N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1999
N. 59 Ordinanza emessa il 23 novembre 1999 dal tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra Magni Ada e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130, in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59. Costituzione, art. 77.(GU n.9 del 23-2-2000 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 1999 nel procedimento n. 1397/98 r.g. promosso da Magni Ada, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Maggini del Foro di Firenze, domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Meucci, con studio in Prato, viale Della Repubblica n. 276, contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tresca, e domiciliato in Prato, via Lepanto n. 23, osserva e decide quanto segue. Fatto e diritto 1. - Con ricorso depositato in cancelleria Ada Magni, premesso di essere stata riconosciuta invalida al 100%, e impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore in data 18 aprile 1995; di essersi vista riconoscere dalla Prefettura il diritto alla percezione dell'indennita' di accompagnamento con effetto retroattivo dal 1 dicembre 1993; di avere percepito in data 28 settembre 1995 i ratei arretrati, ma di non avere ricevuto alcunche' a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti dal 121 giorno dalla domanda amministrativa; di vantare un credito per interessi legali pari a L. 549.151; di ritenere legittimato passivo l'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 130, comma 3, d.lgs. n. 112/1998; tutto cio' premesso adiva il giudice del lavoro e della previdenza di Prato per ottenere la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento della somma di L. 549.151, con ulteriori interessi legali dal giorno della notifica del ricorso e con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Si costituiva ritualmente in giudizio l'I.N.P.S. depositando memoria nella quale eccepiva preliminarmente l'llegittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. n. 112/1998 per eccesso di delega, e conseguentemente deduceva la propria carenza di legittimazione passiva. Alla prima udienza il giudice autorizzava le parti al deposito di note scritte difensive in ordine alla prospettata questione di legittimita' costituzionale e rinviava la causa all'udienza del 27 ottobre 1999, ove si riservava. 2. - L'I.N.P.S. sostiene che la legge 15 marzo 1997, n. 59, avente ad oggetto il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti locali, (art. 1, commi 1 e 2), non preveda la possibilita', per il Governo, di operare un trasferimento di competenze ad enti nazionali, quale, l'Istituto convenuto. Conseguentemente l'art. 130 del d.lgs. n. 112/1998, il quale trasferisce la legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi relativi agli invalidi civili alle regioni, (ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse), e all'I.N.P.S. negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), sarebbe illegittimo per contrasto con l'art. 77 della Costituzione nella parte in cui attua un trasferimento di competenze all'I.N.P.S.. 3. - La questione di legittimita' non si palesa manifestamente infondata. Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e' stato emanato per disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cfr. art. 1 d.lgs. n. 112/1998). Il capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, comprendente gli artt. da 1 a 10, concerne la delega al Governo di emanare uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi contenuti nella stessa legge delega (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 59/1997). Viene poi spiegato che per "conferimento" si deve intendere trasferimento, delega o attribuzioni di funzioni e compiti, mentre per "enti locali" si intendono le province, comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali (art. 1, comma 1, legge n. 59/1997, cosi' come modificato dall'art. 7, legge 15 maggio 1997, n. 127). L'art. 130, d.lgs. n. 112/1998, ricompreso nel capo II relativo ai servizi sociali, ed intitolato "Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili", mentre al primo comma prevede che la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'I.N.P.S., al terzo comma individua quali legittimati passivi nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, o le regioni (allorche' la lite abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto), o l'I.N.P.S. (negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti). Cosi' facendo trasferisce le competenze in materia di invalidi civili dallo Stato alle regioni e all'I.N.P.S. Non puo' essere seriamente messo in dubbio che l'art. 130 in questione abbia inteso effettuare un vero e proprio trasferimento di competenze e funzioni anche all'I.N.P.S., posto che in tal senso depone il dato logico e letterale della norma in esame, e comunque il successivo art. 131, comma 1, nello specificare l'oggetto del conferimento alle regioni e agli enti locali, testualmente ribadisce l'avvenuto trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle funzioni e compiti amministrativi di cui all'art. 130, in contrapposizione a quelli mantenuti allo Stato ai sensi dell'art. 129 ("Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei ''servizi sociali'', salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art. 129 e quelli trasferiti all'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 130."). La legge n. 59/1997, ed in particolare il capo I della stessa, (a cui l'art. 1, d.lgs. n. 112/1998 espressamente si riferisce), non prevede alcuna delega di compiti e funzioni a soggettivita' giuridiche diverse dalle regioni e dagli enti locali. Lo stesso art. 1, legge n. 59/1997, come sopra si e' visto, da' la definizione di ente locale, specificando che con tale espressione si intendono "le province, i comuni e le comunita' montane, e gli altri enti locali". L'I.N.P.S. certamente non puo' rientrare nella categoria "degli altri enti locali" posto che e' per definizione un ente nazionale (non a caso I.N.P.S. significa Istituto nazionale di previdenza sociale), e che, come e' noto, gli enti nazionali si contrappongono a quelli locali per il fatto di svolgere la loro attivita' su tutto il territorio dello Stato, e non su una singola parte di esso ed in vista di interessi localizzati, come i secondi. Dovendo ulteriormente catalogare l'I.N.P.S., potremmo aggiungere che questo e' una persona giuridica pubblica non territoriale che pur essendo distinta dallo Stato, persegue alcuni fini di quest'ultimo, nei contronti del quale si pone come ente strumentale (da qui la sua qualificazione come ente parastatale strumentale). Questo lo allontana ulteriormente dalla categoria degli enti locali. Il prospettato eccesso di delega (in relazione alla legge n. 59/1997), con conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. per violazione dell'art. 77 della Costituzione si palesa, quindi, non peregrino, e meritevole di essere sottoposto all'esame del giudice delle leggi. 4. - Ritiene il giudicante che la questione, come sopra prospettata, non sia stata in alcun modo modificata dall'entrata in vigore dell'art. 37, legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha solo disciplinato la riserva in capo allo Stato delle competenze in materia di invalidi civili non trasferite ne' alla regione, ne' all'I.N.P.S., in linea con quanto indicato all'art. 129, lett. n), d.lgs. n. 112/1998. Infatti il disposto dell'art. 130, d.lgs. n. 112/1998 non risulta in alcun modo modificato e/o confermato dalla legge finanziaria in esame. 5. - La questione di legittimita' sopra indicata si palesa altresi' rilevante, posto che il giudizio pendente non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa (l'I.N.P.S., deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. n. 112/1998, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva). 6. - Per quanto sopra considerato, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale, essendo la questione di legittimita' non manifestamente infondata e rilevante.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 per contrasto con l'art. 77 della Costituzione (in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59); Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri. oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione. Prato, addi' 23 novembre 1999. Il giudice del lavoro: Rizzo 00C0146