COMUNE DI BONASSOLA

COMUNICATO

Estratto   della   deliberazione   in   materia   di   determinazione
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
(GU n.303 del 28-12-1999)

    Il  comune di BONASSOLA (provincia di La Spezia), ha adottato, il
16   ottobre   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
  (Omissis).
1.  stabilire,  per  l'anno  2000, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili nei termini che seguono:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:
      a)  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
    A  norma  dell'art.  9,  comma  5,  del  regolamento comunale per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili approvato con
deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate
parti  integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche
se  distintamente  iscritte  in  catasto  costituiscono pertinenze le
unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2,
C/6,  C/7,  destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a
servizio  delle  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale
delle persone fisiche.
    L'assimilazione  ai  fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede
non  incide  sulle modalita' di determinazione del valore di ciascuna
unita'  immobiliare  ed  opera  a condizione che il proprietario o il
titolare  del  diritto  reale  di  godimento,  anche  in quota parte,
dell'abitazione   principale,  coincida  con  il  proprietario  o  il
titolare  del  diritto  di  godimento, anche se in quota parte, della
pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.
    Le  disposizioni  di  cui al presente punto a) del dispositivo si
applicano   anche   alle   unita'   immobiliari,   appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
    A  norma  dell'art.  11  del  ridetto  regolamento  comunale  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, si considerano
abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in
uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e
figli,  nonni  e  nipoti, zii e nipoti), a condizione che vi dimorino
abitualmente e vi abbiano la residenza.
    Per  poter  usufruire  di  detto beneficio il contribuente dovra'
presentare   domanda  su  apposito  modulo  predisposto  dall'Ufficio
tributi  del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza
dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui
sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In
caso  di  dichiarazioni  infedeli  e di conseguente parziale o omesso
versamento  dell'imposta  dovuta,  verranno  applicate le sanzioni ed
interessi previste dalla normativa vigente.
      b)  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci di cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari locate, con
contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i
quali utilizzino dette unita' come abitazione principale.
    Il  beneficio  dell'aliquota  ridotta  del  4  per mille trovera'
applicazione  per  l'intero  arco dell'anno allorche' il contratto di
locazione  venga  registrato  entro  il 30 giugno dell'anno solare di
riferimento.
Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al
trenta  giugno  dell'anno  solare  di  riferimento, i soggetti di cui
sopra  dovranno  corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco
dell'anno.
2.  elevare  l'importo  della detrazione di L. 200.000 - prevista per
l'abitazione  principale dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504  -  a L. 500.000, dando atto del rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
    Il  beneficio dell'elevazione e' esteso alle fattispecie previste
dagli  articoli  9/5  e 11 del ridetto regolamento per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili, descritte al precedente punto
1) lettera a);
3.  dare  atto  che la suddetta imposta verra' applicata e gestita in
base  alle  disposizioni  contenute nel D.Lgs, n. 504 del 30 dicembre
1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  nel  regolamento
comunale    I.C.I.    approvato    con    deliberazione    consiliare
n.68/28.12.1998.
    (Omissis).