N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1999
N. 50 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di appello di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Camerani Guglielmina ed altri e il Ministero delle finanze ed altri Successione ereditaria - Successione legittima - Categorie dei successibili - Vocazione ereditaria dei c.d. cugini naturali in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato - Omessa previsione - Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Lesione del principio di eguaglianza e della pari dignita' sociale - Contrasto con i diritti della famiglia come societa' naturale. Cod. civ., art. 565. Costituzione, artt. 3, 29, primo comma e 30, terzo comma.(GU n.9 del 23-2-2000 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al ruolo generale contenzioso col n. 2148 anno 1997, spedita a sentenza all'udienza collegiale del 24 novembre 1999, pendente tra: Roberto e Renato Quattrini, quali eredi di Maria Camerani elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso l'avv. Antonio Rappazzo che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Fabrizio Cipollaro, per procura a margine dell'atto di appello, appellanti; Guglielmina Camerani e Attilia, Bruno, Stefano e Silvia Camerani, quali eredi di Fernando Camerani e Norma Bovi, vedova Camerani Fernando elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso gli avvocati Simonetta Belletti e Carlo Falzetti, che li rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di appello, appellanti; Amministrazione finanziaria dello Stato elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, appellata. Oggetto: accertamento qualita' di erede. Appello avverso sentenza n. 13426, tribunale di Roma del 12 aprile21 settembre 1996. Premesso: che il tribunale di Roma, con sentenza 12 aprile 1996, accogliendo la domanda dell'Amministrazione finanziaria dello Stato proposta nei confronti di Camerani Guglielmina, Camerani Maria e Camerani Fernando, figli legittimi del fratello della madre di Camerani Brandi Laura, figlia naturale, deceduta ab intestato e senza parenti legittimi, dichiaro' lo Stato erede universale della de cuius e condanno' i convenuti alla restituzione in favore dell'erario di tutti i beni ereditari; che avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello i convenuti assumendo che l'attuale sistema di diritto successorio consentirebbe, in mancanza di altri successibili ed a preferenza dello Stato, di devolvere loro l'eredita', in qualita' di parenti naturali (c.d. cugini naturali); cio', anzitutto, in base all'art. 565, cod. civ. che, con l'inciso "altri parenti", si riferirebbe proprio ai c.d. parenti naturali, posto che i parenti legittimi sarebbero tutti specificamente contemplati dalla stessa norma tra i successibili, ma anche in base all'art. 74 del codice civile, che definendo la parentela "il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite", non consentirebbe di distinguere tra parentela legittima e parentela naturale (ed in tal senso andrebbe, altresi', interpretata la novella del 1975 che ha sostituito il Capo I "Della successione dei parenti legittimi" ed il Capo II "Della successione dei figli naturali e dei loro parenti", previsti dal codice civile, con l'unico Capo "Della successione dei parenti") e nonostante il disposto dell'art. 258 del codice civile che, correttamente inteso, si limiterebbe a tutelare il diritto alla riservatezza dell'altro genitore, dovendosi, altrimenti, ad avviso degli appellanti, sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 258, 565 e 572, del cod. civ. per contrarieta' agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione; che l'Amministrazione finanziaria dello Stato, costituitasi in giudizio, ha chiesto la piena conferma della sentenza di primo grado. Rilevato che la domanda proposta dagli appellanti non puo' essere accolta in quanto, pur riconoscendo che l'attuale tendenza dell'ordinamento sia per una sempre maggiore espansione della rilevanza giuridica e sociale della cosiddetta parentela naturale, l'art. 565 del cod. civ., che disciplina le categorie dei successibili, non prevede la successione del figlio legittimo al figlio naturale (o, viceversa, del figlio naturale al figlio legittimo) del fratello o sorella del genitore (successivamente tra i c.d. cugini naturali). Rilevato, altresi', che l'esigenza di una espressa previsione normativa per la ricomprensione dei c.d. cugini naturali tra le categorie dei successibili, di cui all'art. 565 del cod. civ., risulta chiaramente: a) dallo stesso art. 565, che disciplina le categorie dei successibili e prevede specificamente la successione dei figli naturali; b) dall'art. 258 del cod. civ. che limita gli effetti del riconoscimento al genitore da cui fu fatto, "salvo i casi previsti dalla legge"; c) dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con le sentenze 4 luglio 1979, n. 55, e 12 aprile 1990, n. 184 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 565 del cod. civ. nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevedeva la successione legittima fra fratelli e sorelle naturali (a conferma, pertanto, che il riconoscimento dei diritti successori a nuove categorie di parenti naturali richiede sempre un'espressa previsione normativa). Considerato che la mancata previsione dei c.d. cugini naturali tra le categorie dei successibili, di cui all'art. 565 del cod. civ., richiede la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 258, 565 e 572 del cod. civ., in relazione agli artt. 3, 29, primo comma e 30, terzo comma