PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 agosto 1999, n. 7 

  Chiarimenti  su aspetti  connessi alla  prima attuazione  del ruolo
unico.
(GU n.300 del 23-12-1999)
 
 Vigente al: 23-12-1999  
 

                                   Alle amministrazioni dello Stato
                                  Alle aziende autonome dello Stato
  In sede di  prima attuazione delle norme contenute  nel decreto del
Presidente della  Repubblica n. 150/1999, istitutivo  del ruolo unico
della  dirigenza   delle  amministrazioni   dello  Stato,   anche  ad
ordinamento  autonomo, sono  emersi dubbi  di natura  procedurale che
rendono opportuni  taluni chiarimenti  ed esplicitazioni, al  fine di
consentire  una uniforme  attuazione da  parte delle  amministrazioni
interessate.
  L'art.  8 del  citato decreto  del Presidente  della Repubblica  n.
150/1999 ha previsto il termine  di novanta giorni, a decorrere dalla
data di entrata in vigore  del regolamento, per il conferimento degli
incarichi ai dirigenti in servizio.
  Si tratta di un diritto di opzione che hanno le amministrazioni per
l'utilizzazione dei  dirigenti che gia' espletano  servizio presso di
esse, da esercitarsi  entro la data dell'otto  settembre. Il termine,
come e' evidente,  e' a carattere ordinatorio, per  cui gli incarichi
possono definirsi  anche successivamente;  evidenti ragioni  di avvio
sistematico  del   nuovo  sistema,  tuttavia,  suggeriscono   che  la
definizione  degli  incarichi  possa  completarsi entro  il  mese  di
settembre,  data  in  cui,   orientativamente,  saranno  operativi  i
previsti fondi.
  Per  ragioni  di  trasparenza   e  correttezza  nei  confronti  dei
dirigenti, si  invitano le  amministrazioni interessate,  tuttavia, a
comunicare, nel piu' breve tempo  possibile, ai dirigenti in servizio
la volonta' o  meno di confermare il  relativo incarico, trasmettendo
copia  al  responsabile  del  ruolo unico.  Dopo  la  data  dell'otto
settembre,  in caso  di silenzio  delle amministrazioni,  i dirigenti
potranno stipulare  contratti con  amministrazioni diverse  da quelle
ove prestano servizio.
  Le amministrazioni avranno cura di formalizzare, con priorita', gli
incarichi ai dirigenti di prima fascia e, successivamente, a cura dei
dirigenti responsabili  dei relativi uffici, ai  dirigenti di seconda
fascia.
  Nel caso  di assunzioni  di dirigenti  a seguito  della conclusione
delle  procedure concorsuali  previste  dall'art. 8  del decreto  del
Presidente della  Repubblica n. 150/1999,  l'amministrazione titolata
ad assumere ed a formalizzare l'incarico ed il relativo contratto non
puo'  che  essere  l'amministrazione  che  ha  bandito  il  concorso.
L'utilizzazione   dell'indicato   personale   da   parte   di   altra
amministrzione   e'  possibile   previo  apposito   accordo  fra   le
amministrazioni  interessate.  Non  appare, peraltro,  necessaria  la
predisposizione  di  un apposito  decreto  di  inserimento nel  ruolo
unico, potendosi ritenere sufficiente  il provvedimento di assunzione
da parte dell'amministrazione titolata.
  Qualche  chiarimento  merita  la  definizione  delle  procedure  di
conferimento  degli incarichi.  A  tale  riguardo, appare  necessario
distinguere  fra dirigenti  di prima  fascia e  dirigenti di  seconda
fascia  o  esperti  ai  quali siano  conferite  funzioni  di  livello
dirigenziale generale, dai dirigenti o esperti di seconda fascia.
  Ai primi, il conferimento  dell'incarico avviene attraverso decreto
del Presidente del  Consiglio dei Ministri, su  proposta del Ministro
competente,  e  mediante stipula  di  un  apposito contratto  tra  il
dirigente  interessato   ed  il  Ministro.  La   proposta  deve  dare
indicazioni  sia   in  ordine   al  profilo   della  professionalita'
necessaria all'espletamento dell'incarico  che si intende attribuire,
sia  con riferimento  alla congruita'  della durata  dell'incarico in
relazione agli obiettivi assegnati.
