N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1999

                                 N. 46
  Ordinanza  emessa  il  14 dicembre 1999 dal tribunale di Treviso nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Poser Emma
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni   INPS   -   Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Modalita'  di  pagamento  -  Estinzione  dei  giudizi
    pendenti  alla data di entrata in vigore della normativa impugnata
    - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza  e
    sulla  garanzia  previdenziale.    Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
    art. 1, commi 181 e 182, modificato dalla legge 28 maggio 1997, n.
    140, art. 3-bis, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n.  448,
    art. 36, commi 1 e 5.
  Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                               IL TRIBUNALE
   Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Poser
 Emma, ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Con  ricorso  depositato  il 18 dicembre 1996, l'I.N.P.S. proponeva
 appello avverso la sentenza n. 122/1996 del pretore di  Treviso  che,
 accogliendo   parzialmente   il   ricorso  proposto  da  Poser  Emma,
 riconosceva il diritto della  ricorrente  alla  riliquidazione  della
 pensione  di  reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata
 al coniuge defunto, a  far  tempo  da  tre  anni  e  trecento  giorni
 anteriori   il   deposito   dei  ricorso,  dichiarando  l'intervenuta
 decadenza  per  i  ratei  antecedenti  tale  periodo  e   condannando
 l'Istituto  a  corrispondere  alla  ricorrente le relative differenze
 maggiorate  di  interessi  legali  dal  121  giorno  successivo  alla
 presentazione della domanda di riliquidazione in via amministrativa.
   L'I.N.P.S.  rilevava  l'erronea applicazione del combinato disposto
 degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970 e 6, legge n. 166/1991, sostenendo
 che alla ricorrente spettassero solo i ratei maturati dopo  l'istanza
 in via amministrativa.
   In   corso   di  causa,  l'appellata  -  ritualmente  costituita  -
 contestava i motivi di gravame, chiedendone il rigetto,  e  proponeva
 appello  incidentale  relativamente al negato cumulo di rivalutazione
 ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a suo  dire,  relative  a
 credito   maturato  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge  n.
 412/1991.
   All'odierna  udienza  l'I.N.P.S.  chiedeva  la   dichiarazione   di
 estinzione  del  giudizio  con  compensazione  delle spese, alla luce
 dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.
   Ritiene il tribunale che  l'art.  1,  commi  181  e  182  legge  n.
 662/1996  e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998  presentino profili
 d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3,  24  e  38  della
 Costituzione.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 45/2000).
 00C0104