N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2000

                                 N. 51
  Ordinanza  emessa  il 13 gennaio 2000 dal tribunale militare di Roma
 nel procedimento penale a carico di Pisu Fabio
 Reati militari - Furto militare -  Reato  punibile  a  querela  della
    persona  offesa  -  Mancata previsione - Disparita' di trattamento
    rispetto a quanto previsto per l'analogo  reato  comune.    Codice
    penale militare di pace, art. 230, comma 1.
  Costituzione, art. 3.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                          Il TRIBUNALE MILITARE
   Nel  procedimento  penale  a  carico  Pisu Fabio nato a Moncalieri,
 (Torino) il 1 febbraio 1968, imputato del  reato  di  furto  militare
 aggravato  (artt.  47,  n.  2,  e  230, comma 1, c.p.m.p.) perche' in
 servizio presso il posto fisso Carabinieri di Prato Smeraldo in Roma,
 si impossessava della somma di lire 20.000  (ventimila)  sottraendola
 dal  portafoglio del carabiniere aus. Mancini Paolo al fine di trarne
 profitto.
   Ha  pronunciato  la   seguente   ordinanza   sulla   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  230,  comma  1  c.p.m.p.  in
 relazione all'art.  3 della Costituzione laddove non si  prevede  che
 il  delitto  sia  punibile  a querela della persona offesa, salvo che
 ricorra una o piu' delle circostanze di cui  agli  artt.  61,  n.  7,
 c.p., e 231, c.p.m.p.
                             O s s e r v a
   L'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 "delega al Governo per
 la  depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
 tributario" ha modificato, tra l'altro, l'art. 624 c.p.  prevedendone
 la perseguibilita' a querela di parte.
   Si e' in tal modo realizzata una disparita' di trattamento rispetto
 all'ipotesi di reato di furto militare (art. 230, comma 1, c.p.m.p.),
 a  seconda  che  gli  imputati,  i quali hanno realizzato la medesima
 condotta criminosa, siano militari in servizio alle armi ovvero siano
 soggetti privi di tale qualita'.
   Tra le due fattispecie di reato di cui agli artt. 624 c.p., e  230,
 comma  1 c.p.m.p. parrebbe sussistere una sostanziale omogeneita', in
 quanto   esse   prevedono   condotte    criminose    identiche.    Le
 differenziazioni  tra le due ipotesi delittuose non sembrano comunque
 poter giustificare una diversificazione del furto militare rispetto a
 quello preveduto  dalla  legislazione  comune,  in  specie  sotto  un
 profilo  cosi'  rilevante  quale  la  perseguibilita' a querela della
 persona offesa.
   Ne deriva, ad avviso di questo giudice, una indubbia violazione del
 principio  di   eguaglianza,   come   sancito   dall'art.   3   della
 Costituzione,  tanto  piu'  evidente  ove si consideri che l'estraneo
 alle  Forze  Armate,  il  quale  concorra  con  un   militare   nella
 consumazione  del  reato  ex  art.  230,  comma  1 c.p.m.p., dovrebbe
 rispondere di tale ipotesi delittuosa procedibile d'ufficio,  laddove
 lo  stesso  soggetto,  ove  commetta  il reato previsto dall'art. 624
 c.p., sarebbe perseguibile solo a querela della  persona  offesa.  La
 questione appare inoltre rilevante atteso che essa, ove accolta dalla
 Corte  costituzionale,  porterebbe  questo  tribunale ad emettere una
 sentenza di proscioglimento  ex  art.  529  c.p.p.  per  mancanza  di
 condizione di procedibilita' dell'azione penale.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 230, comma 1 c.p.m.p. in relazione  all'art.
 3  della  Carta Costituzionale, nella parte in cui non prevede che il
 delitto sia punibile  a  querela  della  persona  offesa,  salvo  che
 ricorra  una  o  piu'  delle  circostanze di cui agli artt. 61, n. 7,
 c.p., e 231 c.p.m.p.;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere.
     Roma, addi' 13 gennaio 2000.
                        Il presidente: Quistelli
                                          Il giudice estensore: Lepore
 00C0110