ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1999 

Autorizzazione alla General & Cologne RE, rappresentanza generale per
l'Italia  della  Klnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG, con sede
in  Milano,  all'esercizio  dell'attivita'  riassicurativa in tutti i
rami  vita  e  danni  indicati  al  punto  A)  della  tabella  di cui
all'allegato  I  al  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al
punto  A)  della  tabella  di cui all'allegato al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01387).
(GU n.303 del 28-12-1999)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674  CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati  delle imprese di assicurazione e, in particolare, l'art.
l  che comprende nell'ambito di applicazione del decreto stesso anche
le  sedi  secondarie in Italia di imprese di sola riassicurazione con
sede  legale  in  uno  Stato membro dell'Unione europea le quali sono
tenute ad utilizzare nel bilancio di esercizio la classificazione dei
rischi  per  rami di attivita' di cui ai decreti legislativi 17 marzo
1995, n. 174 e n. 175;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Vista l'istanza, presentata in data 13 luglio 1999, con la quale la
Klnische Rücversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft con sede in
Colonia  (Germania) ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare in
Italia,   per   il  tramite  della  propria  rappresentanza  generale
denominata  General  & Cologne RE sita in Milano, Largo Augusto n. 7,
l'attivita'  riassicurativa  in tutti i rami vita e danni indicati al
punto  A)  della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo
17 marzo   1995,  n.  174,  e  al  punto  A)  della  tabella  di  cui
all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio dell'Istituto
nella  seduta  del  22 dicembre  1999  in  merito  alla  richiesta di
autorizzazione  sopra  richiamata  presentata dalla societa' Klnische
Rückversicherungs Gesellschaft AG;
                              Dispone:
  La  Klnische  Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft con
sede  in  Colonia  (Germania) e' autorizzata ad esercitare in Italia,
per  il  tramite  della  propria  Rappresentanza  generale denominata
General  & Cologne RE sita in Milano, Largo Augusto n. 7, l'attivita'
riassicurativa  in  tutti  i  rami  vita e danni indicati al punto A)
della  tabella  di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  174,  e  al  punto A) della tabella di cui all'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 1999
                                             Il presidente: Manghetti