N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1999
N. 52 Ordinanza emessa il 1 dicembre 1999 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Waldner Mathilde e Ministero delle finanze ed altro Successione ereditaria - Successione legittima - Parenti naturali entro il sesto grado (nella specie, cugino di quinto grado) - Successione in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di tutela della filiazione naturale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 7/1963, 55/1979 e 184/1990. Cod. civ., art. 565. Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma.(GU n.9 del 23-2-2000 )
LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4054/1996 del ruolo generale contenzioso, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 novembre 1999 e vertente, tra Waldner Mathilde, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 71, presso l'avv. Pier Paolo Bianchi che la rappresenta e difende unitamente al prof. Cesare Massimo Bianca, per procura in atti, appellante, e il Ministero delle finanze, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per mandato ex lege, appellato, nonche' Gentile Orazio, avvocato, quale curatore dell'eredita' giacente di Flora Gertraud Paulina, domiciliato in Roma, piazza Pio XI n. 62, difeso da se' medesimo, appellato ed avente per oggetto: accertamento della qualita' di successibile ex lege e chiusura dell'eredita' giacente. Rilevato in fatto Con citazione rispettivamente del 22 dicembre 1992 e del 4 gennaio 1993 Waldner Mathilde, residente a Malles Venosta (Bolzano), conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Roma, il Ministero delle finanze e l'avvocato Gentile Orazio nominato il 27 gennaio 1990 dal pretore di Roma curatore dell'eredita' giacente di Flora Gertraud Paulina (o Gertrude) morta il 20 settembre 1989 priva di discendenti e di ascendenti. E cio' per ottenere la chiusura dell'eredita' giacente medesima - chiusura rifiutata dallo stesso pretore romano atteso il vincolo non familiare-legittimo ma solo naturale con la defunta - previo accertamento giudiziale della propria qualita' di successibile ex lege: invero, essa Waldner aveva provveduto ad accettare l'eredita' di Flora Gertrude ritenendosi erede legittima per essere parente naturale collaterale di quinto grado della defunta (essendo figlia di Waldner Ignazio la cui madre, Flora Mathilde, era sorella di Flora Friderika a sua volta madre nubile della de cuius Flora Gertrude). Instauratosi il contraddittorio sia con il Ministero (essendo lo Stato successore ex-lege ai sensi dell'art. 586 c.c. ed in mancanza di altri successibili) e sia con il curatore, dell'eredita' giacente, entrambi chiedevano il rigetto della domanda per essere la attrice, parente solo "naturale" (o non legittima) di quinto grado della defunta e, quindi, esclusa dalla successione ex lege ai sensi dell'art. 565 c.c.. Dopo l'opportuna istruzione probatoria, il tribunale rigettava la domanda attrice. Ritenevano in sostanza i primi giudici - anche sulla scorta dei principi affermati in materia dalla Corte costitituzionale tra i quali quello del bilanciamento dei vari interessi la cui soluzione era riservata alla discrezionalita' del legislatore - che avendo la Waldner una parentela collaterale solo naturale con la defunta e non legittima (fondata cioe' sul matrimonio ex art. 29 Cost.), la stessa attrice non poteva rientrare tra i successibili ex lege quali indicati dall'art. 565 c.c.. A seguito del rigetto della domanda attrice, cosi' pronunciato dal tribunale di Roma con sentenza n. 14079 del 2 ottobre 1996, Waldner Mathilde faceva seguire tempestivo appello questa Corte con citazione notificata il 21 dicembre 1996 in cui prospettava l'erronea valutazione dei primi giudici per due ordini di considerazioni attinenti: l'una alla presenza di una norma codicistica (art. 74 c.c.) sulla identificazione della parentela come legame di sangue in relazione ad uno stipite in comune; e, l'altra, alla opportunita' di rimettere alla Corte delle leggi la questione della conformita' o meno alla Costituzione della mancata previsione, nell'art. 565 c.c. dei parenti naturali (fino al sesto grado) come successibili ex lege a preferenza dello Stato. Si costituivano nuovamente il Ministero delle finanze e il curatore dell'eredita' giacente contestando i motivi di impugnazione e sostenendo la sostanziale correttezza della sentenza dei primi giudici di cui chiedevano la conferma. Senza ulteriore istruzione probatoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 