difensore dell'imputato rimasto contumace aveva aderito all'eccezione preliminare relativa alla regolarita' dell'atto di querela proposta dal difensore del coimputato, senza esercitare la facolta' di presentare contestualmente, e in subordine, tempestiva richiesta di patteggiamento; che pertanto l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. e' dipesa dalla scelta difensiva, liberamente esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di querela; che non e' quindi conferente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 101 del 1993, che si riferisce ad un caso in cui l'inosservanza del termine per presentare la richiesta di applicazione della pena era stata effettivamente "determinata da un evento non evitabile dall'interessato", e cioe' dal suo legittimo e assoluto impedimento, del quale era pervenuta in ritardo notizia, a presenziare all'udienza dibattimentale; che ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la facolta' di presentare tempestivamente richiesta di applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado; che, di conseguenza, la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C2267