REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 24 

  Integrazione  alla  legge  regionale approvata con deliberazione n.
371  del  29  giugno  1999, recante: "Norme per il trasporto pubblico
locale". Riformulazione art. 15.
(GU n.3 del 22-1-2000)

(Pubblicato  nell'edizione  straordinaria  del  Bollettino  ufficiale
          della Regione Calabria n. 83 del 13 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente
art. 8, fissa annualmente quale parametro per i contratti di servizio
il rapporto minimo ricavi/costi.
    2.  La Regione assume come obiettivo il raggiungimento, a partire
dal  1o gennaio 2000, di un tetto di copertura tra ricavi da traffico
e  costi  operativi non inferiore al 35 per cento, al netto dei costi
per infrastrutture.
    3.  In  sede  di prima applicazione della presente legge, ove non
venga  raggiunto  il rapporto di cui al comma 2, l'ente affidante, in
relazione  a  particolari caratteristiche dei servizi e della domanda
di  trasporto, puo' concedere la proroga del suddetto termine sino e'
non  oltre  il  1o gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del
1o gennaio  2000  non abbiano conseguito per il rapporto ricavi/costi
il valore minimo di 0.35 a condizione che:
      a) abbiano  conseguito  nell'ultimo  biennio  un incremento del
rapporto ricavi/costi non inferiore a 0,04;
      b) adottino  e  trasmettano  all'ente  affidante  un  piano  di
risanamento  gestionale  che  consenta  il  raggiungimento del valore
minimo di 0,35 alla data del 1o gennaio 2003.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
      Catanzaro, 7 agosto 1999
MEDURI