N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 novembre 1999
N. 37 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 1999 (della provincia autonoma di Trento) Sanita' pubblica - Formazione specifica in medicina generale - Diplomi di formazione - Previsto rilascio da parte degli assessorati regionali e necessaria conformita' al modello predisposto con decreto ministeriale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni - Interferenza nelle funzioni amministrative della provincia autonoma di Trento. Art. 24, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1) e 29), 9, n. 10), e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 2, comma 1, lett. h). Sanita' pubblica - Formazione specifica in medicina generale - Concorsi per l'ammissione ai corsi biennali - Poteri ministeriali in ordine all'emanazione del bando e alla determinazione delle procedure, nonche' previsioni di dettaglio relative allo svolgimento delle prove - Denunciata lesione di competenze legislative ed amministrative della provincia autonoma di Trento. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 25, commi 2, 3, 4 e 5. Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1) e 29), 9, n. 10), e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 2, comma 1, lett. h). Sanita' pubblica - Formazione specifica in medicina generale - Poteri del Ministero della sanita' di determinare obiettivi didattici, metodologie di insegnamento-apprendimento e programmi di attivita' teoriche e pratiche, nonche' di articolare la formazione e di individuare le strutture e i dipartimenti in cui essa si svolge - Denunciata arbitraria invasione di competenze della provincia autonoma di Trento. D.Lgs. 17 agosto1999, n. 368, art. 26, commi 1, 2 e 3. Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1) e 29), 9, n. 10), e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3; legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 2, comma 1, lett. h).(GU n.5 del 2-2-2000 )
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Lorenzo Dellai, autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 7293 del 12 novembre 1999 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 16 novembre 1999 (rep. n. 23914) rogata dal dr. Tommaso Sussarellu nella sua qualita' ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5; Contro il presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri titoli", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 250 del 23 ottobre 1999, supplemento ordinario, nelle disposizioni che attribuiscono allo Stato e in particolare al Ministro della sanita' determinati compiti e poteri che si sovrappongono alle competenze provinciali ed interferiscono con esse, o direttamente disciplinano oggetti riservati alla disciplina provinciale, e precisamente: dell'art. 24, comma 2, in relazione alla predisposizione del modello di diploma di formazione in medicina generale, da rilasciarsi al termine del corso di formazione da parte degli assessorati regionali alla sanita'; dell'art. 25, commi 2, 3, 4, e 5, in relazione alla emanazione del bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale, nonche' alla determinazione delle relative procedure concorsuali; dell'art. 26, commi 1, 2 e 3, in relazione alla determinazione di obbiettivi didattici, di metodologie di insegnamento-apprendimento e di programmi delle attivita' teoriche e pratiche, e alla articolazione della formazione, nonche' alla individuazione delle strutture ospedaliere, delle strutture distrettuali e dei dipartimenti in cui si svolge la formazione; dei predetti artt. 24, comma 2, e 25, commi 4 e 5, in relazione alla diretta individuazione dell'organo provinciale competente al rilascio del diploma di formazione a conclusione del corso, e comunque in quanto vincolano la provincia con norme di dettaglio, per violazione: dell'art. 8, nn. 1 e 29, e dell'art. 9, n. 10), nonche' dell'art. 16 della Statuto; delle norme di attuazione dello Statuto, ed in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; del sistema di relazioni tra Stato e province autonome stabilito dal d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, ed in particolare degli artt. 2 e 3, concernenti rispettivamente i rapporti fra legge statale e legge provinciale ed i rapporti tra potesta' amministrativa statale e potesta' amministrativa provinciale; del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni; dei principi posti in favore delle regioni e province autonome dalla legge di delega 24 aprile 1998, n. 128, e segnatamente di quello posta dall'art. 2, comma 1, lett. h), per i profili e nei modi di seguito illustrati. Fatto e diritto Il presente ricorso si connette (pur senza sovrapporsi) con l'impugnazione gia' proposta dalla stessa provincia avverso l'art. 14 del d.lgs. n. 229 del 1999, nella parte in cui questo, introducendo gli artt. 16-quinquies e 16-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, ha introdotto poteri statali in materia di "Formazione manageriale e di Strutture per la formazione". Esso investe talune disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999, in relazione ad uno degli oggetti cui e' dedicata la normativa statale, e precisamente in relazione alla "Formazione specifica in medicina generale" disciplinata al Titolo IV. Conviene infatti precisare che non vi e' controversia ne' sulla materia dei Titoli II e