IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia sanitaria e socio-assistenziale;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 4, della richiamata legge
che autorizza, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario a
contrarre mutui per esigenze di manutenzione straordinaria ed
acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle
obsolete;
Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 760326/14-B del
2 febbraio 1993 con il quale vengono attivate le operazioni di mutuo
di cui all'art. 4, comma 13, della richiamata legge, con gli enti
creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria,
nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che
li disciplinano e per le aziende di credito;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1993 del Direttore generale
per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del
bilancio e della programmazione economica con il quale vengono
stabilite le modalita' applicative per l'accensione e l'ammortamento
dei sopracitati mutui;
Visto il contratto stipulato in data 23 dicembre 1993, relativo al
mutuo di L. 48.196.000.000 accordato alla regione Marche da un pool
di banche con capofila il Credito fondiario delle Venezie S.p.a. per
le finalita' di cui sopra;
Visto l'atto pubblico, repertorio n. 80036 del 5 dicembre 1994, dal
quale si rileva la fusione per incorporazione della Federalcasse
Banca S.p.a. e del Mediocredito delle Venezie S.p.a. nel Credito
fondario delle Venezie S.p.a. che ha contestualmente modificato la
propria ragione sociale in "Mediovenezie Banca S.p.a.";
Considerato che il contratto sopracitato prevede la facolta' di
estinguere anticipatamente il mutuo in questione mediante rimborso
del capitale residuo maggiorato di un compenso in misura dell'1%;
Viste le lettere del 24 settembre 1999 e del 15 ottobre 1999 del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
concernenti l'estinzione anticipata dei mutui con oneri a carico
dello Stato;
Vista la lettera del Dipartimento del tesoro - Direzione II -
Ufficio IV, del 22 novembre 1999 e la nota allegata relativa
all'estinzione anticipata dei mutui di che trattasi;
Vista la nota della regione del 3 dicembre 1999, trasmessa dalla
Direzione II - Ufficio IV del Dipartimento del tesoro, con la lettera
del 7 dicembre 1999 con la quale si comunica l'intenzione di
estinguere anticipatamente il mutuo di che trattasi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, che si possa provvedere al pagamento, per
l'estinzione anticipata del mutuo sopra menzionato, di complessive L.
25.643.685.908 di cui L. 25.389.638.028 quale capitale residuo,
L. 253.896.380 a titolo di compenso calcolato sulla base della
percentuale suddetta e L. 151.500 quali spese di conteggio;
Considerato che occorre provvedere al pagamento alla data del 1o
gennaio 2000, della somma di L. 25.643.685.900 arrotondata, da
imputare al capitolo 9590;
Autorizza
a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per l'anno 2000, l'impegno ed il pagamento a favore della
Mediovenezie Banca S.p.a., dell'importo di L. 25.643.685.900.
Per il suddetto importo sara' emesso un apposito mandato
estinguibile mediante accreditamento alla Mediovenezie Banca S.p.a. -
A.B.I. 10639/C.A.B. 11700, sul conto n. 10639/225, presso la filiale
di Verona della Banca d'Italia.
Roma, 15 dicembre 1999
Il direttore generale: Bitetti