ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 1999 

Fissazione  dell'aliquota  per  il calcolo degli oneri di gestione da
dedursi  dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2000 ai fini
della  determinazione  dei  contributi  che gravano sui premi stessi.
(Provvedimento n. 01381).
(GU n.304 del 29-12-1999)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n.  449,  ed in particolare l'art. 123 in base al
quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico
delle  imprese  ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo
unico,  che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte,
debbono  essere  applicati  sui premi depurati di un'aliquota per gli
oneri    di   gestione   determinata   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive modificazioni ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed,  in
particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicita' degli atti;
  Visto il provvedimento ISVAP n. 1069/G del 21 dicembre 1998, con il
quale  e'  stata  fissata  l'aliquota  per  gli  oneri di gestione da
dedursi   dai  premi  incassati,  escluse  le  tasse  e  le  imposte,
nell'esercizio  1999  ai fini della determinazione dei contributi che
gravano sui premi stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio  1998  delle imprese di assicurazione si evidenzia che
nei  rami  danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi
del lavoro diretto e' stata pari all'8,1%;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  fissare, per l'anno 2000, un'aliquota
piu'  contenuta rispetto a quella del 9 per cento prevista negli anni
precedenti;
  Ritenuta  l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il
calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
                              Dispone:
  I  contributi  e  gli  oneri  di qualsiasi natura e specie, posti a
carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle
leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni  private,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che
sono  commisurati  ai  premi,  escluse le tasse e le imposte, debbono
essere  applicati,  per  l'esercizio 2000, su tutti i premi incassati
dalle   imprese   di   assicurazione   e   riassicurazione   depurati
dell'aliquota  per  gli  oneri  di gestione, pari all'8% dei predetti
premi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 1999
                                             Il presidente: Manghetti