V, rispettavamente "Reciproco riconoscimento dei titoli e Riconoscimento titoli" (pur se puo' restare incerta la ragione per la quale l'unico articolo del titolo V non e' stato inserito nel Titolo II, considerata l'omogeneita' della materia), ne' sulla materia del Titolo VI, "Formazione dei medici specialisti": la quale ultima, appunto, pur riguardando il settore della formazione, si riferisce specificamente alla formazione universitaria nelle scuole di specializzazione, materia attualmente in qualche modo riservata all'autonomia della stessa universita', come affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 1993, salvi i compiti regionali e provinciali, in particolare nella individuazione del fabbisogno. Quanto invece alla formazione postlaurea in medicina generale, non di carattere universitario, di cui al titolo IV, non e' dubbio che si tratti di ambito di materia affidato alla competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo della assistenza sanitaria che sotto quello della formazione. Da un lato infatti l'art. 8, n. 29, dello Statuto affida alle province la potesta' legislativa in materia di addestramento e formazione professionale, dall'altro l'art. 9, n. 10, affida ad esse la potesta' legislativa in materia di igiene e sanita' pubblica, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera: e per entrambe l'art. 16, secondo la regola generale del parallelismo, assegna alle province altresi' la potesta' amministrativa. Tali attribuzioni di competenza sono state concretizzate con apposite norme di attuazione. Precisamente, si tratta per la parte sanitaria del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, per la parte relativa alla formazione del d.P.R. 10 novembre 1973, n. 689. In particolare l'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 689 del 1973 (aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 267 del 1992 dispone che le province autonome "possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali", e che "gli attestati rilasciati ai termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie". Che tale competenza si riferisca anche alla "formazione specifica in medicina generale" di cui alle direttive comunitarie e' stato stabilito da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 1993, nell'ambito di una controversia proposta allora dalla provincia autonoma di Bolzano, proprio sulla base della distinzione tra formazione universitaria e formazione pratica nell'ambito delle strutture sanitarie (si noti che la direttiva qui attuata 93/16 conferma la formazione in questione come "piu' pratica che teorica", negli stessi termini della direttiva n. 86/457, sulla cui base era stata pronunciata la citata sentenza). D'altronde, il decreto legislativo qui impugnato non disconosce la titolarita' regionale e provinciale della materia, ed all'art. 28, ad esempio, espressamente afferma che "i corsi sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome", sia pure con onere di comunicazione al Ministero della sanita' ai fini informativi. Sennonche' esso non solo non contiene alcuna disposizione generale di salvaguardia delle prerogative e degli speciali meccanismi di adeguamento alla normazione statale previsti per la provincia ricorrente, ma contiene invece alcune disposizioni che tali prerogative e garanzie direttamente contraddicono: formulandole in modo tale da rendere inevitabile la conclusione che esse si riferiscono direttamente e in quanto tali anche alla ricorrente provincia. Si tratta, in primo luogo, della previsione di poteri statali, ed in concreto ministeriali, di determinazione di oggetti in ordine ai quali ogni potesta' legislativa ed amministrativa spetta alla provincia autonoma di Trento, nei soli limiti eventualmente derivanti dai principi ordinamentali e di riforma e, in quanto prevista e necessario, dagli atti di indirizzo e coordinamento vincolanti nel (solo) risultato, esclusa ogni attivita' amministrativa direttamente o indirettamente svolta da organi statali. Si tratta, in secondo luogo, di ulteriori disposizioni che, al di fuori delle regole ora ricordate, direttamente individuano l'organo provinciale competente (al rilascio del diploma di formazione a conclusione del corso), o che comunque vincolano la provincia con norme di dettaglio. Cosi' facendo, le disposizioni qui contestate violano non sola le garanzie disposte dallo Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione, come meglio si illustrera', ma altresi' i principi della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare quello posto proprio a tutela delle regioni e province autonome dall'art. 2, comma 1, lett. h), che espressamente precisa che "nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616". E sia consentito ricordare che il primo, al comma 3, non sola vincola la legislazione statale nelle materie di competenza regionale ad indicare espressamente le disposizioni di principio, ma specifica che, "nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti", mentre l'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 616 del 1977 ribadisce la titolarita' regionale delle funzioni amministrative nelle materie oggetto di direttiva. Giova inoltre precisare che ne' la riserva allo Stato delle funzioni qui in contestazione, ne' ovviamente il carattere iperdettagliato di talune disposizioni sono minimamente imposte dalla attuazione