N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 gennaio 2000

                                 N. 2
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4
 gennaio 2000 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Provincia di Bolzano - Procedimento  di  formazione  e  controllo  di
    legge  provinciale  -  Delibera  legislativa  n.  5/1999-ter del 6
    ottobre1999 ("Modifica della legge provinciale 9 giugno  1998,  n.
    5",  recante  Modifiche  di  legge  nell'ambito  dalla  formazione
    sanitaria  ed  altre   norme   in   materia   socio-sanitaria)   -
    Riapprovazione a maggioranza assoluta, a seguito di secondo rinvio
    del  Consiglio  dei Ministri, in data 22 ottobre 1999, per riesame
    al consiglio provinciale - Asserito indebito esercizio del  potere
    di  rinvio,  nei  confronti  di  legge  "non nuova", suscettibile,
    pertanto, secondo la giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,
    soltanto di impugnativa in via principale - Violazione della sfera
    di  autonomia  provinciale - Statuto T.A.A., artt. 8-10, 55 e 97 e
    relative norme di attuazione -  Riferimento  alle  sentenze  della
    Corte  costituzionale  nn. 497/1992, 287/1994, 359/1994, 260/1995,
    477/1995.
 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
   Ricorso  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 4871 del 3  novembre
 1999,  rappresentato  e difeso - in virtu' di procura speciale dell'8
 novembre  1999  rogata  dall'avv.  Adolf   Auckenthaler,   segretario
 generale  della  Giunta (rep.  n. 19140) - dagli avv.ti proff. Sergio
 Panunzio e Roland Riz,  e  presso  il  primo  di  essi  elettivamente
 domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica, nel giudizio per  regolamento  di
 competenza,  in  relazione alla reiterazione da parte del Governo del
 rinvio per nuovo esame, deliberato dal Consiglio dei Ministri  il  22
 ottobre  1999  e  di cui alla nota del commissario del Governo per la
 Provincia di Bolzano del 22 ottobre 1999  (prot.  n.  023956),  della
 legge   provinciale  n.  5/1999-ter  (recante  "modifica  alla  legge
 provinciale  9  giugno  1998,  n.  5  recante  "modifiche  di   legge
 nell'ambito  della  formazione  sanitaria  ed  altre norme in materia
 socio-sanitaria""), riapprovata a maggioranza assoluta dal  consiglio
 provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999.
                               F a t t o
   Il  consiglio  della provincia autonoma di Bolzano - nell'esercizio
 delle potesta' legislative  attribuite  alla  Provincia  dagli  artt.
 8-10  dello  statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670), ed in particolare,  per  quanto  specificamente
 riguarda  la  legge  provinciale  da  cui  trae  origine  il presente
 conflitto,  nell'esercizio  della  potesta'  legislativa  in  materia
 sanitaria di cui all'art. 9, n. 10, dello statuto, - in data 26 marzo
 1999  ha approvato il disegno di legge provinciale n. 5/1999 (recante
 "disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
 finanziario  1999-2001   e   norme   legislative   collegate   (legge
 finanziaria 1999)").
   Tale  disegno di legge conteneva, in particolare, un art. 37, comma
 2, che - inserendo un art. 15-bis dopo l'art. 15 della vigente  legge
 provinciale  9  giugno  1998,  n.  5  -  disciplinava  dei  corsi  di
 formazione  manageriale,  indetti  dalla  giunta   provinciale,   per
 l'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali
 del ruolo sanitario.
    Peraltro - come comunicato alla Provincia con nota del commissario
 del  Governo  del  30  aprile  1999  - nella seduta del Consiglio dei
 Ministri del 30 aprile 1999 il Governo decise  di  rinviare  a  nuovo
 esame del consiglio la suddetta legge provinciale, limitatamente agli
 artt.  33, comma 4; 36; e 37, comma 2.
   Il  testo  del  disegno  di legge n. 5/1999, testo nella parte gia'
 approvata  e  non  oggetto  del  suddetto  rinvio,  e'  stato  quindi
 promulgato  e  pubblicato  come legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1
 (recante "disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione
 per  l'anno  finanziario  1999  e  per  il triennio 1999-2001 e norme
 legislative collegate (legge finanziaria 1999)").
   Le restanti disposizioni rinviate dal Governo sono quindi andate  a
 costituire  il  disegno di legge n. 5/1999-bis, dal titolo "modifiche
 di leggi provinciali in connessione con le  disposizioni  finanziarie
 di cui alla legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1".
   Tale  disegno  di  legge  e' stato discusso ed approvato, in data 2
 giugno 1999, dal consiglio provinciale che, in tale occasione:
     a) ha soppresso due delle disposizioni che  erano  state  oggetto
 del precedente rinvio (art. 33, comma 4, ed art. 36);
     b)  con  l'art.  1 della legge ha riapprovato un testo identico a
 quello (dianzi ricordato) gia' approvato con l'art. 37, comma 2,  del
 precedente testo legislativo, e rinviato dal Governo;
     c)  mentre con l'art. 2 ha invece introdotto una nuova disciplina
 (recante modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5,  sulla
 "promozione  dell'attivita' di cooperazione e della cultura di pace e
 di solidarieta'"),  estranea a quella fatta  oggetto  del  precedente
 rinvio governativo.
