N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 gennaio 2000
N. 2 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 gennaio 2000 (della provincia autonoma di Bolzano) Provincia di Bolzano - Procedimento di formazione e controllo di legge provinciale - Delibera legislativa n. 5/1999-ter del 6 ottobre1999 ("Modifica della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5", recante Modifiche di legge nell'ambito dalla formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria) - Riapprovazione a maggioranza assoluta, a seguito di secondo rinvio del Consiglio dei Ministri, in data 22 ottobre 1999, per riesame al consiglio provinciale - Asserito indebito esercizio del potere di rinvio, nei confronti di legge "non nuova", suscettibile, pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, soltanto di impugnativa in via principale - Violazione della sfera di autonomia provinciale - Statuto T.A.A., artt. 8-10, 55 e 97 e relative norme di attuazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 497/1992, 287/1994, 359/1994, 260/1995, 477/1995. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999.(GU n.9 del 23-2-2000 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 4871 del 3 novembre 1999, rappresentato e difeso - in virtu' di procura speciale dell'8 novembre 1999 rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della Giunta (rep. n. 19140) - dagli avv.ti proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, nel giudizio per regolamento di competenza, in relazione alla reiterazione da parte del Governo del rinvio per nuovo esame, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 22 ottobre 1999 e di cui alla nota del commissario del Governo per la Provincia di Bolzano del 22 ottobre 1999 (prot. n. 023956), della legge provinciale n. 5/1999-ter (recante "modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 recante "modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria""), riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999. F a t t o Il consiglio della provincia autonoma di Bolzano - nell'esercizio delle potesta' legislative attribuite alla Provincia dagli artt. 8-10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed in particolare, per quanto specificamente riguarda la legge provinciale da cui trae origine il presente conflitto, nell'esercizio della potesta' legislativa in materia sanitaria di cui all'art. 9, n. 10, dello statuto, - in data 26 marzo 1999 ha approvato il disegno di legge provinciale n. 5/1999 (recante "disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)"). Tale disegno di legge conteneva, in particolare, un art. 37, comma 2, che - inserendo un art. 15-bis dopo l'art. 15 della vigente legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 - disciplinava dei corsi di formazione manageriale, indetti dalla giunta provinciale, per l'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario. Peraltro - come comunicato alla Provincia con nota del commissario del Governo del 30 aprile 1999 - nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1999 il Governo decise di rinviare a nuovo esame del consiglio la suddetta legge provinciale, limitatamente agli artt. 33, comma 4; 36; e 37, comma 2. Il testo del disegno di legge n. 5/1999, testo nella parte gia' approvata e non oggetto del suddetto rinvio, e' stato quindi promulgato e pubblicato come legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 (recante "disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)"). Le restanti disposizioni rinviate dal Governo sono quindi andate a costituire il disegno di legge n. 5/1999-bis, dal titolo "modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1". Tale disegno di legge e' stato discusso ed approvato, in data 2 giugno 1999, dal consiglio provinciale che, in tale occasione: a) ha soppresso due delle disposizioni che erano state oggetto del precedente rinvio (art. 33, comma 4, ed art. 36); b) con l'art. 1 della legge ha riapprovato un testo identico a quello (dianzi ricordato) gia' approvato con l'art. 37, comma 2, del precedente testo legislativo, e rinviato dal Governo; c) mentre con l'art. 2 ha invece introdotto una nuova disciplina (recante modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, sulla "promozione dell'attivita' di cooperazione e della cultura di pace e di solidarieta'"), estranea a quella fatta oggetto del precedente rinvio governativo. Anche in tale occasione il Governo - come comunicato alla provincia con nota del Commissario del Governo del 1 luglio 1999 - nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1999 ha deliberato di rinviare al consiglio provinciale la legge (questa volta l'intera legge) per un nuovo esame, in particolare censurando anche questa volta la disciplina contenuta nell'art. 1 (relativa all'inserimento dell'art. 15-bis, sui corsi di formazione manageriale, nella legge provinciale n. 5/1998), il cui contenuto il Governo ha ritenuto eccedesse la competenza provinciale. A seguito di tale rinvio la Giunta Provinciale, nella seduta del 12 luglio 1999, ha deliberato di sottoporre nuovamente all'approvazione del Consiglio la disciplina legislativa gia' contenuta nell'art. 1 del disegno di legge n. 5/1999-bis, rinviato dal Governo, mediante la presentazione del disegno di legge n. 5/1999-ter, che e' stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio provinciale il 6 ottobre 1999. In occasione di tale approvazione sono state accolte le proposte d'emendamento del testo rinviato dal Governo, che erano state proposte dalla giunta e fatte proprie dalla III commissione legislativa del consiglio provinciale. Tali proposte d'emendamento prevedevano, in primo luogo, la sostituzione del testo originario dell'art. 1 con un testo da cui risultasse piu' chiaramente l'intendimento della provincia di rispettare la disciplina statale dei requisiti d'accesso al corso di formazione manageriale: da cui e' derivata, in particolare, una diversa formulazione del secondo comma dell'art. 15-bis, della legge provinciale n. 5/1998, come appunto introdotto dall'art. 1 in questione. In secondo luogo esse prevedevano anche un emendamento soppressivo dell'intero art. 2, dato che