della direttiva comunitaria. Nessuna delle disposizioni del Titolo IV della direttiva n. 93/16/CEE del 5 aprile 1993 comporta una speciale ripartizione interna di competenze, che assicuri ai livelli centrali dello Stato compiti determinati. Dunque, la legittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 va commisurata a soli parametri di diritto costituzionale nazionale, esclusa ogni "alterazione" di diritto comunitario. Occorre dunque ora considerare analiticamente le disposizioni contestate. Da quanto sopra illustrato discende in primo luogo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 2, nella parte in cui questo dispone che il diploma di formazione in medicina generale, da rilasciarsi al termine del corso di formazione "da parte degli assessorati regionali alla sanita'", debba essere conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanita'". Una simile disposizione, nelle sue diverse parti (diretta individuazione di una competenza addirittura assessorile, conformita' ad un modello ministeriale uniforme), esprime una concezione che vede nel settore della sanita' non una cooperazione tra diversi livelli di governo, da svolgersi secondo regole e principi costituzionali, ma un apparato amministrativo unitario di cui il Ministro continua a considerarsi il vertice. Va affermata l'illegittimita' costituzionale, che si vorrebbe dire quasi ovvia (secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale), della disposizione che direttamente individua negli "assessorati" gli organi competenti al rilascio dei diplomi. Ma va affermata altresi' l'illegittimita' della disposizione che vincola il contenuto specifico dei diplomi ad un modello uniforme e per di piu' "ministeriale". In primo luogo, infatti, il diploma dovra' evidentemente essere chiaramente riconoscibile come tale, ma non esiste alcuna ragione per la quale debba corrispondere ad un modello uniforme. Se pure vi fossero ragioni di uniformita', a queste dovrebbe corrispondersi secondo un principio collaborativo - cioe' con la collaborazione delle regioni e province autonome - e nell'ambito della funzione istituzionalmente deputata a tale scopo, cioe' nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento. Un potere ministeriale solitario ed autoritativo in questo ambito non esiste e non puo' esistere: cio' che puo' esistere, ove ne sussistano i presupposti di interesse nazionale (che per vero in questa occasione parrebbe scomodato senza ragione), e' la previsione legislativa della funzione di indirizzi, secondo i suoi tipici contenuti e regole di funzionamento. Diversamente, si tratta semplicemente di una interferenza statale nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza provinciale. Ugualmente ad avviso della provincia autonoma di Trento va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, commi 2, 3, 4, e 5, sotto distinti profili. Comune ad essi e' lo stesso atteggiamento di burocratica disciplina unitaria che gia' caratterizzava, nella parte considerata, l'art. 24. Dal sistema previsto dai primi due commi emerge che le regioni e le province autonome si limiterebbero in realta' a "fornire" al Ministero, "entro il 31 ottobre di ogni anno", la "entita' del contingente numerico" da ammettere annualmente ai corsi: cioe', in altre parole, il numero dei partecipanti ai corsi. Su questa base sarebbe poi il Ministro della sanita' ad emanare entro il 28 febbraio di ogni anno "il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione". Ora, che vi possano essere esigenze "nazionali" di informazione, affinche' chi risiede in diversa area territoriale possa essere in grado di presentare domanda di partecipazione ai corsi, la provincia ricorrente non lo nega, ed in questo spirito non ha impugnato il comma 1 dell'art. 25: ma e' evidente, a suo avviso, che ad essa compete in proprio l'organizzazione dei corsi dall'inizio alla fine, ivi compreso il bando di ammissione, e (come subito si dira') la disciplina delle relative procedure nel quadro della propria potesta' legislativa primaria. Eventuali ulteriori esigenze di coordinamento che il legislatore ravvisasse potrebbero, come gia' detto sopra, trovare soddisfazione mediante la previsione della funzione di indirizzo e coordinamento, secondo le regole proprie di essa. Con il seguente comma 3, l'art. 25 del d.lgs. n. 368 non solo inizia a disciplinare in modo diretto ed incredibilmente dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione, ma prevede ulteriori poteri ministeriali nella gestione "accentrata" dei concorsi. Precisamente vi si stabilisce che "il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, unica su tutto il territorio nazionale, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma". Sembra quasi scontato, anche se il legislatore non ha neppure preso la cura di dirlo, che il Ministero provvedera' anche a determinare i quesiti oggetto della prova. Ora, tutto cio' rappresenta null'altro che la sostituzione del Ministero alla provincia autonoma di Trento nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie della provincia: con violazione dell'autonomia legislativa e, sul piano dell'attivita' amministrativa, in piena contraddizione con l'art. 16 dello Statuto ed in particolare con la norme di attuazione di cui all'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 689 del 1973 (aggiunto dall'art 3, d.lgs. n. 267 del 