N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 1999

                                 N. 54
  Ordinanza  emessa  il 25 settembre 1999 dalla Commissione tributaria
 provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da  ENEL  S.p.a.  contro
 I.P.E. S.r.l.
 Imposte  e  tasse  in  genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e
    delle aree pubbliche di pertinenza dei  comuni  e  delle  province
    (T.O.S.A.P.)    -  Criteri  di  determinazione  della tassa per le
    occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo  stradale  con  cavi,
    condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi
    fissati  dalla legge delega n. 421/1992.  D.Lgs. 15 novembre 1993,
    n. 507, art. 47 commi 1 e 2.
  Costituzione, art. 76, primo  comma,  in  relazione  alla  legge  23
    ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4, lettera b), parte prima.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 942/96 depositato il
 4  giugno  1996,  avverso  avv.  di accert. - TOSAP 95, contro I.P.E.
 S.r.l. Concessionaria per il Servizio riscossione tributi del  comune
 di  S. Antioco con sede in via Barletta n. 73 - Margherita di Savoia,
 proposto da ENEL S.p.a., con nota deposito documenti  per  l'ufficio,
 residente  a Cagliari in piazza Deffenu n. 1, rappresentato da Meloni
 Vito, residente a Cagliari in piazza Deffenu n.  1,  in  qualita'  di
 procuratore;
                           Premesso in fatto
 Con   ricorso  notificato  il  28  maggio  1996  e  depositato  nella
 segreteria di questa Commissione provinciale il 4 giugno  successivo,
 l'ENEL  S.p.a.  -  sede  secondaria di Cagliari, impugno' l'avviso di
 accertamento d'ufficio, notificato il 14  giugno  1996,  con  cui  la
 I.P.E.  S.r.l.,  concessionaria  del Servizio riscossione tributi del
 comune di Sant'Antioco, aveva accertato, a carico dell'ENEL, la tassa
 per l'occupazione  degli  spazi  ed  aree  pubbliche  del  comune  di
 Sant'Antioco,   relativa   all'anno   1995,   determinandola   in  L.
 20.900.000, oltre la soprattassa, gli interessi moratori e  le  spese
 di   notifica,   per   un   totale   di   L.   35.754.000,  al  netto
 dell'arrotondamento e dell'importo gia' versato  allo  stesso  titolo
 pari  a  L. 5.350.000.  Dedusse a sostegno del ricorso, che gli artt.
 46 e 47, commi 1 e 2, del  d.lgs.  15  novembre  1993,  n.  507,  che
 determinano   i   criteri   per   l'applicazione   della  tassa,  per
 l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con  condutture,  cavi  in
 genere   ed   altri   manufatti   destinati   all'esercizio  ed  alla
 manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, sulla cui
 base la I.P.E. aveva accertato la  tassa  di  cui  si  tratta,  erano
 costituzionalmente  illegittimi  per  violazione dell'art.   76 della
 Costituzione poiche' la legge 23 ottobre 1992, n. 421, art.  4, comma
 4, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare  uno  o
 piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei
 tributi  degli  enti  locali,  con  effetto dal 1 gennaio 1994, aveva
 stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi
 ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle  province  dovesse
 avvenire  in  modo  da  realizzare  una  piu' adeguata rispondenza al
 beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione  dei  comuni
 in  non  piu'  di  cinque  classi  ed in modo che, per le occupazioni
 permanenti,  le  variazioni  in  aumento  non  potessero  superare il
 cinquanta per cento  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente,
 mentre  invece  le  norme delegate non avevano rispettato i criteri e
 principi  direttivi  in  quanto,  con   particolare   riguardo   alle
 occupazioni  permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima
 della tassazione in modo identico per tutti i comuni e  le  province,
 senza  tenere  conto  del  diverso beneficio economico che le aziende
 erogatrici di servizi pubblici potevano realizzare in una zona urbana
 densamente popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o  montani
 con  pochissime  e  modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo
 territorio, non avevano diviso i  comuni  in  classi  e  non  avevano
 rispettato  l'aumento  massimo della tassazione del 50% rispetto alle
 misure vigenti alla  data  del  31  dicembre  1993,  posto  che,  con
 riguardo,  ad  esempio,  al  comune  di  Sant'Antioco  la  tassa  era
 aumentata per l'ENEL di ben sei volte rispetto  a  quella  del  1993,
 senza   che   l'aumento  potesse  trovare  giustificazione  in  nuove
 occupazioni  realizzate  nel  1994.    L'ENEL  eccepi'   inoltre   la
 illegittimita'  del  criterio  di  tassazione  adottato dal comune di
 Sant'Antioco con apposita deliberazione del  consiglio  comunale,  in
 data  29  giugno  1995, in esecuzione dell'art.  40 del d.lgs. n. 507
 del 1993, per violazione della legge-delega del 23  aprile  1992,  n.