la disciplina in esso contenuta - a causa dell'allungamento dei tempi conseguente al rinvio del disegno di legge n. 5/1999-bis e, peraltro, l'urgenza della entrata in vigore della normativa del suo art. 2 - era stata nel frattempo inserita nell'art. 15 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 (recante "disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate"): onde quell'emendamento soppressivo e' servito soltanto ad evitare l'inutile approvazione di una disposizione che, replicando un'identica disposizione gia' in vigore, sarebbe stata priva di qualsivoglia valore normativo e prescrittivo. Il testo da ultimo approvato dal consiglio provinciale, nella seduta del 6 ottobre ultimo scorso, e' pertanto costituito da un articolo unico, che inserisce l'art. 15-bis ("corsi di formazione manageriale") dopo l'art. 15 della piu' volte citata legge provinciale n. 5 del 1998. Tuttavia, con nota del commissario del Governo del 22 ottobre 1999 (prot. n. 23956), e' stato comunicato alla provincia che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, ha deliberato di rinviare nuovamente al consiglio provinciale per un nuovo esame il suddetto testo legislativo, sulla base di censure ed argomentazioni identiche a quelle gia' formulate in occasione del rinvio subito precedente. Le suddette determinazioni governative, di cui alla delibera di rinvio del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999 e della conseguente nota del commissario del Governo per la provincia di Bolzano dello stesso 22 ottobre 1999, sono gravemente lesive delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano che, pertanto, con il presente ricorso propone in relazione ad esse il regolamento di competenza, per i seguenti motivi; D i r i t t o Violazione delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8-10, 55 e 97 dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione. 1. - Secondo un ben noto e fermo insegnamento di codesta ecc.ma Corte - a partire dalla sentenza n. 158 del 1988; e poi, fra le tante, sentenze n. 497/1992, n. 287/1994, n. 359/1994, n. 260/1995, n. 477/1995 - qualsiasi legge regionale (o provinciale) rinviata dal Governo al Consiglio regionale (o provinciale), e da questo riapprovata a maggioranza assoluta, deve considerarsi "non nuova" ove in sede di riesame essa sia stata modificata esclusivamente nelle disposizioni direttamente od indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo con l'atto di rinvio, ovvero in parti dell'atto legislativo prive di contenuto prescrittivo; in tal caso, trattandosi appunto di legge "non nuova", a seguito della sua riapprovazione il Governo non puo' piu' rinviarla, ma puo' soltanto - sussistendone i presupposti - impugnarla proponendo la questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione (ovvero, trattandosi di legge provinciale, ai sensi dell'art. 97 dello statuto T.-A.A.). Viceversa, la legge riapprovata deve considerarsi "nuova" - e puo' quindi essere nuovamente rinviata dal Governo - soltanto nell'ipotesi (inversa) in cui il legislatore abbia apportato modificazioni, comportanti mutamenti del significato normativo, dirette ad inserirsi in parti estranee rispetto a quelle gia' censurate con l'atto di rinvio, o comunque dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo. 2. - Nel caso qui in questione, del disegno di legge provinciale n. 5/1999-ter - che modifica la vigente legge provinciale n. 5/1998 introducendovi un art. 15-bis - riapprovato a maggioranza assoluta dal cosiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999, si tratta senza dubbio di una legge "non nuova". Il testo di tale legge, infatti, si compone di un unico articolo, ed esso - come si e' gia' rilevato in precedenza - risulta dalla approvazione, da parte del consiglio provinciale, di due emendamenti al testo precedentemente approvato dal consiglio e rinviato dal Governo: un emendamento sostitutivo dell'art. 1 (fatto oggetto di specifiche censure nell'atto di rinvio) ed un emendamento soppressivo dell'art 2 (rinviato anch'esso assieme all'art. 1, e che - per i motivi gia' detti - era comunque ormai privo di contenuto prescrittivo). Il testo della legge riapprovata dal consiglio provinciale il 6 ottobre 1999 era dunque il risultato di modifiche apportate in sede di riesame soltanto alle disposizioni normative che erano state oggetto del precedente rinvio governativo. Pertanto, in base alle norme costituzionali gia' citate ed ai principi affermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, il Governo non poteva rinviare nuovamente la legge riapprovata, ma poteva soltanto, eventualmente, impugnarla. Soltanto il ricorso per questione di legittimita' costituzionale - proposto ai sensi dell'art. 55, comma 2, dello statuto speciale T.-A.A. - avrebbe potuto validamente impedire la promulgazione della legge da parte del presidente della giunta, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, dello statuto speciale d'autonomia. Il Governo, dunque, non poteva piu' esercitare il potere di rinvio nei confronti della legge "non nuova" approvata a maggioranza assoluta dal consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999. Il rinvio di quella legge, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 22 ottobre 1999 e comunicato alla provincia con la nota del commissario del Governo di pari data, ha pertanto leso le attribuzioni legislative della Provincia ricorrente, di cui ai citati articoli da 8 a 10 dello statuto speciale per il T.-A.A., come pure il potere di promulgazione delle leggi provinciali, spettante al presidente della giunta in base all'art. 55, ultimo comma, dello stesso statuto.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta al Governo di rinviare nuovamente la legge provinciale n. 5/1999-ter (meglio specificata in epigrafe), riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999; e per l'effetto annullare la relativa deliberazione di rinvio del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, e la relativa comunicazione in pari data del Commissario del Governo (prot. n. 023956). Roma-Bolzano, addi' 20 dicembre 1999. Prof. avv. Sergio Panunzio - Prof. avv. Roland Riz 00C0010