N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1997

                                 N. 4
  Ordinanza  emssa  il  1  dicembre  1997 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi  riuniti  proposti  da  Marino  Maria
 Cristina  ed  altri  contro  l'Universita'  degli studi di Messina ed
 altri
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria, nonche' dei principi di uguaglianza  e  del  libero
    accesso  alle  scuole.    Legge  19 novembre 1990, n. 341, art. 9,
    comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,  art.  17,
    comma 116.
  Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.5 del 2-2-2000 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 13853/1997
 proposto da  Marino  Maria  Cristina,  Plutino  Francesca,  Cuzzocrea
 Demetrio,  Archina'  Maria,  Casella  Michele,  Amodeo Domenico, Dato
 Giorgia Alessia, Luciano Laura, Cataldo Giovanna, Cutri' Maria  Rosa,
 Romeo  Angela,  Mollica  Salvatore,  Verduci  Sergio  rappresentati e
 difesi dall'avv.   Antonino Pellicano' ed  elettivamente  domiciliati
 presso  lo  studio  dell'avv. Vincenzo Antonucci in Roma, via Filippo
 Corridoni, 23;
   Contro  l'Universita'  degli  studi  di   Messina;   il   Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona dei rispettivi rappresentanti  pro-tempore,  rappresentati  e
 difesi  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, ex lege domiciliati in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12; nonche'  sul  ricorso  n.  13854/1997
 proposto  da  Calogero  Gianfranco,  Arena  Fausto,  Morello Antonio,
 Pantenghini Diego, Amedeo Pietro, Isgro' Lorenzo, Malara Domenico, De
 Agostino Nadia, Bertucci Luca, Burgio Giuseppe, Ferlaino Romina,  Del
 Vecchio  Angelo,  Crupi  Loredana,  Aurea  Claudio,  Peiretti Valter,
 Passafaro Francesco, Marrapodi Marcello, Ferro Salvatore, Romeo  Anna
 C.,  Di  Maria  Pierfrancesco,  Cataldo  Giovanna, Rosaniti Leonardo,
 Toscano  Angelo,  Tavella  Michele,    Spagnolo  Emanuela,   Mirabile
 Carmela,  Puglisi Maria A. rappresentati e difesi dall'avv.  Antonino
 Pellicano' ed elettivamente domiciliati presso  lo  studio  dell'avv.
 Vincenzo Antonucci in Roma, via Filippo Corridoni, 23;
   Contro   l'Universita'   degli   studi  di  Messina;  il  Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona
 dei rispettivi rappresentanti  pro-tempore,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via
 dei  Portoghesi  n.  12,  nonche'  sul  ricorso  n. 14295 proposto da
 Scapellato Francesco (rectius: Alessandra),  rappresentata  e  difesa
 dagli  avvocati  Corrado  Mauceri  e Fausto Buccellato, con domicilio
 eletto presso il secondo in Roma, viale Angelico n. 45;
   Contro  l'Universita'  degli  studi  di   Messina;   il   Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in pesona
 dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro-tempore, rappresentati e
 difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nonche' sul  ricorso  n.
 14296/97   proposto  da  Dovizioso  Salvatore  e  Monticelli  Gianni,
 rappresentati e   difesi dagli  avvocati  Corrado  Mauceri  e  Fausto
 Buccellato,  con  domicilio  eletto  presso il secondo in Roma, viale
 Angelico n. 45;
   Contro  l'Universita'  degli  studi  di   Bologna,   il   Ministero
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona   dei   rispettivi   legali    rappresentanti    pro-tempore,
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per
 l'annullamento (ric. 13853/97):
     dei decreti ministeriali del Ministero dell'universita'  e  della
 ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997, 21 luglio 1997,
 n. 245;
     del provvedimento bando del 23 luglio 1997, con cui l'Universita'
 convenuta  indiceva concorso a 196 posti per l'iscrizione al corso di
 laurea in medicina e chirurgia e della graduatoria generale di merito
 pe l'ammissione al corso anzidetto per l'anno  accademico  1997/1998;
 nonche' per l'annullamento (ric. n. 13854/97;
     della graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso di
 laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria presso l'universita' di
 Messina per  l'anno  accademico  1997/1998,  nella  parte  in  cui  i
 ricorrenti  non  risultano  tra  i  vincitori, unitamente al bando di
 concorso 23 luglio 1997, con cui e' stato indetto il concorso per  13
 posti  per  l'iscrizione  al  predetto  corso  di  laurea, al decreto
 ministeriale  del  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica  e tecnologica 26 luglio 1997, prot. 9111 che fissa in 13
 unita' il numero dei posti in questione, il decreto  ministeriale  n.