  Per gli  incarichi di segretario  generale dei Ministeri e  per gli
incarichi di  direzione di  strutture articolate  al loro  interno in
uffici  di livello  dirigenziale generale  o equivalenti,  si applica
l'art.  19,  comma 3,  del  decreto  legislativo  n. 29.  Per  questi
incarichi,  essendo scaduto  il  termine previsto  in  sede di  prima
attuazione per la  conferma, la revoca, modifica o  rinnovo (art. 19,
comma 8 del decreto legislativo n. 29 e art. 45, comma 8, del decreto
legislativo n.  80), e'  sufficiente la formalizzazione  del relativo
contratto.
  Gli  incarichi  di  dirigente  generale con  contratto  di  diritto
privato affidati  ai sensi delle disposizioni  precedenti all'art. 19
del decreto  legislativo n. 29,  ancora in corso, non  necessitano di
alcun rinnovo  contrattuale, dovendosi ritenere in  vigore, fino alla
scadenza,  l'atto  pattizio   perfezionatosi  secondo  le  previgenti
disposizioni; per tale motivo gli incarichi in argomento non incidono
nella  quota del  5%  prevista  dall'art. 19,  comma  6, del  decreto
legislativo n.  29. A  tale riguardo  si ribadisce  che si  tratta di
personale che non  rientra nel ruolo unico, i cui  dati devono essere
comunicati ai  fini esclusivi del  computo dei posti di  funzione che
ricoprono.
  Per  quanto riguarda,  invece, i  dirigenti di  seconda fascia,  il
conferimento  dell'incarico avviene  mediante  decreto del  dirigente
dell'ufficio  di  livello  dirigenziale  generale  ed  attraverso  la
stipula  di un  apposito  contratto fra  i  medesimi soggetti.  Deve,
tuttavia, ritenersi che il conferimento degli indicati incarichi, ivi
compresi  quelli  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  6,  debba  essere
realizzato nel  rispetto delle  risorse e dei  criteri predeterminati
dall'autorita' politica.
  I contratti  relativi ad  incarichi di  direzione di  uffici devono
necessariamente avere una durata che si  attesta fra i due ed i sette
anni.
  Diverso e'  il caso degli incarichi  di cui all'art. 19,  comma 10,
dell'indicato   decreto  legislativo   n.   29,  come   ulteriormente
disciplinato dall'art. 6,  comma 1, del decreto  del Presidente della
Repubblica n.  150/1999. Si tratta,  nel caso di specie,  di funzioni
ispettive,  di   consulenza,  studio  e  ricerca   o  altre  funzioni
specifiche previste  dall'ordinamento, alle quali  deve corrispondere
un  posto  di  funzione esplicitamente  individuato  nell'ordinamento
della   singola  amministrazione.   Ai  sensi   della  citata   norma
regolamentare (art. 6, comma 1),  la durata dell'incarico deve essere
determinata tenendo  conto del  programma di lavoro  e dell'obiettivo
assegnato;  a  differenza degli  incarichi  di  direzione di  uffici,
pertanto,  la  normativa  non  prevede alcun  vincolo  temporale.  Il
conferimento   di  tali   incarichi,  pertanto,   puo'  formalizzarsi
attraverso contratti  aventi durata  anche inferiore  ai due  anni e,
comunque,  circoscritti  nel  tempo  in  relazione  all'obiettivo  da
raggiungere.
  E'  del  tutto  pacifico   che  per  l'attivazione  delle  indicate
procedure e' necessario che vi sia un posto di funzione libero.
  L'art. 6, comma  2, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
150/1999 prevede che  i dirigenti che non abbiano  avuto incarichi di
direzione di un ufficio o ispettivi, di consulenza, studio e ricerche
o  altri  specifici  incarichi   previsti  dall'ordinamento,  sono  a
disposizione della  Presidenza del Consiglio dei  Ministri per essere
utilizzati  nell'ambito   di  specifici  programmi  di   ispezione  e
verifica, nonche' di  ricerca, studio e di monitoraggio  del grado di
attuazione   delle   riforme    legislative   e   delle   innovazioni
amministrative. Si  tratta, in  questo caso,  di una  fattispecie del
tutto diversa  da quella indicata  all'art. 6, comma 1,  del medesimo
decreto del  Presidente della  Repubblica n. 150/1997,  di cui  si e'
detto,   trattandosi   di   funzioni  temporanee   alle   quali   non
corrispondono  posti  di   funzione  specificamente  individuati  dai
singoli ordinamenti.
