REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 27 

  Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 -
Norme  sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri
e all'aria aperta.
(GU n.4 del 29-1-2000)

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 3
                           novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1994,
n. 8, e' cosi' sostituito:
    "Nei  campeggi  e'  consentita  la  presenza di tende, roulottes,
tukuls,  bungalows  e  gusci  dedicati  all'accoglienza  turistica in
transito,  anche  installati  a  cura  della  gestione  o  proprie di
residenti  stagionali.  Le unita' costruttive stabilmente ancorate al
suolo   sono  collocate  in  apposite  piazzole,  debbono  avere  una
superficie  massima  non  superiore  a  mq  40  e una altezza massima
rispettivamente  al  colmo  di  m 3,50  e alla gronda di m 2,30 e non
possono  occupare un numero di piazzole superiore al trenta per cento
di quelle autorizzate.
    2. Al  punto  1.18  dell'allegato E alla legge regionale 14 marzo
1994,  n.  8  come  modificato  al  comma  4 dell'art. l2 della legge
regionale  12 settembre 1994, n. 33, le parole "venti per cento" sono
sostituite con le parole "trenta per cento".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 27 ottobre 1999
                             BRACALENTE