24 novembre 1999. Ritiene in diritto Pregiudiziale ad ogni altra, dovendosi fare applicazione dell'art. 565 c.c. nel caso in esame, e' la questione della legittimita' costituzionale di tale norma in relazione agli artt. 3, 29/1 e 30/1 della Carta fondamentale nella parte in cui non e' previsto che, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, l'eredita' sia devoluta ai parenti naturali entro il sesto grado. Tale questione, sollevata dalla appellante Waldner (cugina di secondo grado della defunta e quindi parente di quinto grado della medesima), non solo e' rilevante in quanto concerne la portata della citata norma civilistica da applicare al caso in esame (ai fini dell'accertamento della qualita' di successibile in capo alla Waldner), ma e' anche non manifestamente infondata per le medesime considerazioni che hanno indotto la Corte delle leggi a dichiarare la illegittimita' costituzionale (in quanto contrario all'art. 30 Cost.) dello stesso art. 565 c.c. con riferimento alla esclusione dei fratelli o sorelle naturali del de cuius dalle categorie di successibili ivi previste. Ed invero la Corte costituzionale (v. sentenze n. 7 del 1963 e n. 55 del 1979) da tempo ha ritenuto che il terzo comma dell'art. 30 della Costituzione esprimesse inequivocamente una valutazione dell'ordinamento giuridico a favore della filiazione naturale onde eliminare le posizioni anche socialmente inferiori dei figli c.d. illegittimi compatibilmente con i diritti della famiglia legittima fondata sul matrimonio. La stessa Corte, ha poi affermato che la discrezionalita' del legislatore nella determinazione della rilevanza giuridica della parentela naturale non e' assoluta ma, al contrario, incontra precisi limiti quali desumibili dal citato art. 30/3 della Costituzione coordinato con il principio di ragionevolezza ricavabile dall'art. 3 Cost.. In particolare (v. sent. n. 184 del 1990), e' stato enunciato che il sistema delle successioni per causa di morte ha conosciuto e conosce diritti successori direttamente collegati al solo fatto naturale della consanguineita' e in deroga alla regola della successione familiare: in tal modo, in mancanza di successibili per diritto, di coniugio o di parentela legittima, non poteva non essere, riconosciuto ai fratelli e sorelle naturali un titolo di successione ereditari a con precedenza sulla successione dello Stato. Orbene, ritiene questa Corte territoriale, che, per le stesse ragioni, possa essere messa in dubbio la legittimita' costituzionale della regola del codice civile (art. 565 c.c.) che - come nel caso di specie - esclude dai successibili i parenti naturali entro il quinto grado pur quando, mancando altri successibili, la loro successione non entra in conflitto con la successione familiare ne' con l'interesse dello Stato. Da un lato, infatti, per quanto sopra detto, la mancanza di altri parenti legittimi successibili (entro il sesto grado: art. 572 c.c.) renderebbe costituzionalmente esigibile la tutela di diritti successori (sempre entro detto sesto grado) dei parenti naturali, legati cioe' dal vincolo di consanguineita' ad uno stipite comune (nella specie, il bisnonno materno legittimo della attrice era anche il nonno paterno naturale della defunta); dall'altro, e per quanto attiene alla successione dello Stato, occorre considerare - come precisato dalla stessa Corte costituzionale - che la successione del medesimo ex art. 586 c.c. non tutela un suo specifico interesse patrimoniale ma semplicemente l'interesse pubblico alla conservazione dei beni del defunto ed alla continuita' dei rapporti giuridici che a questi facevano capo, quando manchino le persone legittimate a raccoglierne l'eredita'. Sotto un ultimo profilo, infine, ed a tutto, concedere, la regola del codice civile sin qui esaminata che non include il diritto di succedere ai parenti naturali in mancanza di altri successibili, appare come tale porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto lesiva all'evidenza della pari dignita' sociale oggi sicuramente intercorrente tra parenti legittimi e parenti naturali di pari grado (lesivita' derivante dall'essere riservata ai primi e non pure i secondi la successione sino al sesto grado ex art. 572 c.c.).
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 del codice civile, in relazione agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione dei parenti naturali sino al sesto grado; Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 1999. Il presidente: Durante 00C0111