N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1997
N. 4 Ordinanza emssa il 1 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Marino Maria Cristina ed altri contro l'Universita' degli studi di Messina ed altri Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria, nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116. Costituzione, artt. 33 e 34.(GU n.5 del 2-2-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 13853/1997 proposto da Marino Maria Cristina, Plutino Francesca, Cuzzocrea Demetrio, Archina' Maria, Casella Michele, Amodeo Domenico, Dato Giorgia Alessia, Luciano Laura, Cataldo Giovanna, Cutri' Maria Rosa, Romeo Angela, Mollica Salvatore, Verduci Sergio rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Pellicano' ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Antonucci in Roma, via Filippo Corridoni, 23; Contro l'Universita' degli studi di Messina; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nonche' sul ricorso n. 13854/1997 proposto da Calogero Gianfranco, Arena Fausto, Morello Antonio, Pantenghini Diego, Amedeo Pietro, Isgro' Lorenzo, Malara Domenico, De Agostino Nadia, Bertucci Luca, Burgio Giuseppe, Ferlaino Romina, Del Vecchio Angelo, Crupi Loredana, Aurea Claudio, Peiretti Valter, Passafaro Francesco, Marrapodi Marcello, Ferro Salvatore, Romeo Anna C., Di Maria Pierfrancesco, Cataldo Giovanna, Rosaniti Leonardo, Toscano Angelo, Tavella Michele, Spagnolo Emanuela, Mirabile Carmela, Puglisi Maria A. rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Pellicano' ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Antonucci in Roma, via Filippo Corridoni, 23; Contro l'Universita' degli studi di Messina; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonche' sul ricorso n. 14295 proposto da Scapellato Francesco (rectius: Alessandra), rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Angelico n. 45; Contro l'Universita' degli studi di Messina; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in pesona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nonche' sul ricorso n. 14296/97 proposto da Dovizioso Salvatore e Monticelli Gianni, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Angelico n. 45; Contro l'Universita' degli studi di Bologna, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento (ric. 13853/97): dei decreti ministeriali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997, 21 luglio 1997, n. 245; del provvedimento bando del 23 luglio 1997, con cui l'Universita' convenuta indiceva concorso a 196 posti per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia e della graduatoria generale di merito pe l'ammissione al corso anzidetto per l'anno accademico 1997/1998; nonche' per l'annullamento (ric. n. 13854/97; della graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'universita' di Messina per l'anno accademico 1997/1998, nella parte in cui i ricorrenti non risultano tra i vincitori, unitamente al bando di concorso 23 luglio 1997, con cui e' stato indetto il concorso per 13 posti per l'iscrizione al predetto corso di laurea, al decreto ministeriale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 26 luglio 1997, prot. 9111 che fissa in 13 unita' il numero dei posti in questione, il decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1997 ed ogni altro provvedimento presupposto, contestuale e connesso, nonche' per l'annullamento (ric. n. 14295/97); dei decreti ministeriali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnogica n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997, in parte qua e le delibere degli organi universitari dell'universita' di Messina che limitano l'accesso alla iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, nonche' per l'annullamento (ric. n. 14296/97); delle delibere degli organi dell'universita' di Bologna, del d.P.R. n. 135/1982 e della allegata tabella XVIII-bis, dei decreti ministeriali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1979 e 31 luglio 1997, nonche' ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso che limitano l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria al contingente stabilito dal Ministero anzidetto; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 1 dicembre 1997, il consigliere Evasio Speranza; Uditi, altresi', i difensori delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto; Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio, i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiede, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni. L'agire dell'amministrazione - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 citato, a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo agli stessi l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'; Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni al corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, TAR Lazio, III sezione, 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; TAR Toscana, I sezione, 24 aprile 1997, n. 78; TAR Veneto, I sezione, 13 giugno 1992, n. 222 e, II sezione, 13 giugno 1997, n. 1015; TAR Liguria, II sezione, 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma della legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (Consiglio universitario nazionale), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4 citato, per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonche' agli artt. 33 e 34 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione deali atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 dicembre 1997. Il presidente: Cossu Il consigliere, relatore: Speranza 00C0054