N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2000
N. 51 Ordinanza emessa il 13 gennaio 2000 dal tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Pisu Fabio Reati militari - Furto militare - Reato punibile a querela della persona offesa - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per l'analogo reato comune. Codice penale militare di pace, art. 230, comma 1. Costituzione, art. 3.(GU n.9 del 23-2-2000 )
Il TRIBUNALE MILITARE Nel procedimento penale a carico Pisu Fabio nato a Moncalieri, (Torino) il 1 febbraio 1968, imputato del reato di furto militare aggravato (artt. 47, n. 2, e 230, comma 1, c.p.m.p.) perche' in servizio presso il posto fisso Carabinieri di Prato Smeraldo in Roma, si impossessava della somma di lire 20.000 (ventimila) sottraendola dal portafoglio del carabiniere aus. Mancini Paolo al fine di trarne profitto. Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, comma 1 c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove non si prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7, c.p., e 231, c.p.m.p. O s s e r v a L'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 "delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario" ha modificato, tra l'altro, l'art. 624 c.p. prevedendone la perseguibilita' a querela di parte. Si e' in tal modo realizzata una disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di reato di furto militare (art. 230, comma 1, c.p.m.p.), a seconda che gli imputati, i quali hanno realizzato la medesima condotta criminosa, siano militari in servizio alle armi ovvero siano soggetti privi di tale qualita'. Tra le due fattispecie di reato di cui agli artt. 624 c.p., e 230, comma 1 c.p.m.p. parrebbe sussistere una sostanziale omogeneita', in quanto esse prevedono condotte criminose identiche. Le differenziazioni tra le due ipotesi delittuose non sembrano comunque poter giustificare una diversificazione del furto militare rispetto a quello preveduto dalla legislazione comune, in specie sotto un profilo cosi' rilevante quale la perseguibilita' a querela della persona offesa. Ne deriva, ad avviso di questo giudice, una indubbia violazione del principio di eguaglianza, come sancito dall'art. 3 della Costituzione, tanto piu' evidente ove si consideri che l'estraneo alle Forze Armate, il quale concorra con un militare nella consumazione del reato ex art. 230, comma 1 c.p.m.p., dovrebbe rispondere di tale ipotesi delittuosa procedibile d'ufficio, laddove lo stesso soggetto, ove commetta il reato previsto dall'art. 624 c.p., sarebbe perseguibile solo a querela della persona offesa. La questione appare inoltre rilevante atteso che essa, ove accolta dalla Corte costituzionale, porterebbe questo tribunale ad emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 529 c.p.p. per mancanza di condizione di procedibilita' dell'azione penale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 230, comma 1 c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale, nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7, c.p., e 231 c.p.m.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Roma, addi' 13 gennaio 2000. Il presidente: Quistelli Il giudice estensore: Lepore 00C0110