MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 16 dicembre 1999 

Autorizzazione  alla  azienda  regionale  U.S.L.  n.  4  di Torino ad
avvalersi  della  facolta'  di  cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  per  la  fotoriproduzione  sostitutiva  delle  lastre
radiografiche prodotte dal 1o gennaio 1961.
(GU n.3 del 5-1-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            dell'ufficio centrale per i beni archivistici
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 settembre  1974  recante  norme sulla fotoriproduzione sostitutiva
dei   documenti   di   archivio  e  di  altri  atti  delle  pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  in  data  29 marzo  1979,  con  il quale sono state
approvate   le   caratteristiche   della   pellicola  destinata  alla
fotoriproduzione  sostitutiva  dei  documenti  di archivio e di altri
atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto   l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista  la  richiesta  dell'azienda  regionale U.S.L. n. 4 di Torino
relativa    alla    fotoriproduzione    sostitutiva    delle   lastre
radiografiche;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'azienda  regionale  U.S.L.  n.  4  di  Torino  e'  autorizzata ad
avvalersi  della  facolta'  di  cui all'art. 25 della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  per  le  lastre radiografiche prodotte dal 1o gennaio
1961.
  Le  modalita'  di  riproduzione  e  i procedimenti tecnici dovranno
essere  corrispondenti  a  quelli previsti dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11 settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal  decreto  ministeriale  29 marzo  1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli  originali  dei  documenti,  di  cui  e'  stata  effettuata  la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 dicembre 1999
               Il direttore generale: Italia