 421,   e  chiese  quindi,  comunque,  la  disapplicazione  del  detto
 regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n.  546 del  31
 dicembre   1992,   con  conseguente  declaratoria  di  illegittimita'
 dell'accertamento  ed  annullamento  dello  stesso  da  parte   della
 Commissione tributaria  provinciale.  La I.P.E. deposito' l'11 luglio
 1996  le proprie controdeduzioni, peraltro sottoscritte personalmente
 dal suo presidente,  senza  munirsi  dell'assistenza  tecnica  di  un
 difensore  abilitato,  pur  trattandosi di controversia di gran lunga
 superiore  al  valore  di  L.  5.000.000  di  imposta,  per  cui   la
 costituzione  in  giudizio fu ritenuta non valida (art. 12 del d.lgs.
 546 del 1992).   Con ordinanza 9  novembre  1995  questa  commissione
 dichiaro'  rilevante  e  non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs.  15
 novembre  1993,  n.  507,  per  violazione dell'art. 76, primo comma,
 della Costituzione, con  riferimento  alla  legge-delega  23  ottobre
 1992,  n.  421,  art. 4, comma 4, e dispose quindi la sospensione del
 giudizio  in  corso  e  la  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.      Questa   commissione,   in   proposito,  rilevo'
 testualmente:  "La   questione   di   illegittimita'   costituzionale
 sollevata  dall'ENEL  e'  rilevante  nella  causa  di  cui si tratta.
 Infatti, se  venisse  accolta,  determinerebbe  il  venire  meno  dei
 criteri  di  tassazione  delle  occupazioni  del  soprassuolo  e  del
 sottosuolo  con  linee  elettriche,  nella  specie  applicati   dalla
 societa'  concessionaria  per  il servizio di riscossione dei tributi
 del  comune   di   Sant'Antioco,   con   conseguente   illegittimita'
 dell'accertamento  impugnato,  che  dovrebbe  essere  annullato.   La
 questione resta rilevante, nonostante le conclusioni formulate in via
 principale dall'ENEL in ordine alla richiesta di disapplicazione  del
 regolamento  per  la determinazione della tassa per la occupazione di
 spazi ed aree pubbliche approvato dal comune di Sant'Antioco, poiche'
 questa commissione non potrebbe disapplicare in  via  incidentale  il
 regolamento  di  cui  si tratta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, delle
 disposizioni sul processo tributario di cui  al  d.lgs.  n.  546  del
 1992,  in  tal  modo  facendo  venire meno la disposizione secondaria
 applicata in sede di accertamento, posto che tale regolamento -  come
 e'  pacifico  in causa - e' conforme alla legge delegata e cioe' alla
 norma primaria da cui trae fonte ed origine.    E'  invece  la  norma
 primaria   e   cioe'  la  legge  delegata  ad  essere  sospettata  di
 illegittimita' costituzionale, per cui  e'  questa  che  deve  essere
 valutata  con  riferimento  alla  conformita' alla costituzione.   In
 sostanza, poiche' si tratta di applicare  una  norma  avente  la  sua
 fonte  in  un  atto  con  valore  di  legge, il giudice deve valutare
 anzitutto la conformita' della norma primaria  alla  Costituzione  e,
 sorgendo  il dubbio ragionevole circa tale conformita', rimettere gli
 atti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost., mentre non  gli  e'
 consentito  di  decidere incidentalmente la questione di legittimita'
 costituzionale  attraverso  la   disapplicazione   del   regolamento,
 lasciando  in  vita  la norma primaria ritenuta incostituzionale.  La
 questione e' altresi', ad avviso di  questa  Commissione  tributaria,
 non  manifestamente  infondata.   Il legislatore delegato, al fine di
 rideterminare le tariffe alla c.d. TOSAP, doveva nella specie operare
 secondo le linee  direttive  fissate  dall'art.  4,  comma  4,  della
