COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999 

Modifica    alla   deliberazione   CIPE   del   26   febbraio   1998:
"Individuazione  dei  criteri  per la determinazione del prezzo medio
europeo  delle  specialita' medicinali erogate dal Servizio sanitario
nazionale". (Deliberazione n. 214/99).
(GU n.40 del 18-2-2000)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  propria  deliberazione  n.  10/98  del 26 febbraio 1998,
pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  17 aprile  1998
concernente  l'individuazione  dei  criteri per la determinazione del
prezzo   medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  in  particolare il punto 4 della predetta deliberazione che,
tra  l'altro,  disciplina  i  casi  di  inottemperanza alle richieste
dell'organo di sorveglianza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data  17 luglio  1998,  che,  in  applicazione  del  punto 2, settimo
capoverso, della medesima deliberazione, ha stabilito le procedure ed
i  criteri  per  la  negoziazione  dei prezzi per quei prodotti per i
quali  non  e'  possibile  applicare  in  via  ordinaria i criteri di
calcolo del prezzo medio europeo;
  Visto  il  parere  motivato  adottato,  ai  sensi dell'art. 169 del
trattato  CE,  dalla  Commissione  europea  in data 9 settembre 1998,
nell'ambito  della  procedura n. 94/4248, e comunicato alle autorita'
italiane con nota n. SG (98) D/7570;
  Tenuto   conto   degli   esiti   degli   incontri  svoltisi  tra  i
rappresentanti  delle  amministrazioni  competenti e i delegati della
Commissione europea, tra il dicembre 1998 e l'agosto 1999;
  Ritenuto  opportuno  configurare  piu' puntualmente le procedure da
adottarsi nei casi di mancato adeguamento al sistema del prezzo medio
europeo  dovuti a comprovata sproporzione tra prezzo e costi, tale da
configurare  un'ipotesi  di  misura  equivalente  ad  una restrizione
quantitativa all'importazione;
  Considerato  peraltro  che  il ricorso a tale procedura deve essere
del  tutto  eccezionale  rispetto  al regime ordinario del PME e come
tale  deve  essere  attentamente  monitorato  al fine di evitare ogni
intento elusivo della normativa generale;
                              Delibera:
  Il  terzo capoverso del punto 4 della deliberazione n. 10/98 di cui
alle premesse e' sostituito dal testo seguente:
  Qualora  l'azienda non ottemperi a quanto richiesto, sostenendo che
il  livello  del prezzo medio europeo sia tale da non coprire i costi
di  produzione  e  di commercializzazione, puo' inoltrare al predetto
organo  richiesta di accesso alla contrattazione di cui al precedente
punto  2,  settimo capoverso, provvedendo comunque in via transitoria
alla pubblicazione del prezzo rettificato.
  L'azienda  deve  corredare  la  propria  richiesta trasmettendo una
puntuale,  esaustiva  e  verificabile documentazione contabile, dalla
quale  risulti  la  differenza  fra  i  costi complessivi e il prezzo
deliberato.  I  costi  complessivi  comprendono  i  costi ex fabrica,
nonche' le spese di distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio, cosi'
come  fissate  dalla  normativa  vigente.  L'azienda  deve, altresi',
rendere  noto  i  criteri  seguiti  per  la  ripartizione delle spese
generali.
  L'organo   di   sorveglianza,   verificata   la  completezza  della
documentazione prodotta, entro quarantacinque giorni attiva la citata
procedura di contrattazione per l'esame della richiesta dell'azienda.
Entro  i  successivi  quarantacinque  giorni la procedura deve essere
conclusa.
  Ai  fini  del  monitoraggio  richiamato in premessa, entro sei mesi
dall'avvio  della  procedura  di  contrattazione di cui al precedente
punto   2  settimo  capoverso,  l'organo  responsabile  sottopone  al
Comitato  una  relazione  informativa  da  cui  risulti  il numero di
richieste   pervenute,   le  aziende  interessate,  gli  esiti  delle
procedure  evidenziando  altresi'  i  prezzi  di  prodotti  esteri di
confronto.  Il  Comitato  sulla  base  della  suddetta relazione puo'
deliberare  modifiche  del  sistema  di contrattazione qualora si sia
verificato  un suo uso improprio, tale da potersi considerare elusivo
della procedura ordinaria di determinazione dei prezzi.
    Roma, 21 dicembre 1999
               Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro  n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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