MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 dicembre 1999 

Modalita'  di  annotazione  separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore.
(GU n.304 del 29-12-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Vista  la  legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la
semplificazione  e  la razionalizzazione del sistema tributario e per
il    funzionamento    dell'amministrazione    finanziaria,   nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario;
  Visti   i   decreti  del  Ministro  delle  finanze  30 marzo  1999,
pubblicati  nei  supplementi  ordinari  n.  61  e n. 62 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  75 del 31 marzo 1999, con i quali sono stati approvati
gli  studi  di  settore  relativi ad attivita' economiche nel settore
delle manifatture, del commercio e dei servizi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione
degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,   concernente   disposizioni   sui   tempi  e  le  modalita'  di
applicazione degli studi di settore;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2, e 16 del decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Annotazione separata
  1.  I  contribuenti  che esercitano due o piu' attivita' di impresa
ovvero  una  o  piu'  attivita'  in diverse unita' di produzione o di
vendita,  nei  confronti  dei quali trovano applicazione gli studi di
settore,  annotano  separatamente  i  ricavi  relativi  alle  diverse
attivita'  esercitate  ovvero  alle  diverse  unita'  produttive o di
vendita.
  2.  I  contribuenti  che  esercitano  l'attivita' in piu' unita' di
produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione
gli  studi di settore, annotano separatamente, per ciascuna unita' di
produzione   o   di   vendita,   i   componenti   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  del  relativo  studio  di  settore.  Per  il primo
periodo  d'imposta  in  cui  trovano applicazione le disposizioni del
presente decreto, l'obbligo di annotazione puo' essere assolto con la
sola   separata  indicazione  dei  predetti  componenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi.
  3. I contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa non
rientranti  nel  medesimo  studio di settore, nei confronti dei quali
trovano  applicazione  gli studi di settore, annotano separatamente i
componenti  direttamente  afferenti ciascuna attivita' e rilevanti ai
fini  dell'applicazione  degli  studi  stessi se l'importo dei ricavi
conseguiti  nel  periodo d'imposta precedente relativo alle attivita'
non   prevalenti   e'   superiore  al  20  per  cento  dell'ammontare
complessivo  dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Se l'obbligo
della  predetta  annotazione separata non sussiste con riferimento ai
ricavi relativi al periodo d'imposta precedente e risulta, invece, al
termine  del  periodo  d'imposta  di  applicazione  dello  studio  di
settore, l'indicazione separata dei componenti puo' essere effettuata
in sede di dichiarazione dei redditi.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
    a) a  decorrere  dal periodo d'imposta che inizia successivamente
al 31 dicembre 1999;
    b) a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti
derivi  esclusivamente da attivita' per le quali sono applicabili gli
studi di settore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 1999
                                        Il direttore generale: Romano