 legge-delega  n.  421 del 1992, che si articolavano in quattro punti,
 di cui interessano in modo particolare i  primi  due  e  cioe':    1)
 rideterminazione   delle   tariffe  al  fine  di  una  piu'  adeguata
 rispondenza al beneficio economico ritraibile  nonche'  in  relazione
 alla  ripartizione  dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque classi. Le
 variazioni in aumento, per le  occupazioni  permanenti  non  potranno
 superare   il   50%  delle  misure  di  tassazione  vigente  ...;  2)
 introduzione di forme di determinazione forfettaria della  tassa  per
 le  occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee
 elettriche, cavi, condutture e simili,  tenendo  conto  di  parametri
 significativi.  Orbene, il legislatore delegato, nella formazione del
 d.lgs.  n.    507  del  15  novembre  1993,  ha  ritenuto  di doversi
 conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione
 delle tariffe relative alla occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche
 permanenti  o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e
 del sottosuolo stradale con cavi o conduttore ha ritenuto  di  essere
 completamente  libero  nella  determinazione  della  tassa  di cui si
 tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47,
 che  qui  interessano,  costituendo  la  base  normativa  da  cui  e'
 scaturito  l'accertamento  tributario impugnato, di dividere i comuni
 in classi, di tenere conto del beneficio economico  ritraibile  e  di
 rispettare  il  limite  massimo  della variazione in aumento del 50%,
 rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.  La  circolazione
 25  marzo  1994  della Direzione centrale per la fiscalita' locale ha
 poi dettato, in base alla legge  delegato,  i  criteri  concreti  cui
 dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli
 importi  di cui alle lettere a) e b) dell'art. 47 (da L. 250.000 a L.
 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali e da
 L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro  lineare  o  frazione  per  le
 strade  provinciali) rappresentano non gia' tariffe, bensi' misure di
 tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto 1 del n.  4
 dell'art.  4 della   legge-delega.  Si tratta quindi di verificare se
 il legislatore delegato, nel determinare la tassa per la  occupazione
 del   sottosuolo  o  del  soprassuolo,  laddove  non  ha  sicuramente
 rispettato i criteri di cui al punto 1 appena citato (il  che  e'  un
 dato  sicuro,  posto  che  si  e'  trattenuto  unicamente al criterio
 forfettario  ed  ha  aumentato  la  tassazione  previgente  in   modo
 astronomico,  come  appare  di tutta evidenza attraverso il raffronto
 fra  le  attuali  misure  della  tassa  e  quelle  risultanti   dalla
 precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive
 modifiche,  che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per km), si
 sia posto in contrasto con i criteri della legge-delega e quindi  con
 l'art.  76,  primo  comma,  della Costituzione.   Sul punto non si e'
 formato alcun indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito
 e di legittimita', trattandosi di legge appena entrata  in  vigore  e
 non pare in ogni caso che la norma delegata, stante la sua chiarezza,
 lasci spazio all'interprete.  Ritiene comunque questa commissione che
 la  legge-delega,  fissando i criteri di cui al punto 1, abbia voluto
 fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e
 per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un  ulteriore  criterio
 integrativo  (quello  dei  parametri significativi) per le specifiche
 occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo  con  linee  elettriche.
