N. 455 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 1999

   Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Avvocato  e  procuratore  - Difesa tecnica - Limitazione territoriale
    nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (al di  fuori  del
    distretto  di  Corte  d'appello  di  appartenenza) - Esercizio del
    mandato  unitamente  ad  altro  legale  abilitato  del  luogo  del
    giudizio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, per
    disparita'  di  trattamento rispetto agli altri difensori, che non
    subiscono  analoga  limitazione,  e  del  diritto  di  difesa  del
    contribuente  - Difetto di motivazione in punto di rilevanza della
    questione - Manifesta inammissibilita'.
     R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con  modificazioni,
    dalla  legge  22  gennaio  1934,  n. 36), art. 7; regio decreto 22
    gennaio 1934, n. 37, art. 82.
     Costituzione, artt. 3 e 24.
 
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,    prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,    avv.  Massimo VARI,   dott. Cesare RUPERTO,
 dott. Riccardo CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,    prof.  Valerio
 ONIDA,    prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale  MARINI,
 dott. Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 7 del regio
 d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578  (Ordinamento  delle  professioni  di
 avvocato  e  procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge
 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto  22  gennaio
 1934,  n.  37  (Norme  integrative e di attuazione del regio d.-l. 27
 novembre  1933,  n.  1578,  sull'ordinamento  delle  professioni   di
 avvocato  e procuratore), promossi con quattro ordinanze emesse il 30
 luglio 1997 dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Trieste,
 rispettivamente  iscritte  ai  nn.  608,  609, 610 e 611 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione della Banca di credito cooperativo del
 Carso, soc. coop. a r.l., Zadruzna Kraska  Banka  Zadruga  z  om.zav,
 nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  novembre  1999  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Uditi   l'avvocato   Augusto  Fantozzi  per  la  Banca  di  credito
 cooperativo del Carso, soc.  coop.  a  r.l.,  Zadruzna  Kraska  Banka
 Zadruga  z  om.zav  e  l'avvocato  dello Stato Giorgio D'Amato per il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Trieste,  con
 quattro  ordinanze di identico contenuto emesse il 30 luglio 1997, ha
 sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l.
 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di  avvocato
 e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37
 (Norme  integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933,
 n.  1578,  sull'ordinamento   delle   professioni   di   avvocato   e
 procuratore);
     che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  le  norme denunciate
 imporrebbero agli avvocati di esercitare il loro mandato, nei giudizi
 dinanzi  alle  commissioni  tributarie  che  si  svolgono  fuori  del
 distretto  di  Corte  d'appello  di appartenenza, unitamente ad altro
 legale abilitato all'attivita' procuratoria nel luogo del giudizio;
     che,  alla  stregua  di  siffatta  interpretazione,  gli avvocati
 verrebbero sottoposti, nel processo tributario, ad oneri aggiuntivi e
 maggiori di quelli riferibili a tutti  gli  altri  difensori  la  cui
 attivita'   sarebbe   priva   di   qualsiasi  limitazione  di  ordine
 territoriale, risultando,  in  tal  modo,  violati  il  principio  di
 eguaglianza ed il diritto di difesa del contribuente;
     che  nei  giudizi  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni
 vengano dichiarate inammissibili in quanto nei  giudizi  a  quibus  i
 contribuenti  risultano assistiti anche da due dottori commercialisti
 i quali,  come  sostenuto  dallo  stesso  rimettente,  non  sarebbero
 soggetti alle limitazioni imposte agli avvocati;
     che,  sempre  ad  avviso  dell'Avvocatura, le questioni sarebbero
 comunque infondate nel merito,  in  quanto  nel  processo  tributario
 l'elezione di domicilio potrebbe essere fatta in qualunque luogo sito
 nel  territorio dello Stato, mentre la dichiarazione di residenza non
 dovrebbe indicare necessariamente un comune sito nel  territorio  del
 giudice adito;
     che,  pertanto, secondo quanto ritenuto dall'Avvocatura, la norma
 di  cui  all'art.  82  del  r.d.  22  gennaio  1934,  n.  37  sarebbe
 inapplicabile  al  processo  tributario  con  conseguente  parita' di
 trattamento   di   tutte   le   categorie   professionali   abilitate
 all'assistenza tecnica in tale processo;
     che  nel giudizio iscritto nel registro ordinanze n. 608 del 1998
 si e' costituita la parte privata, Banca di credito  cooperativo  del
 Carso,  soc.  coop.  a  r.l.,  Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav
 (quale incorporante della Cassa rurale ed artigiana di  Opicina  s.c.
 a r. ill., nonche' della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina s.c.
  a   r.   ill.),  la  quale  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o
 l'infondatezza  delle   questioni,   ribadendo   e   sviluppando   le
 considerazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.
   Considerato   che   i   quattro   giudizi,  prospettando  questioni
 identiche, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
     che  le  ordinanze  di  rimessione  si  limitano   ad   affermare
 apoditticamente  la  rilevanza  delle questioni, senza fornire alcuna
 motivazione al riguardo;
     che, inoltre, come risulta dalle stesse ordinanze,  i  ricorrenti
 sono  nella  specie  assistiti,  oltre  che  da  due avvocati, da due
 dottori commercialisti per i quali non vige - per  stessa  ammissione
 del  rimettente  -  alcuna limitazione territoriale nello svolgimento
 della attivita' difensiva e che, pertanto, le questioni relative agli
 avvocati sono, comunque, prive di qualsiasi rilevanza nei  giudizi  a
 quibus;
     che,  dunque,  le  questioni  devono  essere dichiarate, sotto un
 duplice e concorrente profilo, manifestamente inammissibili.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del regio d.-l.
 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di  avvocato
 e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37
 (Norme  integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933,
 n.  1578,  sull'ordinamento   delle   professioni   di   avvocato   e
 procuratore),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 24 della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Trieste,
 con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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