REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 settembre 1999, n. 11 

  Modifiche  al  regolamento  di  contabilita' della Provincia di cui
all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
(GU n.4 del 29-1-2000)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 47 del 19 ottobre 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7,  come  introdotto  dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio
1998, n. 3;
    Visto  l'art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta provinciale n. 6727 di
data 24 settembre 1999;
                              Decreta:
    1)  di  modificare l'art. 4 del regolamento di contabilita' della
Provincia,   emanato   con   decreto   del  Presidente  della  giunta
provinciale 20 luglio 1998 n. 16/88/Leg. e modificato con decreto del
Presidente  della giunta provinciale 7 settembre 1998, n. 23-95/Leg.,
nel seguente modo:
      a) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo:
        "La   giunta   provinciale   con  propria  deliberazione,  in
relazione alle variazioni del bilancio di cui all'art. 7, commi 1 e 2
della  legge  provinciale di contabilita' occorrenti per l'iscrizione
di   maggiori   entrate   puo'  disporre,  anche  contestualmente  la
variazione  del  totale  delle  riscossioni  previste e dei pagamenti
autorizzati   in   misura   comunque   non  superiore  alle  maggiori
riscossioni rispetto alle previsioni";
      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
        "3-bis.  Dall'ammontare totale dei pagamenti autorizzati sono
esclusi:
        i pagamenti effettuati per il rimborso delle anticipazioni di
cassa  contratte con il Tesoriere per fronteggiare temporanei deficit
di cassa;
        i  pagamenti  che  si  riferiscono  a poste contabili che non
danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria.
    Sono considerati tali:
      a) i pagamenti, a valere su capitoli delle partite di giro, nei
quali  alle  movimentazioni  del  conto  del bilancio non corrisponde
alcuna movimentazione del conto del Tesoriere;
      b) i pagamenti che corrispondono a giri contabili, ossia quelli
per   i   quali  a  doppie  movimentazioni  del  conto  del  bilancio
corrisponde una sola movimentazione del conto del Tesoriere;
      c)  i  pagamenti effettuati a carico dei capitoli della finanza
locale,  per  un importo pari al giro contabile disposto a favore dei
capitoli/articoli dello stato di previsione delle entrate a titolo di
recupero somme dai comuni.
    Nel  provvedimento  della  giunta provinciale di approvazione del
preventivo   di   cassa  sono  individuati  i  capitoli/articoli  del
documento tecnico che, ai sensi del presente comma, sono da escludere
ai fini del conteggio dei pagamenti autorizzati";
      c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
        "6.  In  allegato  ai  rendiconto generale della provincia e'
data  dimostrazione  della  relazione  di concordanza tra i pagamenti
effettuati  nell'anno di riferimento, quelli autorizzati con la legge
di  bilancio  ed eutualmente variati ai sensi del comma 2 e quelli di
cui al comma 3-bis;
    2)  di  istituire, dopo l'art. 22 del regolamento di contabilita'
della Provincia, il seguente articolo:
    "Art.   22-bis  (Restituzione  di  somme  indebitamente  riscosse
nell'anno  in  corso).  - Il dirigente del Servizio entrate e credito
dispone  l'annullamento  di  riscossioni  relative  all'esercizio  in
corso,  quando  si  riferiscano  a  versamenti  erroneamente eseguiti
presso   il  Tesoriere  della  provincia,  mediante  disposizione  al
medesimo  Tesoriere  in  ordine  alla  restituzione  della  somma  al
versante  o  all'accredito al legittimo beneficiario, previa verifica
dell'effettiva  assenza  di  titolo  giustificativo per l'introito al
bilancio provinciale";
    3)  di modificare l'art. 23 del regolamento di contabilita' della
Provincia nel seguente modo:
      a) prima del comma 1 e' inserito il seguente comma:
        "01.  Per  le  spese correnti, fermo restando l'obbligo della
copertura  delle  spese  in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono
determinati  con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di
spesa  per le attivita' da realizzare negli esercizi di competenza. I
predetti fabbisogni sono determinati con riferimento:
        per le spese di personale: ai trattamenti economici spettanti
al personale in servizio e relativi oneri riflessi;
        per  le  spese  per  acquisto di beni e servizi: ai beni e ai
servizi acquisiti nell'esercizio;
        per   i  trasferimenti:  alle  assegnazioni  e  finanziamenti
disposti  per  le  attivita'  da  realizzarsi  da  parte degli enti e
soggetti destinatari nell'esercizio;
        per  le  altre  spese:  agli  oneri  di  competenza economica
dell'esercizio";
      b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
        "3. Nel caso di contratti di permuta di beni fra la Provincia
ed  i  terzi,  il  provvedimento  autorizzativo  dei  medesimi dovra'
prevedere,  per  il  valore  dei beni compensato mediante lo scambio,
l'impegno  di  spesa e l'accertamento di entrata a carico di appositi
capitoli  delle  partite  di giro del documento tecnico. Per la parte
corrispondente  all'eventuale  conguaglio  in  denaro a carico di una
delle  due  parti contraenti dovra' inoltre essere previsto l'impegno
di spesa o l'accertamento di entrata a carico dei competenti capitoli
delle   partite  effettive  del  documento  tecnico.  Nel  conto  del
patrimonio  il  bene  acquisito  mediante  permuta  e' iscritto ad un
valore  che comprende sia il valore del bene ceduto in permuta che il
conguaglio in denaro pagato o riscosso";
    4)  di  dare  atto che le disposizioni di cui al precedente punto
1),  si  applicano  a  partire  dal  1o gennaio 1999, ossia anche con
riferimento   al   preventivo  di  cassa  1999  della  Provincia,  le
disposizioni di cui al punto 2) si applicano a partire dal 10 gennaio
1999,   con  contestuale  revoca  della  deliberazione  della  giunta
provinciale n. 2348 di data 2 aprile 1999 e le disposizioni di cui al
punto 3) si applicano a partire dal 1o gennaio 2000;
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto o bligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Trento, 27 settembre 1999
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 1, foglio n. 11