N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1999
N. 47 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1999 dal tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Pin Antonia ed altre Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3-bis, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, commi 1 e 5. Costituzione, artt. 3, 24 e 38.(GU n.9 del 23-2-2000 )
IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Pin Antonia, Bergamo Elena Anna, Garatti Antonia, Mucciarelli Tina, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 18 dicembre 1996, l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 150/1996 del pretore di Treviso che, accogliendo parzialmente i ricorsi proposti da Pin Antonia, Bergamo Elena Anna, Garatti Antonia e Mucciarelli Tina, riconosceva il diritto delle ricorrenti alla riliquidazione della pensione di reversibilita' nella misura del 60% di quella liquidata al coniuge defunto, a far tempo da tre anni e trecento giorni anteriori il deposito del ricorso e dichiarando l'intervenuta decadenza per i ratei antecedenti tale periodo per quanto attiene a Garatti Antonia e Mucciarelli Tina, a far tempo dalle rispettive date di decorrenza iniziale delle stesse pensioni di reversibilita' per Pin Antonia e Bergamo Elena Anna, condannando l'Istituto a corrispondere alle ricorrenti le relative differenze maggiorate di interessi legali dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda di riliquidazione in via amministrativa. L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970 e 6, legge n. 166/1991, sostenendo che alle ricorrenti Garatti e Mucciarelli spettassero solo i ratei maturati dopo l'istanza in via amministrativa. In corso di causa tutte le ricorrenti appellate - ritualmente costituite - contestavano i motivi di gravame, chiedendone il rigetto. Le appellate Garatti Antonia e Mucciarelli Tina proponevano altresi' appello incidentale relativamente al negato cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute, in quanto, a loro dire, relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991. All'odierna udienza l'I.N.P.S. chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998. Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 45/2000). 00C0105