 Infatti  anche  la  direttiva  di  cui  al punto 3, relativa ai passi
 carrabili, e' integrativa del criterio di cui al punto  1,  tanto  e'
 vero  che il legislatore delegato, per i passi carrabili, ha ritenuto
 applicabile  la  direttiva  generale  di  cui  al  punto  1,  con  la
 integrazione  del  punto  3  (criteri  certi  per  la tassa sui passi
 carrabili).     Sotto  tale   profilo   la   questione   non   appare
 manifestamente  infondata,  il che impone la sospensione del giudizio
 in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".  La
 Corte costituzionale, investita della questione  anche  da  parte  di
 altre commissioni tributarie, con ordinanza n. 120 del 24 marzo 1999,
 riuniti  in  giudizi  e  richiamato  lo  ius  superveniens costituito
 dall'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, che "consente a
 comuni e province per i rapporti non conclusi,  inerenti  alla  tassa
 per  l'occupazione  di  spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
 d.lgs.  15  novembre  1993,  n.  507,  di   disporre,   con   propria
 deliberazione,   anche   con  effetto  retroattivo,  le  agevolazioni
 previste dall'art.  17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
 nonche' determinare criteri e modalita' di definizione agevolata", ha
 restituito gli atti  ai  giudici  rimettenti  per  un  riesame  della
 rilevanza  delle  sollevate  questioni di costituzionalita' alla luce
 della normativa sopravvenuta sui giudizi  davanti  a  loro  pendenti.
 Fissata  una  nuova udienza per la trattazione del ricorso, l'ENEL ha
 depositato in data 3 settembre  1999  un  atto  di  integrazione  dei
 motivi,   con   cui  ha  rilevato  che  il  comune  di  Sant'Antioco,
 appositamente interpellato in ordine alle iniziative intraprese o che
 intendesse intraprendere, in base all'art. 31, comma 27, della  legge
 n. 448/1998, per la definizione agevolata delle controversie inerenti
 ai  rapporti  non  conclusi  relativi  alla  TOSAP, non aveva neppure
 riposto e non risultava avesse assunto  iniziativa  alcuna,  per  cui
 permaneva  la  rilevanza  della  questione.    La  I.P.E.  non  si e'
 costituita neppure in questa fase del giudizio.
                           Osserva in diritto
   La questione di illegittimita' costituzionale  sollevata  dall'ENEL
 resta rilevante nella causa di cui si tratta.
   Infatti,  nonostante  la emanazione di norme legislative statali ed
 in particolare del c.d. collegato alla legge finanziaria  per  l'anno
 1999,  il  comune  di  Sant'Antioco  non  ha  adottato  alcuna  norma
 agevolativa ed anzi non ha neppure risposto, rendendo cosi' chiara la
 mancanza di qualsiasi volonta' di provvedere in proposito.
   E'  evidente  che,  se  nel  frattempo  le disposizioni agevolative
 fossero state emanate e l'ENEL se ne fosse avvalso,  sarebbe  cessata
 la materia del contendere e non vi sarebbe piu' ragione di dedurre la
 illegittimita'  costituzionale  della  norma,  ma poiche' cio' non e'
 avvenuto e d'altronde  la  facolta'  per  i  comuni  di  definire  le
 controversie  mediante  agevolazioni  esisteva  fin dal 1997, essendo
 stata introdotta con la c.d. legge Bassanini-bis,  si  deve  ritenere
 che  il  comune  di Sant'Antioco non si sia avvalso della facolta' di
 determinare  le  agevolazioni,  intendendo  continuare  a  pretendere
 l'intera TOSAP.
   Persiste  quindi la rilevanza della questione in quanto la facolta'
 concessa al comune e' rimasta  lettera  morta,  come  era  d'altronde
 prevedibile,  specie  per  gli  enti  locali in piu' gravi situazioni
 finanziarie, trattandosi di mera facolta' e non di un obbligo.
   Quanto alla non  manifesta  infondatezza  della  questione,  questa
 commissione  si  riporta integralmente alla precedente ordinanza, cui
 intende peraltro aggiungere un nuovo profilo  di  incostituzionalita'
 con  riguardo  alla  tesi  prospettata  da  alcuni  comuni, per cui i
 criteri moderatori di cui al citato art. 4, comma 4, della  legge  di
 delega  non  sarebbero  applicabili  in  relazione  alla posa di reti
 elettriche, telefoniche, ecc., poiche' la specificita' di  tale  tipo
 di  occupazione  avrebbe imposto al legislatore una forma particolare
 di  tassazione  alternativa  a  quella  fondata  sui  principi  della
 rispondenza  al  beneficio  economico  e  della limitazione al 50% in
 relazione all'incremento  delle  tariffe  precedentemente  vigenti  e
 consistente  nella  determinazione  di vere e proprie tariffe diverse
 dalle misure di tassazione previste per le occupazioni  temporanee  o
 permanenti del suolo pubblico.