   Anche in tale occasione il Governo - come comunicato alla provincia
 con nota del Commissario del Governo del 1 luglio 1999 - nella seduta
 del  Consiglio  dei  Ministri  del  30  giugno  1999 ha deliberato di
 rinviare al consiglio provinciale la  legge  (questa  volta  l'intera
 legge)  per  un  nuovo  esame, in particolare censurando anche questa
 volta la disciplina contenuta nell'art. 1  (relativa  all'inserimento
 dell'art.  15-bis,  sui  corsi di formazione manageriale, nella legge
 provinciale n. 5/1998), il  cui  contenuto  il  Governo  ha  ritenuto
 eccedesse la competenza provinciale.
    A  seguito  di tale rinvio la Giunta Provinciale, nella seduta del
 12   luglio   1999,   ha   deliberato   di   sottoporre    nuovamente
 all'approvazione   del   Consiglio  la  disciplina  legislativa  gia'
 contenuta nell'art.  1 del disegno di legge n.  5/1999-bis,  rinviato
 dal  Governo,  mediante  la  presentazione  del  disegno  di legge n.
 5/1999-ter,  che  e'  stato  approvato  a  maggioranza  assoluta  dal
 consiglio provinciale il 6 ottobre 1999.
   In  occasione  di  tale approvazione sono state accolte le proposte
 d'emendamento  del  testo  rinviato  dal  Governo,  che  erano  state
 proposte   dalla   giunta  e  fatte  proprie  dalla  III  commissione
 legislativa del consiglio provinciale.  Tali  proposte  d'emendamento
 prevedevano,  in  primo  luogo,  la sostituzione del testo originario
 dell'art.  1  con  un  testo  da  cui  risultasse  piu'   chiaramente
 l'intendimento  della  provincia  di rispettare la disciplina statale
 dei requisiti d'accesso al corso di formazione manageriale: da cui e'
 derivata, in particolare, una diversa formulazione del secondo  comma
 dell'art.  15-bis,  della  legge  provinciale n. 5/1998, come appunto
 introdotto dall'art. 1 in  questione.
   In secondo luogo esse prevedevano anche un emendamento  soppressivo
 dell'intero  art.  2,  dato  che  la disciplina in esso contenuta - a
 causa dell'allungamento dei tempi conseguente al rinvio  del  disegno
 di legge n. 5/1999-bis e, peraltro, l'urgenza della entrata in vigore
 della  normativa  del  suo  art. 2 - era stata nel frattempo inserita
 nell'art. 15 della legge provinciale 9 agosto  1999,  n.  7  (recante
 "disposizioni  finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del
 bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999  e
 per  il  triennio  1999-2001  e  norme  legislative collegate"): onde
 quell'emendamento  soppressivo  e'  servito   soltanto   ad   evitare
 l'inutile   approvazione   di   una   disposizione   che,  replicando
 un'identica disposizione gia'  in  vigore,  sarebbe  stata  priva  di
 qualsivoglia valore normativo e prescrittivo.
   Il  testo  da  ultimo  approvato  dal  consiglio provinciale, nella
 seduta del 6 ottobre ultimo scorso,  e'  pertanto  costituito  da  un
 articolo  unico,  che  inserisce  l'art. 15-bis ("corsi di formazione
 manageriale")  dopo  l'art.  15  della  piu'   volte   citata   legge
 provinciale n. 5 del 1998.
   Tuttavia,  con nota del commissario del Governo del 22 ottobre 1999
 (prot. n. 23956), e' stato comunicato alla provincia che il  Governo,
 nella  seduta  del  Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 1999, ha
 deliberato di rinviare nuovamente al  consiglio  provinciale  per  un
 nuovo  esame  il suddetto testo legislativo, sulla base di censure ed
 argomentazioni identiche a quelle gia'  formulate  in  occasione  del
 rinvio subito precedente.
   Le  suddette  determinazioni  governative,  di cui alla delibera di
 rinvio del Consiglio  dei  Ministri  del  22  ottobre  1999  e  della
 conseguente  nota  del  commissario  del  Governo per la provincia di
 Bolzano dello stesso  22 ottobre 1999, sono gravemente  lesive  delle
 attribuzioni  costituzionali della provincia autonoma di Bolzano che,
 pertanto, con il presente ricorso propone in  relazione  ad  esse  il
 regolamento di competenza, per i seguenti motivi;
                             D i r i t t o
   Violazione  delle  attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8-10,
 55 e 97 dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige (d.P.R.   31
 agosto  1972, n. 670) e relative norme d'attuazione.
