AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 dicembre 1999 

Modificazioni  alla  deliberazione  n. 54/99 recante: Regolamento sui
criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del
Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 310/99).
(GU n.303 del 28-12-1999)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 2 dicembre 1999;
  Considerata l'esigenza di apportare talune modifiche al regolamento
sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento
del  Consiglio nazionale degli utenti, approvato con deliberazione n.
54/99 del 5 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  18  marzo  1994  con il quale il Garante per la
radiodiffusione  e  l'editoria ha approvato il "Nuovo regolamento per
l'organizzazione  e  il  funzionamento del Consiglio consultivo degli
utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.
223,  recante  la  disciplina  del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1994, n. 68;
  Udita  la  relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore
ai  sensi  dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1. Il  comma  2,  dell'art. 2, della delibera n. 54/99 del 5 maggio
1999 e' sostituito dal seguente:
  "2. Ai  fini  del riconoscimento della rappresentativita' a livello
nazionale delle associazioni si fa espresso riferimento ai criteri di
cui  all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) della legge 30
lugllio 1998, n. 281".
  2. Il  comma 1, lettera b), dell'art. 3 della delibera n. 54/99 del
5 maggio 1999, dopo la parola "designati;" continua come di seguito:
  "a  tal  fine  l'Autorita' prende in considerazione le designazioni
provenienti  da  associazioni  che  perseguono finalita' direttamente
connesse   alla   rappresentanza   degli   utenti   dei   servizi  di
telecomunicazioni   e   radiotelevisivi,   considerati   nella   loro
generalita'  ovvero per fasce particolari; non procede alla nomina di
piu'  di uno tra i designati dalla stessa associazione, anche in caso
di   designazione   congiunta,  conformemente  a  quanto  dispone  la
successiva  lettera  c),  salvo  che  il  numero  delle  associazioni
designanti  sia  inferiori  ad  undici;  tiene  conto della specifica
qualificazione  individuale  dei designati alla stregua dei requisiti
indicati  dall'art.  1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
considera,  come  criteri  sussidiari di scelta, la rappresentanza di
fasce  di  utenza particolarmente meritevoli di protezione nonche' la
designazione   ad  opera  di  piu'  associazioni,  apparentate  anche
soltanto per la specifica occasione".
  3. L'art.  16  della  delibera  n.  54/99  del  5  maggio  1999, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 16 (Disposizione transitoria e finale). - 1. In sede di prima
attuazione,  il termine di sessanta giorni per gli adempimenti di cui
all'art.  3, lettera a), decorre dalla data della pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Le  associazioni  delle varie categorie degli utenti dei servizi
di  telecomunicazioni  e  radiotelevisivi  procedono agli adempimenti
anzidetti   comunicando   all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni   la   designazione   dei   candidati  corredata  dalla
dichiarazione  in  ordine  al  possesso dei titoli di cui all'art. 2,
comma  2,  debitamente autenticata e sottoscritta da parte dei legali
rappresentanti delle associazioni. In caso di designazione congiunta,
da parte dei singoli rappresentanti delle occasioni apparentate.
  3. L'Autorita'  provvede alla nomina dei consiglieri nel termine di
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine di cui al comma 1, dopo
avere proceduto alla verifica dei titoli necessari alla designazione.
  4. Avverso  l'eventuale  provvedimento  di  esclusione  e'  ammesso
ricorso  al  T.A.R. del Lazio, in conformita' a quanto dispone l'art.
1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  5. La comunicazione deve pervenire entro il termine di cui al comma
1 all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio per le
relazioni  istituzionali  80143  Napoli  - Centro direzionale - Isola
B5.".
    Napoli, 2 dicembre 1999
                                                 Il presidente: Cheli