1992), secondo il quale le province autonome "possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali": attivare e gestire, sembra ovvio, in proprio, e non secondo regole ed uniformita' ministeriali. Ancora, va ribadito, ad eventuali esigenze di uniformita' va eventualmente fatto fronte secondo gli strumenti della leale cooperazione, ed in particolare mediante l'attivazione della funzione di indirizzo e coordinamento e le connesse procedure di intesa, escluso comunque un potere statale di stabilire in modo preciso il contenuto ed il giorno delle prove. Con i commi 4 e 5 dell'art. 25 il d.lgs. n. 368/1999 disciplina nella stessa logica in modo dettagliato altri aspetti della procedura concorsuale. Cosi', secondo il comma 4, del giorno e dell'ora della prova scritta dovrebbe essere data comunicazione - evidentemente nella prospettiva della unicita' per tutto il territorio nazionale - attraverso pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie "Concorsi ed esami"; laddove la provincia autonoma di Trento ritiene di dovere pubblicare il giorno e l'ora della prova da essa stabilita nel proprio Bollettino ufficiale, se si vuole con pubblicazione meramente notiziale nella Gazzetta Ufficiale. In modo dettagliato, poi, si prescrive che "del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati" sia data comunicazione "a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma" Il comma 5 stabilisce poi addirittura che "nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obbiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma". Appare qui un legislatore delegato, che, incapace di stabilire regole e principi per l'armonizzazione dell'attivita' di un sistema di amministrazioni collegate ma autonome, assume su di se' il compito sostanzialmente regolamentare di disciplinare ogni regola procedurale, al punto che persino quando "autorizza" le regioni (e le province autonome) a stabilire un proprio criterio, non rinuncia pedantescamente a proporre loro due criteri alternativi. E' quasi inutile sottolineare che non e' questo il modo in cui lo Statuto di autonomia e le norme di attuazione, ed in particolare il d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, concepiscono le relazioni tra Stato e province autonome quanto ai rapporti tra legge statale e legge provinciale, previste dall'art. 2 come relazioni di attuazione nei limiti previsti dallo Statuto: ovvero, in questo caso, nei limiti dei principi ordinamentali e dei principi di riforma, che nel caso non si direbbero davvero in gioco. Per ragioni attinenti all'impropria istituzione di poteri ministeriali, analoghe a quelle sopra esposte, va altresi' censurata la legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui esso prevede: che "gli obbiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione" vengano stabiliti "con decreto del Ministro della sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri" (comma 1). Anche in questo caso va ribadito che eventuali esigenze di uniformita' e di coordinamento non possono che essere soddisfatte mediante l'apposita funzione di indirizzo e coordinamento e nel rispetto dei suoi modi e limiti, e non mediante la sottrazione alle autonomie costituzionali e l'appropriazione al Ministero della sanita' di parti sostanziali della materia; e sia consentito di notare che nell'ambito di tale funzione va acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni, mentre appare paradossale oltre che illegittimo che nella procedura ministeriale stabilita dall'art. 26, comma 1, le regioni e province autonome non siano neppure sentite; che le "strutture ospedaliere e le strutture distrettuali ed i dipartimenti ove si svolge la formazione di cui al comma 2" siano "quelli individuati a tal fini con decreto del Ministro della sanita', su proposta delle regioni o province autonome": ove costituisce lesione delle prerogative costituzionali della provincia ricorrente la riduzione delle proprie potesta' amministrative ad una funzione di "proposta" e la statuizione della necessita' di un decreto ministeriale di individuazione, che costituirebbe oltretutto esercizio diretto da parte dello Stato di funzioni amministrative locali, in palese violazione dell'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266. Si noti che il ruolo che il Ministro verrebbe ad esercitare non puo' essere altro che quello di un improprio controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere di individuazione attuato con la proposta dei competenti organi provinciali. E' ovvio pero' che i poteri di controllo che lo Stato puo' esercitare sulla provincia sono puntualmente ed esaustivamente definiti dallo statuto di autonomia e dalle norme di attuazione, e che nessun altro potere del genere puo' essere surrettiziamente introdotto mediante un arbitrario coinvolgimento del Ministro nelle funzioni amministrative locali. Il potere ministeriale in questione non rappresenta dunque altro che una ingiustificata ed arbitraria spoliazione della competenza provinciale.
P. Q. M. Chiede all'ecc. Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle contestate disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999, per violazione dello Statuto di autonomia e delle norme di attuazione, cosi' come indicato in premessa e secondo i profili e le ragioni illustrate nel ricorso. Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 99C2223