N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1999

                                N.  59
  Ordinanza emessa il 23 novembre 1999  dal  tribunale  di  Prato  nel
 procedimento civile vertente tra Magni Ada e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili
    -   Procedimenti   giurisdizionali   ed  esecutivi  relativi  alla
    concessione di dette provvidenze -  Legittimazione  passiva  delle
    regioni  per  le  provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in
    tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n.
    59/1997, che prevede  il  trasferimento  di  funzioni  statali  in
    materia  di  previdenza  e  assistenza sociale alle regioni e agli
    enti locali, in considerazione della natura  di  ente  parastatale
    strumentale  dell'INPS  e,  pertanto,  in alcun modo riconducibile
    nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega.  D.Lgs.  31
    marzo  1998,  n.  112,  art. 130, in relazione alla legge 15 marzo
    1997, n. 59.
  Costituzione, art. 77.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                               IL TRIBUNALE
   A scioglimento della riserva assunta  all'udienza  del  27  ottobre
 1999  nel  procedimento  n.  1397/98  r.g.  promosso  da  Magni  Ada,
 rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Maggini del Foro di Firenze,
 domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Meucci,  con  studio
 in   Prato,   viale   Della   Repubblica  n.  276,  contro  I.N.P.S.,
 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tresca,  e  domiciliato  in
 Prato, via Lepanto n.  23, osserva e decide quanto segue.
                            Fatto e diritto
   1.  -  Con ricorso depositato in cancelleria Ada Magni, premesso di
 essere stata riconosciuta  invalida  al  100%,  e  impossibilitata  a
 deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore in data 18 aprile 1995;
 di  essersi  vista  riconoscere  dalla  Prefettura  il  diritto  alla
 percezione dell'indennita' di accompagnamento con effetto retroattivo
 dal 1 dicembre 1993; di avere percepito in data 28 settembre  1995  i
 ratei  arretrati,  ma  di  non  avere  ricevuto alcunche' a titolo di
 rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti  dal  121  giorno
 dalla  domanda  amministrativa;  di  vantare un credito per interessi
 legali pari a L. 549.151; di ritenere legittimato passivo  l'I.N.P.S.
 ai  sensi  dell'art.  130,  comma  3,  d.lgs. n. 112/1998; tutto cio'
 premesso adiva il giudice del lavoro e della previdenza di Prato  per
 ottenere la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento della somma
 di  L.    549.151,  con  ulteriori  interessi legali dal giorno della
 notifica del ricorso e con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
   Si  costituiva  ritualmente  in  giudizio  l'I.N.P.S.   depositando
 memoria   nella   quale   eccepiva   preliminarmente  l'llegittimita'
 costituzionale dell'art. 130,  d.lgs.  n.  112/1998  per  eccesso  di
 delega,   e   conseguentemente   deduceva   la   propria  carenza  di
 legittimazione passiva.
   Alla prima udienza il giudice autorizzava le parti al  deposito  di
 note  scritte  difensive  in  ordine  alla  prospettata  questione di
 legittimita' costituzionale e rinviava la causa  all'udienza  del  27
 ottobre 1999, ove si riservava.
   2.  - L'I.N.P.S. sostiene che la legge 15 marzo 1997, n. 59, avente
 ad oggetto il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e
 compiti alle  regioni,  alle  province,  ai  comuni,  alle  comunita'
 montane ed agli altri enti locali, (art. 1, commi 1 e 2), non preveda
 la  possibilita',  per  il  Governo,  di  operare un trasferimento di
 competenze ad enti nazionali, quale, l'Istituto convenuto.
   Conseguentemente l'art.  130  del  d.lgs.  n.  112/1998,  il  quale
 trasferisce    la    legittimazione    passiva    nei    procedimenti
 giurisdizionali  ed  esecutivi  relativi   alla   concessione   delle
 prestazioni e dei servizi relativi agli invalidi civili alle regioni,
 (ove  il  procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle
 regioni  stesse),  e  all'I.N.P.S.      negli   altri   casi,   anche
 relativamente  a  provvedimenti  concessori antecedenti al termine di
 centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto),
 sarebbe  illegittimo  per contrasto con l'art.  77 della Costituzione
 nella parte in cui attua un trasferimento di competenze all'I.N.P.S..
   3. - La questione di  legittimita'  non  si  palesa  manifestamente
 infondata.
   Il  d.lgs.  31 marzo 1998, n. 112 e' stato emanato per disciplinare
 il conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  alle  regioni,
 alle  province,  ai  comuni,  alle  comunita' montane o ad altri enti
 locali, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59  (cfr.
 art. 1 d.lgs. n. 112/1998).
   Il  capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, comprendente gli artt.
 da 1 a 10, concerne la delega  al  Governo  di  emanare  uno  o  piu'
 decreti  legislativi  volti  a  conferire  alle  regioni  e agli enti
 locali, ai sensi  degli  artt.  5,  118  e  128  della  Costituzione,
 funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi contenuti
 nella  stessa  legge delega (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 59/1997).
 Viene  poi  spiegato  che  per  "conferimento"  si   deve   intendere
 trasferimento,  delega  o  attribuzioni di funzioni e compiti, mentre
 per "enti locali" si intendono  le  province,  comuni,  le  comunita'
 montane  e  gli altri enti locali (art. 1, comma 1, legge n. 59/1997,
 cosi' come modificato dall'art.  7, legge 15 maggio 1997, n. 127).