 245  del  21  luglio  1997  ed  ogni altro provvedimento presupposto,
 contestuale  e  connesso,  nonche'  per   l'annullamento   (ric.   n.
 14295/97);
     dei  decreti  ministeriali del Ministero dell'universita' e della
 ricerca scientifica e tecnogica n. 245 del 21 luglio 1997  e  del  31
 luglio  1997,  in  parte  qua e le delibere degli organi universitari
 dell'universita' di Messina che limitano l'accesso alla iscrizione al
 corso di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  per  l'anno  accademico
 1997/1998, nonche' per l'annullamento (ric. n. 14296/97);
     delle  delibere  degli  organi  dell'universita'  di Bologna, del
 d.P.R. n. 135/1982 e della allegata tabella  XVIII-bis,  dei  decreti
 ministeriali   del   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica 21 luglio 1979 e 31  luglio  1997,  nonche'
 ogni  altro  atto  indicato  nell'epigrafe  del  ricorso che limitano
 l'iscrizione al corso  di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria
 al contingente stabilito dal Ministero anzidetto;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 1 dicembre 1997,
 il consigliere Evasio Speranza;
   Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;
                            Fatto e diritto
 I. - Con i ricorsi all'esame della sezione  di  cui  va  disposta  la
 riunione  ai  soli  fini  della  trattazione della   presente fase di
 giudizio, i  ricorrenti  investono  i  provvedimenti  specificati  in
 epigrafe  nella  parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
 ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti  per
 l'anno  accademico  1997-1998,  e  ne  chiede, in via incidentale, la
 sospensione: su tale richiesta cautelare la  sezione  e'  chiamata  a
 decidere.      Trattasi  di  corsi  per  i  quali  l'amministrazione,
 attraverso  atti  regolamentari   e   di   attuazione,   ha   imposto
 consistenti     limitazioni     nelle     iscrizioni.         L'agire
 dell'amministrazione - in  particolare  il  decreto  ministeriale  21
 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi
 alla   istruzione   universitaria   e   di   connesse   attivita'  di
 orientamento") - trova dichiaratamente supporto  normativo  nell'art.
 9,  comma  4,  della  legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato
 dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  che  ha
 attribuito  ad  un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della
 ricerca scientifica  e  tecnologica,  il  potere  di  determinare  la
 limitazione  degli  accessi  di cui   trattasi.   Ed invero, l'art. 9
 citato, a seguito della detta modifica, stabilisce che  il  Ministero
 "definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale,
 i  criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
 di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a  quelli  per  i
 quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una limitazione delle
 iscrizioni".   La sezione dubita  della  legittimita'  costituzionale
 della  norma;  pertanto, ritiene di dover sollevare, anche  d'ufficio
 per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa  questione  di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.  II. -
 La  questione appare rilevante sotto un duplice profilo.  Da un lato,
 sembra incontrovertibile che la tutela cui mira  l'azione  intrapresa
 discende,  nella  specie,  dalla eventuale eliminazione dalla realta'
 giuridica  della  disposizione  che,  conferendo  il   detto   potere
 all'amministrazione,  consente  alla  stessa di precludere o limitare
 l'accesso  ai  corsi  universitari:  si'  che  viene  a  configurarsi
 un'assoluta  priorita'  -  anche  in  ragione  di  principi attinenti
 all'economia di giudizio - di trattazione della detta  questione.  E'
 infatti  evidente  che  la  caducazione delle norme che consentono al
 Ministro  dell'universita'  di  porre  limitazioni  alle   iscrizioni
 consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto  in
 giudizio dai ricorrenti,  consentendo  agli  stessi  l'iscrizione  al
 corso  senza  sottomettersi  a  procedure  selettive, mentre le altre
 censure sollevano questioni  che,  ove  fondate,  assicurerebbero  un
 grado  minore  di  soddisfazione  all'interesse  dei  ricorrenti e si
 presentano    subordinate    all'esito     eventualmente     negativo
 dell'incidente   di   costituzionalita';   Dall'altro,   la  indicata
 rilevanza deve ritenersi  configurabile  anche  nella  presente  fase
 cautelare,  atteso  che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla
 norma precitata, che costituisce la fonte  del  potere  nella  specie
 esercitato  dall'amministrazione,  preclude al collegio una pronuncia
 definitiva, sia pure in sede di sommaria  delibazione, sull'esistenza
 o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione
 essere svincolata dalla decisione della  Corte  sulla  portata  della
 norma  sottoposta  al suo esame.  III. - La questione appare altresi'
 non manifestamente infondata.  Ritiene la sezione che, in materia  di
 accesso  agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt.
