N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1999
N. 5 Ordinanza emessa il 5 ottobre 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Cortese Giacomo ed altri e Lanza Giuliano ed altri Processo civile - Interruzione in caso di "scomparsa" del convenuto (sentenza n. 220/1986 della Corte costituzionale) - Riassunzione successivamente alla nomina del curatore - Termine semestrale - Decorrenza dalla data dell'interruzione, anziche' da quella della nomina - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto alle cause interruttive ex artt. 299 e segg. cod. proc. civ. Cod. proc. civ., art. 305. Costituzione, art. 3.(GU n.5 del 2-2-2000 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti della causa n. 779/1997 reg. cont. promossa da Cortese Giacomo + 3 nei confronti di Lanza Giuliano ed altri; a scioglimento della riserva che precede; Rilevato che il presente processo e' stato interrotto, con ordinanza di questo giudice comunicata agli attori il 28 settembre 1998, in data 18 settembre 1998 a seguito dell'emersione di una situazione di "scomparsa" di alcuni dei convenuti tale da imporre appunto, in applicazione degli artt. 75 e 300 c.p.c. come risultanti a seguito della sentenza di illegittimita' costituzionale della Corte costituzionale n. 220/1986, l'interruzione del processo finalizzata a demandare al pubblico ministero la richiesta di nomina di un curatore speciale dei predetti convenuti; che in data 21 dicembre 1998 il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, ha nominato curatore speciale dei convenuti Morosin Mario, Alberti Teresa, Zampese Antonio e Alberti Angelina il signor Mario Luigi Furlani; che, successivamente, in data 8 giugno 1999, il procuratore degli attori ha depositato ricorso per la riassunzione del processo; che i convenuti costituiti hanno eccepito l'estinzione del processo per mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge di mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza di interruzione del processo ex art. 305 c.p.c.; che in effetti, pur essendo l'indicato termine di mesi sei maturato in data 28 marzo 1999, gli attori hanno provveduto a richiedere la fissazione dell'udienza per la riassunzione soltanto in data 8 giugno 1999; che tale mancato rispetto del termine comporterebbe pertanto l'estinzione del processo; che, a fronte dell'espresso dettato letterale dell'art. 305 citato, non appare sostenibile una diversa interpretazione secondo cui, nel caso di specie, il dies a quo dovrebbe essere individuato nella data del provvedimento di nomina del curatore speciale da parte del tribunale quale causa di cessazione dell'interruzione; che tuttavia la necessaria interpretazione nel senso imposto dal dettato testuale della norma non puo' non apparire irragionevole laddove si consideri che, in assenza della possibilita' di fare applicazione nella specie dell'istituto della rimessione in termini (circoscritto dall'art. 184-bis c.p.c. ai termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. e dunque non estensibile al termine di cui all'art. 305 cit.), si perverrebbe alla possibile conseguenza di confiscare addirittura la parte della facolta' di riassumere il processo nei termini ove la procedura di nomina del curatore impiegasse l'intero lasso temporale di mesi sei; che invece assumendosi quale dies a quo del termine per la riassunzione quello rappresentato dalla data del provvedimento di nomina del curatore speciale degli scomparsi verrebbe assicurato un lasso di tempo di mesi sei interamente fruibile dall'interessato alla riassunzione cosi' sostanzialmente garantendosi a tale peculiare causa d'interruzione il medesimo trattamento riservato dalla legge alle cause interruttive considerate dagli artt. 299 e ss. c.p.c.; che pertanto deve dubitarsi della legittimita' costituzionale dell'art. 305 c.p.c., in relazione all'art. 3 Cost., laddove lo stesso prevede che, anche nel caso dell'interruzione del processo dovuta ad una scomparsa dei convenuti in forza della sentenza Corte costituzionale n. 220/1986 con conseguente necessita' di nomina di un curatore speciale nei cui confronti riassumere il processo, il termine per la riassunzione decorra, anziche' dalla nomina del predetto curatore, dalla data del provvedimento di interruzione del processo; che la questione si appalesa infine di indubbia rilevanza giacche', ove il termine de quo fosse fatto appunto decorrere dal provvedimento di nomina del curatore, nella specie avvenuto il 21 dicembre 1998, gli attori, depositando il ricorso per la riassunzione in data 8 giugno 1999 non sarebbero decaduti dal termine semestrale di cui all'art. 305 cit..
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 c.p.c. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui lo stesso prevede che, anche nel caso dell'interruzione del processo dovuta alla scomparsa dei convenuti in forza della sentenza Corte costituzionale n. 220/1986 con conseguente necessita' di nomina di un curatore speciale nei cui confronti riassumere il processo, il termine per la riassunzione decorra, anziche' dalla nomina del predetto curatore, dalla data del provvedimento di interruzione del processo; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 5 ottobre 1999. Il giudice: Andreazza 00C0055