   L'art. 130, d.lgs. n. 112/1998, ricompreso nel capo II relativo  ai
 servizi  sociali, ed intitolato "Trasferimenti di competenze relative
 agli invalidi civili", mentre al primo comma prevede che la  funzione
 di  erogazione  di  pensioni,  assegni  e  indennita'  spettanti agli
 invalidi civili e'  trasferita  ad  un  apposito  fondo  di  gestione
 istituito   presso   l'I.N.P.S.,   al  terzo  comma  individua  quali
 legittimati passivi nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi,  o
 le  regioni  (allorche'  la  lite  abbia  ad  oggetto  le provvidenze
 concesse dalle regioni stesse  decorsi  120  giorni  dall'entrata  in
 vigore   del  decreto),  o  l'I.N.P.S.    (negli  altri  casi,  anche
 relativamente a provvedimenti concessori antecedenti).
   Cosi' facendo trasferisce le  competenze  in  materia  di  invalidi
 civili dallo Stato alle regioni e all'I.N.P.S.
   Non  puo'  essere  seriamente  messo  in  dubbio  che l'art. 130 in
 questione abbia inteso effettuare un vero e proprio trasferimento  di
 competenze  e  funzioni  anche  all'I.N.P.S.,  posto che in tal senso
 depone il dato logico e letterale della norma in esame, e comunque il
 successivo  art.  131,  comma  1,  nello  specificare  l'oggetto  del
 conferimento  alle regioni e agli enti locali, testualmente ribadisce
 l'avvenuto  trasferimento  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
 sociale  delle funzioni e compiti amministrativi di cui all'art. 130,
 in contrapposizione a quelli mantenuti allo Stato ai sensi  dell'art.
 129  ("Sono  conferiti  alle  regioni  e  agli  enti  locali tutte le
 funzioni e i  compiti  amministrativi  nella  materia  dei  ''servizi
 sociali'',  salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art.
 129 e quelli trasferiti all'I.N.P.S.  ai sensi dell'art. 130.").
   La legge n. 59/1997, ed in particolare il capo I della  stessa,  (a
 cui  l'art.  1,  d.lgs.  n. 112/1998 espressamente si riferisce), non
 prevede  alcuna  delega  di  compiti  e  funzioni   a   soggettivita'
 giuridiche  diverse dalle regioni e dagli enti locali. Lo stesso art.
 1, legge n. 59/1997, come sopra si e' visto, da'  la  definizione  di
 ente  locale,  specificando che con tale espressione si intendono "le
 province, i comuni e le comunita' montane, e gli altri enti locali".
   L'I.N.P.S. certamente non puo'  rientrare  nella  categoria  "degli
 altri  enti  locali"  posto  che e' per definizione un ente nazionale
 (non a caso  I.N.P.S.  significa  Istituto  nazionale  di  previdenza
 sociale), e che, come e' noto, gli enti nazionali si contrappongono a
 quelli  locali per il fatto di svolgere la loro attivita' su tutto il
 territorio dello Stato, e non su una singola  parte  di  esso  ed  in
 vista di interessi localizzati, come i secondi.
   Dovendo  ulteriormente  catalogare  l'I.N.P.S., potremmo aggiungere
 che questo e' una persona giuridica pubblica non territoriale che pur
 essendo distinta dallo Stato, persegue alcuni fini  di  quest'ultimo,
 nei  contronti del quale si pone come ente strumentale (da qui la sua
 qualificazione   come   ente   parastatale  strumentale).  Questo  lo
 allontana ulteriormente dalla categoria degli enti locali.
   Il prospettato eccesso  di  delega  (in  relazione  alla  legge  n.
 59/1997),  con  conseguente  illegittimita'  costituzionale dell'art.
 130, d.lgs.   per  violazione  dell'art.  77  della  Costituzione  si
 palesa,  quindi,  non  peregrino,  e  meritevole di essere sottoposto
 all'esame del giudice delle leggi.
   4.  -  Ritiene  il  giudicante  che  la   questione,   come   sopra
 prospettata,  non  sia stata in alcun modo modificata dall'entrata in
 vigore dell'art.  37, legge 23 dicembre 1998, n.  448,  il  quale  ha
 solo  disciplinato  la riserva in capo allo Stato delle competenze in
 materia di invalidi civili  non  trasferite  ne'  alla  regione,  ne'
 all'I.N.P.S.,  in  linea  con quanto indicato all'art. 129, lett. n),
 d.lgs. n. 112/1998. Infatti il  disposto  dell'art.  130,  d.lgs.  n.
 112/1998  non  risulta  in alcun modo modificato e/o confermato dalla
 legge finanziaria in esame.
   5. - La questione di legittimita' sopra indicata si palesa altresi'
 rilevante, posto che il giudizio pendente non  puo'  essere  definito
 indipendentemente   dalla   risoluzione   della  stessa  (l'I.N.P.S.,
 deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art.  130,  d.lgs.  n.
 112/1998, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva).
   6.  -  Per  quanto  sopra  considerato, gli atti vanno rimessi alla
 Corte  costituzionale,  essendo  la  questione  di  legittimita'  non
 manifestamente infondata e rilevante.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 130, d.lgs. 31 marzo 1998, n.
 112 per contrasto con l'art. 77 della Costituzione (in relazione alla
 legge 15 marzo 1997, n. 59);
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo  la  notifica  alle  parti  in  causa  e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri. oltre alla comunicazione ai Presidenti  delle
 due Camere del Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Prato, addi' 23 novembre 1999.
                      Il giudice del lavoro: Rizzo
 00C0146