   1.  -  Secondo  un  ben noto e fermo insegnamento di codesta ecc.ma
 Corte - a partire dalla sentenza n. 158  del  1988;  e  poi,  fra  le
 tante,  sentenze n.  497/1992, n. 287/1994, n. 359/1994, n. 260/1995,
 n.  477/1995 - qualsiasi legge regionale (o provinciale) rinviata dal
 Governo  al  Consiglio  regionale  (o  provinciale),  e   da   questo
 riapprovata a maggioranza assoluta, deve considerarsi "non nuova" ove
 in  sede  di  riesame  essa sia stata modificata esclusivamente nelle
 disposizioni  direttamente  od   indirettamente   interessate   dalle
 osservazioni  formulate  dal  Governo con l'atto di rinvio, ovvero in
 parti dell'atto legislativo prive di contenuto prescrittivo;  in  tal
 caso,  trattandosi  appunto di legge "non nuova", a seguito della sua
 riapprovazione il Governo non puo' piu' rinviarla, ma puo' soltanto -
 sussistendone i presupposti - impugnarla proponendo la  questione  di
 legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
 (ovvero,  trattandosi  di  legge  provinciale,  ai sensi dell'art. 97
 dello statuto T.-A.A.).
   Viceversa, la legge riapprovata deve considerarsi "nuova" - e  puo'
 quindi essere nuovamente rinviata dal Governo - soltanto nell'ipotesi
 (inversa)  in  cui  il  legislatore  abbia  apportato  modificazioni,
 comportanti mutamenti del significato normativo, dirette ad inserirsi
 in parti estranee rispetto a quelle  gia'  censurate  con  l'atto  di
 rinvio,   o   comunque   dirette  ad  incidere  su  disposizioni  non
 interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo.
   2. - Nel caso qui in questione, del disegno di legge provinciale n.
 5/1999-ter  -  che  modifica  la  vigente legge provinciale n. 5/1998
 introducendovi un art. 15-bis - riapprovato  a  maggioranza  assoluta
 dal  cosiglio  provinciale  di  Bolzano  il 6 ottobre 1999, si tratta
 senza dubbio di una legge "non nuova".
   Il testo di tale legge, infatti, si compone di un  unico  articolo,
 ed  esso  -  come  si  e' gia' rilevato in precedenza - risulta dalla
 approvazione, da parte del consiglio provinciale, di due  emendamenti
 al  testo  precedentemente  approvato  dal  consiglio  e rinviato dal
 Governo:  un emendamento sostitutivo dell'art. 1  (fatto  oggetto  di
 specifiche censure nell'atto di rinvio) ed un emendamento soppressivo
 dell'art  2  (rinviato  anch'esso  assieme  all'art. 1, e che - per i
 motivi  gia'  detti  -  era  comunque  ormai   privo   di   contenuto
 prescrittivo).
   Il  testo  della  legge  riapprovata dal consiglio provinciale il 6
 ottobre 1999 era dunque il risultato di modifiche apportate  in  sede
 di  riesame  soltanto  alle  disposizioni  normative  che erano state
 oggetto del precedente rinvio governativo.
   Pertanto, in base alle  norme  costituzionali  gia'  citate  ed  ai
 principi  affermati  dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, il
 Governo non poteva  rinviare  nuovamente  la  legge  riapprovata,  ma
 poteva  soltanto,  eventualmente, impugnarla. Soltanto il ricorso per
 questione  di  legittimita'  costituzionale  -  proposto   ai   sensi
 dell'art.  55,  comma  2,  dello  statuto  speciale T.-A.A. - avrebbe
 potuto validamente impedire la promulgazione della legge da parte del
 presidente della giunta, ai sensi dell'art.  55, ultimo comma,  dello
 statuto speciale d'autonomia.
   Il  Governo, dunque, non poteva piu' esercitare il potere di rinvio
 nei  confronti  della  legge  "non  nuova"  approvata  a  maggioranza
 assoluta  dal  consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999. Il
 rinvio di quella legge, deliberato dal Consiglio dei Ministri  il  22
 ottobre  1999 e comunicato alla provincia con la nota del commissario
 del  Governo  di  pari  data,  ha  pertanto  leso   le   attribuzioni
 legislative  della Provincia ricorrente, di cui ai citati articoli da
 8 a 10 dello statuto speciale per il T.-A.A., come pure il potere  di
 promulgazione  delle leggi provinciali, spettante al presidente della
 giunta in base all'art. 55, ultimo comma, dello stesso statuto.
                               P. Q. M.
   Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non  spetta  al
 Governo  di  rinviare  nuovamente  la legge provinciale n. 5/1999-ter
 (meglio specificata in epigrafe), riapprovata a maggioranza  assoluta
 dal  consiglio  provinciale  di  Bolzano  il  6  ottobre  1999; e per
 l'effetto annullare la relativa deliberazione di rinvio del Consiglio
 dei Ministri del 22 ottobre 1999, e la relativa comunicazione in pari
 data del Commissario del Governo (prot. n. 023956).
     Roma-Bolzano, addi' 20 dicembre 1999.
          Prof. avv. Sergio Panunzio - Prof. avv. Roland Riz
 00C0010