della Cost., siccome richiesto dagli appellanti con il secondo motivo di gravame. Rilevato, anzitutto, che appare manifestamente infondata la questione concernente l'art. 258 del codice civile, non essendo la norma in esso contenuta d'ostacolo all'eventuale riconoscimento dei diritti successori dei c.d. cugini naturali (ben potendo, infatti, lo stesso articolo, grazie alla clausola di salvezza, convivere con l'eventuale riconoscimento dei diritti successori di altri parenti naturali). Ritenuto, inoltre, che appare irrilevante la questione concernente l'art. 572 del codice civile, dovendosi lo stesso ritenere applicabile anche alla c.d. parentela naturale, almeno nei limiti in cui ne sia stata riconosciuta la rilevanza giuridica ai fini successori. Ritenuto, viceversa, che appare rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 del cod. civ., in quanto non solo la norma risulta applicabile alla controversia de qua, ma l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' renderebbe accoglibile la domanda degli appellanti e farebbe succedere gli eredi Camerani a preferenza dello Stato. Considerato, infine, che questa Corte d'appello ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565, del cod. civ., per contrasto con gli artt. 30, terzo comma, 3 e 29, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei figli legittimi al figlio naturale (o, viceversa dei figli naturali al figlio legittimo) del fratello o sorella del loro genitore (successione tra i c.d. cugini naturali) in quanto: a) l'esclusione dei c.d. cugini naturali dalle categorie dei successibili, di cui all'art. 565 del cod. civ., in mancanza di altri parenti legittimi e con preferenza nei confronti dello Stato, contrasta con l'art. 30, terzo comma della Costituzione che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Gia' la Corte costituzionale, infatti, quando ebbe ad affermare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 565 del cod. civ. (cfr. Corte cost. 12 aprile 1990, n. 184), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevedeva la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, rilevo' che "coordinato al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il principio ... dell'art. 30 implica un limite alla discrezionalita' legislativa nella determinazione dei casi e dei contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore. Il limite puo' essere cosi' formulato: nei detti rapporti le disparita' di trattamento delle due specie di filiazione non possono essere conservate piu' di quanto richiedano un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e il contemperamento con, o la sottordinazione ad altri principi di pari o maggior peso". Alla stregua di questo criterio, e ripercorrendo l'iter logico seguito dalla Corte costituzionale, non vi sono ragioni idonee a giustificare la conservazione della regola del cod. civ. che esclude il diritto di successione dei figli legittimi al figlio naturale (o, viceversa dei figli naturali al figlio legittimo) del fratello o sorella del loro genitore pur quando, mancando altri parenti legittimi, il favore per i c.d. parenti naturali non entri in conflitto col principio della successione familiare, ne' con l'interesse dello Stato. L'istituto dell'art. 586 del cod. civ. non tutela, infatti, un interesse patrimoniale dello Stato di natura privata che possa essere messo a confronto con l'interesse dei c.d. cugini naturali superstiti, bensi' l'interesse pubblico alla conservazione dei beni del defunto e alla continuita' dei rapporti giuridici che a lui facevano capo, quando manchino soggetti legittimati a raccogliere l'eredita'. Ritiene, pertanto, questa Corte d'appello che, non riscontrandosi nel caso de quo alcun conflitto tra i c.d. cugini naturali ed i membri della famiglia legittima, l'esclusione dei primi dalle categorie dei successibili appare discriminatoria e, pertanto, non compatibile con la piena tutela giuridica e sociale riconosciuta dal precetto costituzionale; b) la suddetta esclusione, inoltre, in quanto non giustificata dall'esigenza di tutelare un controinteresse di pari o maggior peso, contrasta, altresi', con l'art. 3 della Costituzione in quanto lesiva del principio di eguaglianza e della pari dignita' sociale; c) contrasta, infine, con l'art. 29, primo comma della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale e cioe' come gruppo che si pone quale fonte di solidarieta' ed in cui il singolo svolge la propria personalita'. I diritti riconosciuti al singolo come membro della famiglia comprendono anche i diritti successori e, pertanto, fatta salva la preferenza per i membri della famiglia legittima, non vi e' ragione per escludere dalle categorie dei successibili i c.d. cugini naturali. Sicche', in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, il vincolo di consanguineita', che lega i c.d. parenti naturali, deve assurgere ad autonomo titolo di successione (cfr. Corte cost. 12 aprile 1990, n. 184 e Corte cost. 7 novembre 1994, n. 377) e garantire i diritti successori dei figli legittimi nei confronti del figlio naturale (o, viceversa dei figli naturali nei confronti del figlio legittimo) del fratello o sorella del loro genitore (successione tra i c.d. cugini naturali).
P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565, del codice civile, in relazione agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei figli legittimi al figlio naturale o del fratello o sorella del loro genitore; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 1999. Il presidente e relatore: Durante 00C0109