MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 febbraio 2000 

Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantasei giorni.
(GU n.32 del 9-2-2000)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre 1998 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 1o gennaio 1999;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2000,  che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 febbraio 2000
e' pari a 4.525 miliardi di lire (pari a 2.337 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per   il   15 febbraio   2000   e'   disposta   l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore  a  trecentosessantasei  giorni con scadenza il 15 febbraio
2001  fino  al  limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di
euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2001.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore 13 del giorno 10 febbraio 2000, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 9 dicembre 1998.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2000
               p. Il direttore generale: La Via