  Il  responsabile del  ruolo unico  avra' cura  di dare  pubblicita'
delle professionalita'  dirigenziali a disposizione del  ruolo unico,
ai  fini della  loro  utilizzazione da  parte delle  amministrazioni.
L'utilizzazione  dei dirigenti  per le  indicate funzioni,  pertanto,
puo' formalizzarsi  con semplice  lettera di  incarico e,  in ragione
della temporaneita' dell'affidamento, per  periodi temporali brevi e,
comunque, inferiori a due anni.
  La  proposta del  conferimento degli  incarichi, unitamente  ad una
relazione nella quale siano indicati  i posti vacanti nella dotazione
dirigenziale e la ricognizione della  situazione in atto, deve essere
previamente comunicata al responsabile del ruolo unico ai fitti dell'
accertamento  delle capienze  e  della  eventuale individuazione  del
personale del ruolo unico in possesso delle profesionalita' richieste
per lo specifico incarico.
  Il decreto  di conferimento di  incarico ed il  relativo contratto,
come  ogni modifica  connessa  alla posizione  dei dirigenti,  devono
essere  successivamente  trasmessi  al  ruolo  unico,  ai  soli  fini
dell'aggiornamento dei dati.
  Ulteriori approfondimenti meritano le  disposizioni di cui all'art.
19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993.
  Per quanto riguarda la disposizione di cui al citato art. 19, comma
4, relativa  al conferimento di  incarichi di direzione di  uffici di
livello dirigenziale generale  in misura non superiore ad  un terzo a
dirigenti di  seconda fascia, si  fa presente  che tale limite  di un
terzo  va calcolato  in relazione  al numero  dei dirigenti  di prima
fascia inseriti  nel ruolo  unico. Il  numero di  incarichi possibili
cosi'   determinato,  verra'   distribuito  fra   le  amministrazioni
interessate, di norma,  in misura proporzionale ai  posti di funzione
delle singole  amministrazioni, arrotondando per difetto,  al fine di
assicurare il rispetto complessivo della norma.
  In ordine, invece,  alla disposizione di cui all'art.  19, comma 6,
si evidenzia quanto segue.
  La percentuale del 5% prevista nella indicata norma deve calcolarsi
in relazione al  numero dei dirigenti appartenenti  alla prima fascia
ed al numero di dirigenti appartenenti alla seconda fascia risultanti
nel ruolo unico.
  Gli incarichi  di prima  e seconda  fascia, nell'ambito  del numero
massimo  cosi'  definito,  saranno  distribuiti,  in  relazione  alle
effettive  necessita'  delle   amministrazioni  interessate,  secondo
procedure che saranno definite in  tempi brevi. Al fine di consentire
una visione complessiva delle singole esigenze relative al ricorso al
citato art. 19,  comma 6, del decreto legislativo n.  29, si invitano
le  amministrazioni a  voler inviare  al Dipartimento  della funzione
pubblica - Ruolo unico, entro  il 15 settembre, le proprie richieste,
motivate  anche   con  riferimento  alla   "specifica  qualificazione
professionale" che si ritiene di dover utilizzare.
  Connesso alle indicate problematiche e' il problema dei comandi.
  Prioritariamente  va  definito  se  l'istituto  debba  considerarsi
ancora vigente a seguito della entrata  in vigore del ruolo unico. Al
riguardo,   non  si   evidenzia   nell'ordinamento  alcuna   espressa
abrogazione legislativa.
  Cio'  posto,  si ritiene  che,  in  sede  di prima  attuazione,  in
aderenza a  quanto disposto  dall'art. 8  del decreto  del Presidente
della Repubblica n.  150/1999 che fa espresso rinvio  ai dirigenti in
servizio, possano mantenersi, previo  assenso delle amministrazioni e
del personale interessato, i dirigenti  gia' in servizio in posizione
di  comando,  da computarsi  al  di  fuori  della  quota del  5%.  Le
amministrazioni  che  intendono  continuare   ad  avvalersi  di  tali
dirigenti,  avranno  cura  di   rapportare  la  durata  dell'incarico
all'impegno contrattuale assunto.
  Nella conferenza  dei direttori,  convocata presso  il Dipartimento
della  funzione  pubblica  in   data  1  settembre,  saranno  forniti
eventuali  ulteriori  chiarimenti  in  ordine  alla  definizione  dei
contratti e  ad ogni altra ulteriore  problematica connessa all'avvio
del nuovo sistema.
   Roma, 5 agosto 1999
                         Il Ministro per la funzione pubblica: Piazza
Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 322