N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1999

                                 N. 5
  Ordinanza  emessa  il  5  ottobre  1999  dal  giudice istruttore del
 tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente  tra
 Cortese Giacomo ed altri e Lanza Giuliano ed altri
 Processo  civile  - Interruzione in caso di "scomparsa" del convenuto
    (sentenza n. 220/1986 della Corte costituzionale)  -  Riassunzione
    successivamente  alla  nomina  del curatore - Termine semestrale -
    Decorrenza dalla data dell'interruzione, anziche' da quella  della
    nomina  -  Irragionevolezza  -  Disparita' di trattamento rispetto
    alle cause interruttive ex artt.   299 e  segg.  cod.  proc.  civ.
    Cod. proc. civ., art. 305.
  Costituzione, art. 3.
(GU n.5 del 2-2-2000 )
                               IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti  della  causa  n.  779/1997 reg. cont. promossa da
 Cortese Giacomo + 3 nei confronti  di  Lanza  Giuliano  ed  altri;  a
 scioglimento della riserva che precede;
   Rilevato   che  il  presente  processo  e'  stato  interrotto,  con
 ordinanza di questo giudice comunicata agli attori  il  28  settembre
 1998,  in  data  18  settembre  1998  a seguito dell'emersione di una
 situazione di "scomparsa" di alcuni dei  convenuti  tale  da  imporre
 appunto,  in applicazione degli artt. 75 e 300 c.p.c. come risultanti
 a seguito della sentenza di illegittimita' costituzionale della Corte
 costituzionale n. 220/1986, l'interruzione del processo finalizzata a
 demandare al pubblico ministero la richiesta di nomina di un curatore
 speciale dei predetti convenuti;
     che in data 21 dicembre  1998  il  tribunale,  su  richiesta  del
 pubblico  ministero,  ha  nominato  curatore   speciale dei convenuti
 Morosin Mario, Alberti Teresa, Zampese Antonio e Alberti Angelina  il
 signor Mario Luigi Furlani;
     che, successivamente, in data 8 giugno 1999, il procuratore degli
 attori ha depositato ricorso per la riassunzione del processo;
     che  i  convenuti  costituiti  hanno  eccepito  l'estinzione  del
 processo per mancata riassunzione dello stesso nel termine  di  legge
 di mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza di
 interruzione del processo ex art. 305 c.p.c.;
     che  in  effetti,  pur  essendo  l'indicato  termine  di mesi sei
 maturato in data  28  marzo  1999,  gli  attori  hanno  provveduto  a
 richiedere la fissazione dell'udienza per la riassunzione soltanto in
 data 8 giugno 1999;
     che  tale  mancato  rispetto  del  termine comporterebbe pertanto
 l'estinzione del processo;
     che, a  fronte  dell'espresso  dettato  letterale  dell'art.  305
 citato,  non  appare  sostenibile una diversa interpretazione secondo
 cui, nel caso di specie, il dies a quo  dovrebbe  essere  individuato
 nella data del provvedimento di nomina del curatore speciale da parte
 del tribunale quale causa di cessazione dell'interruzione;
     che  tuttavia la necessaria interpretazione nel senso imposto dal
 dettato testuale della norma  non  puo'  non  apparire  irragionevole
 laddove  si  consideri  che,  in  assenza  della possibilita' di fare
 applicazione nella specie dell'istituto della rimessione  in  termini
 (circoscritto  dall'art.  184-bis c.p.c. ai termini di cui agli artt.
 183 e 184 c.p.c.  e dunque non estensibile al termine di cui all'art.
 305 cit.), si perverrebbe alla possibile  conseguenza  di  confiscare
 addirittura  la  parte  della  facolta' di riassumere il processo nei
 termini ove la procedura di nomina del curatore  impiegasse  l'intero
 lasso temporale di mesi sei;
     che  invece  assumendosi  quale  dies  a  quo  del termine per la
 riassunzione quello rappresentato dalla   data del  provvedimento  di
 nomina  del  curatore speciale degli scomparsi verrebbe assicurato un
 lasso di tempo di mesi sei interamente fruibile dall'interessato alla
 riassunzione cosi'  sostanzialmente  garantendosi  a  tale  peculiare
 causa  d'interruzione  il  medesimo trattamento riservato dalla legge
 alle cause interruttive considerate dagli artt. 299 e ss. c.p.c.;
     che pertanto deve  dubitarsi  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  305  c.p.c.,  in  relazione  all'art.  3 Cost., laddove lo
 stesso prevede che, anche nel  caso  dell'interruzione  del  processo
 dovuta  ad  una scomparsa dei convenuti in forza della sentenza Corte
 costituzionale n. 220/1986 con conseguente necessita' di nomina di un
 curatore speciale  nei  cui  confronti  riassumere  il  processo,  il
 termine  per  la  riassunzione  decorra,  anziche'  dalla  nomina del
 predetto curatore, dalla data del provvedimento di  interruzione  del
 processo;
     che  la  questione  si  appalesa  infine  di  indubbia  rilevanza
 giacche', ove il termine de quo fosse  fatto  appunto  decorrere  dal
 provvedimento  di  nomina  del  curatore, nella specie avvenuto il 21
 dicembre 1998, gli attori, depositando il ricorso per la riassunzione
 in data 8 giugno 1999 non sarebbero decaduti dal  termine  semestrale
 di cui all'art. 305 cit..
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  305
 c.p.c.    in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui lo stesso
 prevede che, anche nel caso  dell'interruzione  del  processo  dovuta
 alla   scomparsa   dei   convenuti  in  forza  della  sentenza  Corte
 costituzionale n. 220/1986 con conseguente necessita' di nomina di un
 curatore speciale  nei  cui  confronti  riassumere  il  processo,  il
 termine  per  la  riassunzione  decorra,  anziche'  dalla  nomina del
 predetto curatore, dalla data del provvedimento di  interruzione  del
 processo;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda
 alla  cancelleria  di notificare la presente  ordinanza al Presidente
 del Consiglio  dei  Ministri  nonche'  di  comunicare  la  stessa  ai
 Presidenti delle due Camere  del Parlamento.
     Bassano del Grappa, addi' 5 ottobre 1999.
                         Il giudice: Andreazza
 00C0055