Modifiche al regolamento di contabilita' della Provincia di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.(GU n.4 del 29-1-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 19 ottobre 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 6727 di data 24 settembre 1999; Decreta: 1) di modificare l'art. 4 del regolamento di contabilita' della Provincia, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1998 n. 16/88/Leg. e modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1998, n. 23-95/Leg., nel seguente modo: a) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "La giunta provinciale con propria deliberazione, in relazione alle variazioni del bilancio di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge provinciale di contabilita' occorrenti per l'iscrizione di maggiori entrate puo' disporre, anche contestualmente la variazione del totale delle riscossioni previste e dei pagamenti autorizzati in misura comunque non superiore alle maggiori riscossioni rispetto alle previsioni"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Dall'ammontare totale dei pagamenti autorizzati sono esclusi: i pagamenti effettuati per il rimborso delle anticipazioni di cassa contratte con il Tesoriere per fronteggiare temporanei deficit di cassa; i pagamenti che si riferiscono a poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria. Sono considerati tali: a) i pagamenti, a valere su capitoli delle partite di giro, nei quali alle movimentazioni del conto del bilancio non corrisponde alcuna movimentazione del conto del Tesoriere; b) i pagamenti che corrispondono a giri contabili, ossia quelli per i quali a doppie movimentazioni del conto del bilancio corrisponde una sola movimentazione del conto del Tesoriere; c) i pagamenti effettuati a carico dei capitoli della finanza locale, per un importo pari al giro contabile disposto a favore dei capitoli/articoli dello stato di previsione delle entrate a titolo di recupero somme dai comuni. Nel provvedimento della giunta provinciale di approvazione del preventivo di cassa sono individuati i capitoli/articoli del documento tecnico che, ai sensi del presente comma, sono da escludere ai fini del conteggio dei pagamenti autorizzati"; c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "6. In allegato ai rendiconto generale della provincia e' data dimostrazione della relazione di concordanza tra i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento, quelli autorizzati con la legge di bilancio ed eutualmente variati ai sensi del comma 2 e quelli di cui al comma 3-bis; 2) di istituire, dopo l'art. 22 del regolamento di contabilita' della Provincia, il seguente articolo: "Art. 22-bis (Restituzione di somme indebitamente riscosse nell'anno in corso). - Il dirigente del Servizio entrate e credito dispone l'annullamento di riscossioni relative all'esercizio in corso, quando si riferiscano a versamenti erroneamente eseguiti presso il Tesoriere della provincia, mediante disposizione al medesimo Tesoriere in ordine alla restituzione della somma al versante o all'accredito al legittimo beneficiario, previa verifica dell'effettiva assenza di titolo giustificativo per l'introito al bilancio provinciale"; 3) di modificare l'art. 23 del regolamento di contabilita' della Provincia nel seguente modo: a) prima del comma 1 e' inserito il seguente comma: "01. Per le spese correnti, fermo restando l'obbligo della copertura delle spese in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attivita' da realizzare negli esercizi di competenza. I predetti fabbisogni sono determinati con riferimento: per le spese di personale: ai trattamenti economici spettanti al personale in servizio e relativi oneri riflessi; per le spese per acquisto di beni e servizi: ai beni e ai servizi acquisiti nell'esercizio; per i trasferimenti: alle assegnazioni e finanziamenti disposti per le attivita' da realizzarsi da parte degli enti e soggetti destinatari nell'esercizio; per le altre spese: agli oneri di competenza economica dell'esercizio"; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "3. Nel caso di contratti di permuta di beni fra la Provincia ed i terzi, il provvedimento autorizzativo dei medesimi dovra' prevedere, per il valore dei beni compensato mediante lo scambio, l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata a carico di appositi capitoli delle partite di giro del documento tecnico. Per la parte corrispondente all'eventuale conguaglio in denaro a carico di una delle due parti contraenti dovra' inoltre essere previsto l'impegno di spesa o l'accertamento di entrata a carico dei competenti capitoli delle partite effettive del documento tecnico. Nel conto del patrimonio il bene acquisito mediante permuta e' iscritto ad un valore che comprende sia il valore del bene ceduto in permuta che il conguaglio in denaro pagato o riscosso"; 4) di dare atto che le disposizioni di cui al precedente punto 1), si applicano a partire dal 1o gennaio 1999, ossia anche con riferimento al preventivo di cassa 1999 della Provincia, le disposizioni di cui al punto 2) si applicano a partire dal 10 gennaio 1999, con contestuale revoca della deliberazione della giunta provinciale n. 2348 di data 2 aprile 1999 e le disposizioni di cui al punto 3) si applicano a partire dal 1o gennaio 2000; Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto o bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 27 settembre 1999 DELLAI Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999 Registro n. 1, foglio n. 11