   Tale  tesi  interpretativa  non  puo'  essere condivisa, poiche' la
 legge-delega e' di assoluta chiarezza nel senso che  la  introduzione
 di  forme  di  determinazione  forfettaria  della  tassa  in  base  a
 parametri significativi per le linee elettriche e simili  costituisce
 un  criterio  aggiuntivo o interpretativo che dir si voglia ma sempre
 nell'ambito e nel rispetto dei principi di carattere generale e delle
 linee di indirizzo in base alle quali il legislatore delegato  doveva
 procedere  alla  revisione  ed  alla  armonizzazione  della tassa per
 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di  pertinenza dei comuni  e
 delle  province  con  riferimento  a  tutti indistintamente i tipi di
 occupazione soggetti alla imposta.
   D'altronde, se si dovesse ritenere che per i casi di determinazione
 forfettaria  della  tassa  il  legislatore   delegato   fosse   stato
 svincolato  dai  criteri  generali  indicati  nel  n.  1  citato,  si
 giungerebbe alla conseguenza di ritenere che per le reti  elettriche,
 telefoniche,  ecc.,  si  sia trattato non gia' di una revisione della
 disciplina della tassa, secondo l'intento del legislatore, bensi'  di
 un  vero  e  proprio  sconvolgimento  di  essa,  con  attribuzione al
 legislatore  delegato  del   potere   di   regolarsi   con   assoluta
 discrezionalita', introducendo una disciplina anche del tutto diversa
 da  quella  precedente  e  tale  da  comportare  aumenti arbitrari ed
 ingiustificabili del prelievo fiscale.
   Il  che determinerebbe la incostituzionalita' della legge di delega
 23 dicembre 1992, n. 412, e del conseguente d.lgs. 15 novembre  1993,
 n.  507, per contrasto con il combinato disposto degli artt. 76, 23 e
 53 della  Costituzione, considerata la palese indeterminatezza  della
 misura  della  tassa  da  applicare  in materia coperta da riserva di
 legge.
   Una volta svincolata la rideterminazione  forfettaria  della  tassa
 dai  vincoli di cui al punto 1, lettera b), del comma 4, risulterebbe
 infatti  estremamente  generico  ed  indeterminato  il  criterio   di
 commisurazione  della  tassa  a  "parametri  significativi",  con  la
 conseguenza  di  attribuire   una   eccessiva   discrezionalita'   al
 legislatore  delegato,  che,  oltre  a  contrastare  con il principio
 informatore   dell'istituto    costituzionale    della    delegazione
 legislativa, non rispetterebbe neppure la finalita' ispiratrice della
 legge-delega,   che   era  quella  di  ottenere  la  revisione  e  la
 armonizzazione dei tributi locali vigenti. Circostanza,  questa,  che
 imporrebbe   una  interpretazione  della  legge  di  delega  tale  da
 ricondurla  nell'ambito  dei   principi   costituzionali,   dovendosi
 ritenere,   in   base   a  principi  dottrinari  e  giurisprudenziali
 consolidati che, anche  qualora  siano  astrattamente  possibili  due
 interpretazioni  della  stessa  norma,  debba  essere  scelta  quella
 interpretazione che e' rispondente al dettato costituzionale.
   La questione  come  sopra  prospettata  non  appare  in  definitiva
 manifestamente infondata e conserva la sua rilevanza, il che comporta
 sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  tuttora  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
 del d.lgs.  15 novembre 1993, n. 507, per  violazione  dell'art.  76,
 primo  comma, della   Costituzione, con riferimento alla legge-delega
 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, lettera b), punto 1;
   Dispone la sospensione del giudizio  in  corso  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comunicata  al
 Presidente  del  Senato  ed  al Presidente della Camera dei deputati,
 mandando alla segreteria  della  commissione  per  l'adempimento  dei
 suddetti incombenti.
   Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio il 25 settembre
 1999.
                 Il presidente ed estensore: Corradini
 00C0113