N. 462 ORDINANZA 14 - 23 dicembre 1999

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Imposte  - Tariffe d'estimo e rendite - Validita' fino al 31 dicembre
    1993 - Inottemperanza agli adempimenti di rito rimessi al  giudice
    a  quo  -  Manifesta  inammissibilita'  della  questione.   D.L. 2
    gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella legge 24
    marzo 1993, n. 75), art. 2.  Costituzione, artt. 3 e  53,  secondo
    comma.
 Ordinanza  di  rimessione  della  questione  di  costituzionalita'  -
    Obbligo di notificazione alle parti in  causa  e  di  trasmissione
    alla   Corte   con   la   prova  delle  avvenute  comunicazioni  e
    notificazioni prescritte.  Legge 11 marzo 1953, n.  87,  art.  23;
    norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
    art. 1.
(GU n.52 del 29-12-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
 Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l.  2
 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui  redditi,
 sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
 definizione  agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
 soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
 derivanti  da  depositi  e conti correnti interbancari, nonche' altre
 disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella  legge
 24  marzo  1993,  n. 75, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio
 1997 dalla Commissione tributaria provinciale  di  Pisa  sui  ricorsi
 riuniti  proposti  da  Grassi  Lina  ed  altri  contro  l'Ufficio del
 Registro di Pontedera, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1997
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  38,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti  l'atto di costituzione di Bernini Rigoletto ed altri nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Uditi  l'avvocato  Beniamino  Caravita  di  Toritto   per   Bernini
 Rigoletto ed altri e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che  la  Commissione  tributaria provinciale di Pisa, con
 ordinanza  del  15  febbraio  1997,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 53,
 secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del  d.-l.  2  gennaio
 1993,  n.  16  (Disposizioni  in  materia di imposte sui redditi, sui
 trasferimenti di immobili di civile abitazione,  di  termini  per  la
 definizione  agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
 soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
 derivanti  da  depositi  e conti correnti interbancari, nonche' altre
 disposizioni tributarie) - convertito, con modificazioni, nella legge
 24 marzo 1993, n. 75 - "nella parte in cui  prevede  che  restino  in
 vigore,  fino  al  31  dicembre 1993 le tariffe d'estimo e le rendite
 gia'  determinate  in  esecuzione   del   D.M.   20   gennaio   1990,
 relativamente  alla  applicazione  delle  imposte  diverse  da quelle
 dirette";
     che l'incidente di costituzionalita' e' stato proposto nel  corso
 del   giudizio   instaurato,  con  distinti  ricorsi  successivamente
 riuniti, da taluni contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione di
 imposta ed irrogazione di sanzioni emessi dall'Ufficio  del  Registro
 di Pontedera, "con i quali venivano ricalcolati in base alla legge 13
 maggio  1988 n. 154, i valori di due immobili compravenduti nel corso
 dell'anno 1993 tra le parti ricorrenti, rispetto a quelli  dichiarati
 in atto, e conseguentemente ricalcolate le maggiori imposte dovute ai
 fini INVIM ed imposta di registro";
     che  delle  parti del giudizio a quo - tutte destinatarie, a quel
 che risulta, della notificazione  dell'ordinanza  di  rimessione,  ad
 eccezione  del resistente Ufficio del Registro di Pontedera - si sono
 costituiti  soltanto  taluni  ricorrenti,   per   sentir   dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata;
     che  e'  intervenuto,  altresi',  il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  il  quale - riservandosi "di svolgere opportune deduzioni con
 successiva memoria" -  ha  chiesto  che  la  sollevata  questione  di
 costituzionalita'   "sia  dichiarata  inammissibile  o  sia  comunque
 rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza";
     che,   con   memorie   illustrative   depositate  in  prossimita'
 dell'udienza, sia le parti private costituite, che la parte  pubblica
 intervenuta  hanno,  argomentatamente,  ribadito  le  conclusioni  in
 precedenza rassegnate.
   Considerato che l'ordinanza con la quale viene sollevata  questione
 incidentale  di  legittimita'  costituzionale deve essere notificata,
 quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento,  alle
 parti  in  causa  (art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve
 essere  trasmessa  alla  Corte  con  la  prova  delle   comunicazioni
 prescritte,   nonche'   delle   notificazioni  (art.  1  delle  norme
 integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale)
 "destinate  ad  assicurare  la conoscenza dell'ordinanza da parte dei
 soggetti che possono costituirsi per esercitare il  loro  diritto  di
 difesa anche nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale"
 (ordinanza n. 104 del 1999);
     che  l'ordinanza  di rimessione trasmessa a questa Corte diverge,
 nel contenuto, da  quella  che  consta  essere  stata  notificata  ai
 ricorrenti nel giudizio principale ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
     che  la  rilevata  divergenza  investe, segnatamente, parte della
 motivazione nella quale il rimettente argomenta in ordine al "duplice
 profilo" (punto "d" dell'ordinanza) del prospettato  contrasto  della
 denunciata  disposizione  con  gli  artt.  3 e 53 della Costituzione:
 parte   motiva   compiutamente   sviluppata   soltanto   nel    testo
 dell'ordinanza  (punti  "d-1"  e  "d-2")  che risulta notificato alle
 predette parti;
     che, inoltre,  risulta  omesso  nei  confronti  dell'Ufficio  del
 Registro  di  Pontedera,  parte  convenuta  nel  giudizio principale,
 l'essenziale adempimento della notificazione di copia della  predetta
 ordinanza;
   che,  a  cagione della evidenziata inottemperanza degli adempimenti
 rimessi  al  giudice  a  quo  la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente  inammissibile  non  potendosi  procedere  al relativo
 giudizio (ordinanze n. 104 del 1999, n. 395  del  1997,  n.  372  del
 1995, n. 202 del 1983).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 2 gennaio 1993,  n.
 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti
 di  immobili  di  civile  abitazione,  di  termini per la definizione
 agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
 della ritenuta sugli interessi, premi ed altri  frutti  derivanti  da
 depositi  e  conti  correnti interbancari, nonche' altre disposizioni
 tributarie), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  24  marzo
 1993,  n.  75,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo
 comma, della Costituzione, dalla Commissione  tributaria  provinciale
 di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
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