N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1999

                                 N. 47
  Ordinanza  emessa  il  14 dicembre 1999 dal tribunale di Treviso nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Pin Antonia ed altre
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni   INPS   -   Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Modalita'  di  pagamento  -  Estinzione  dei  giudizi
    pendenti  alla data di entrata in vigore della normativa impugnata
    - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza  e
    sulla  garanzia  previdenziale.    Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
    art. 1, commi 181 e 182, modificato dalla legge 28 maggio 1997, n.
    140, art. 3-bis, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n.  448,
    art. 36, commi 1 e 5.
  Costituzione, artt. 3, 24 e 38.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                               IL TRIBUNALE
   Nella  causa  in grado d'appello promossa dall'I.N.P.S., contro Pin
 Antonia, Bergamo Elena Anna, Garatti Antonia,  Mucciarelli  Tina,  ha
 pronunciato la seguente ordinanza;
   Con  ricorso  depositato  il 18 dicembre 1996, l'I.N.P.S. proponeva
 appello avverso la sentenza n. 150/1996 del pretore di  Treviso  che,
 accogliendo  parzialmente  i ricorsi proposti da Pin Antonia, Bergamo
 Elena Anna,  Garatti  Antonia  e  Mucciarelli  Tina,  riconosceva  il
 diritto  delle  ricorrenti  alla  riliquidazione  della  pensione  di
 reversibilita' nella misura del 60% di quella  liquidata  al  coniuge
 defunto,  a  far  tempo  da  tre  anni e trecento giorni anteriori il
 deposito del ricorso e  dichiarando  l'intervenuta  decadenza  per  i
 ratei antecedenti tale periodo per quanto attiene a Garatti Antonia e
 Mucciarelli  Tina,  a  far  tempo dalle rispettive date di decorrenza
 iniziale delle stesse pensioni di reversibilita' per  Pin  Antonia  e
 Bergamo  Elena  Anna,  condannando  l'Istituto  a  corrispondere alle
 ricorrenti le relative differenze maggiorate di interessi legali  dal
 121   giorno   successivo   alla   presentazione   della  domanda  di
 riliquidazione in via amministrativa.
   L'I.N.P.S. rilevava l'erronea applicazione del  combinato  disposto
 degli artt. 47, d.P.R. n. 639/1970 e 6, legge n. 166/1991, sostenendo
 che  alle  ricorrenti  Garatti e Mucciarelli spettassero solo i ratei
 maturati dopo l'istanza in via amministrativa.
   In corso di causa  tutte  le  ricorrenti  appellate  -  ritualmente
 costituite  -  contestavano  i  motivi  di  gravame,  chiedendone  il
 rigetto.
   Le  appellate  Garatti  Antonia  e  Mucciarelli  Tina   proponevano
 altresi'  appello  incidentale  relativamente  al  negato  cumulo  di
 rivalutazione ed interessi sulle somme  dovute,  in  quanto,  a  loro
 dire,  relative a credito maturato prima dell'entrata in vigore della
 legge n. 412/1991.
   All'odierna  udienza  l'I.N.P.S.  chiedeva  la   dichiarazione   di
 estinzione  del  giudizio  con  compensazione  delle spese, alla luce
 dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998.
   Ritiene il tribunale che  l'art.  1,  commi  181  e  182  legge  n.
 662/1996  e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998  presentino profili
 d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3,  24  e  38  della
 Costituzione.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 45/2000).
 00C0105