 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa  di  legge,  con  la
 conseguenza  che,  in mancanza di norme legislative che attribuiscano
 all'amministrazione - nel rispetto dei  caratteri  costitutivi  della
 riserva  stessa  - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
 al corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti  regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.  La configurabilita',
 nella  materia,  di  una  riserva  relativa  di legge costituisce ius
 receptum nella giurisprudenza  del  giudice  amministrativo  (in  tal
 senso,  TAR  Lazio, III sezione, 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre
 1994, n. 1632; TAR Toscana, I sezione, 24 aprile  1997,  n.  78;  TAR
 Veneto,  I  sezione,  13 giugno 1992, n. 222 e, II sezione, 13 giugno
 1997, n. 1015; TAR Liguria, II sezione, 21 marzo 1995, n. 197).    Ed
 invero,  e'  l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire
 espressamente  che   "la   Repubblica   detta   le   norme   generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).  E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,   vi   ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma della legge 7 febbraio 1958, n. 88
 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti  superiori
 di  educazione  fisica,  prevede  un  numero  di posti determinati da
 assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio
 1961, n. 685, che limitava l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici  a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962
 al 1964/1965, per un numero  predeterminato  di  posti  da  assegnare
 mediante  concorso  per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito,  peraltro,  fissato  dalla
 legge  stessa  (ci  si  riferisce, ad es., all'art. 38 della legge 14
 agosto  1982,  n.  590,  con  cui,  al  fine  di  consentire  l'avvio
 programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione
 universitaria   il  potere  di  determinare,  peraltro  con  espressa
 limitazione temporale - ai primi sei anni successivi  all'attivazione
 di  ciascun  corso  di  laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
 Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per
 una determinata materia non  preclude  al  legislatore  ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti sottoordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo  rendano meglio aderente alla multiforme realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.    In  proposito,  e'
 costante  l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che
 non "residui la possibilita' di scelte del  tutto  libere  e  percio'
 eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica amministrazione, ma
 sussistano  nella  previsione   legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986, n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata:  sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70  del  1960;  48  del
 1961;  72  e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e
 139 del 1985).  Se cio' e' vero, la disposizione dell'art.  9,  comma
 4,  della  legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma
 116, non sembra esente da precitati profili  di  incostituzionalita'.
 La  norma,  invero,  conferisce  al Ministro, come gia' ricordato, il
 potere di determinare la  limitazione  degli  accessi  all'istruzione
 universitaria,  e  cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle
 linee essenziali della disciplina - pur vertendo in  materia  coperta
 da  riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso,
 con  l'ausilio  di  altro  organo   dell'amministrazione   (Consiglio
 universitario nazionale), la stessa definizione dei "criteri generali
 per  la  regolamentazione  dell'accesso  ...  ai corsi universitari".
 Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del    principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il   che sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione giuridica non  conformi al dettato costituzionale, del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34  della  Costituzione.    IV.  -  Per  le  considerazioni  che
 precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  comma  4  citato,  per  contrasto  col
 principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche'  con
 gli  artt.  33  e  34 della Costituzione.   Va disposta, pertanto, la
 trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,  con  conseguente
 sospensione  del  giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della
 suindicata norma.
                                P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,   comma 4, della legge 19
 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116  della
 legge   15   maggio   1997,   n.   127,  in  relazione  al  principio
 costituzionale della riserva di legge nonche'  agli  artt.  33  e  34
 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   deali   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 dicembre 1997.
                         Il presidente: Cossu
                                   Il consigliere, relatore:  Speranza
 00C0054