N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1999

                                 N. 60
  Ordinanza  emessa  il  15  ottobre 1999 dal tribunale amministrativo
 regionale della Lombardia sul ricorso proposto da  Salvatore  Antonio
 ed altro contro il Ministero di grazia e giustizia
 Impiego pubblico - Trattamento economico spettante ai primi dirigenti
    ai  sensi  dell'art.  4-bis,  lett.  a)  del    d.l.  n. 356/1987,
    convertito in legge  n.  436/1987  -  Attribuzione,  con  sentenza
    passata  in  giudicato,  a  dipendenti  del  Ministero di Grazia e
    Giustizia diversi da quelli  del  ruolo  ad  esaurimento  e  delle
    qualifiche  dalla  VIII alla IX conseguite con pubblico concorso -
    Previsione, successiva al giudicato, con la  legge  impugnata  del
    divieto   di   corresponsione   di   detto   trattamento   e   del
    riassorbimento  delle  somme  gia'  eventualmente,  a  tal titolo,
    corrisposte - Incidenza sul diritto  di  difesa  e  sul  principio
    della tutela giurisdizionale e dell'intangibilita' del giudicato -
    Indebita  interferenza  sul potere giudiziario.  Legge 27 dicembre
    1997, n. 449, art. 41, comma 5, terzo periodo.
  Costituzione, artt. 24, 103 e 113.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio  del
 giorno  15  ottobre  1999, sul ricorso n. 941/1998 per l'ottemperanza
 della sentenza della stessa sezione n. 1356/1996, proposto dai  sigg.
 Antonio   Salvatore  e  Giacomo  De  Lillo,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv.  Nyranne Moshi ed elettivamente domiciliati presso  il  suo
 studio  in  Milano,  via Besana n. 8, contro il Ministero di grazia e
 giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, non  costituitosi  in
 giudizio;
   Vista  la  sentenza  non  definitiva  n. 772/1998 pronunciata dalla
 medesima sezione per l'ottemperanza alla sopraindicata sentenza;
   Vista la successiva ordinanza n. 29/1998, con la quale si  ordinava
 al  nominato  commissario  ad  acta di riferire i successivi sviluppi
 della questione, al  fine  di  conoscere  la  definitiva  e  motivata
 determinazione  dell'amministrazione in merito al problema, sollevato
 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  di  grazia  e
 giustizia,  circa  la compatibilita' della predetta esecuzione con le
 disposizioni introdotte dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.
 449, e si ordinava all'Avvocatura distrettuale dello Stato di rendere
 il parere chiesto, al riguardo, dalla stessa amministrazione;
   Vista  l'ulteriore  ordinanza  n.  29/1999  con  cui  si   ordinava
 nuovamente   al   nominato  commissario  ad  acta  ed  all'Avvocatura
 distrettuale,  rispettivamente,  di  riferire  gli   sviluppi   della
 questione e di comunicare il richiesto parere;
   Visto  il  parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con
 foglio n. 1356/1996 del 27 luglio 1999 secondo  il  quale  alla  luce
 della  sopravvenuta  normativa  il giudicato formatosi sulla predetta
 sentenza n. 1356/1996, qualora non applicata alla data del 10 gennaio
 1998, non puo' piu' trovare attuazione, dovendo in caso contrario  le
 somme  corrisposte  essere  riassorbite  in  occasione  di successivi
 aumenti retributivi;
   Vista la comunicazione del sopraindicato commissario ad acta  prot.
 n.  024162/5.4  in  data  5  ottobre 1999, con cui si rappresenta che
 l'Amministrazione  penitenziaria,  adeguandosi  al  predetto  parere,
 provvedera'   ad   emettere   provvedimenti  di  non  esecuzione  dei
 precedenti  provvedimenti   di   attribuzione   ai   ricorrenti   del
 trattamento economico di primo dirigente;
   Vista   la   memoria  della  difesa  dei  ricorrenti,  con  cui  si
 riaffermano le proprie ragioni  chiedendo,  in  via  incidentale,  di
 sollevare questione di legittimita' costituzionale della disposizione
 in esame;
   Vista  l'ordinanza in data 8 luglio 1998 con cui il t.a.r. Lazio ha
 dichiarato, per analoga fattispecie, la  rilevanza  e  non  manifesta
 infondatezza della stessa questione di legittimita' costituzionale;
   Udito,  nella  camera di consiglio del 15 ottobre 1999, il relatore
 dott. Raffaello Sestini;
   Uditi altresi' i difensori dei ricorrenti;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti  nel  giudizio  di  ottemperanza indicato in premessa
 sollevano questione di legittimita' costituzionale della sopravvenuta
 disciplina di legge sulla cui base l'amministrazione,  previo  parere
 dell'Avvocatura distrettuale di Stato, ha preannunciato la revoca dei
 provvedimenti  di  attuazione  della  sentenza di questo tribunale n.
 1356/1996, peraltro  finora  non  portati  ad  esecuzione  nonostante
 l'intervenuto  giudicato e la conseguente adozione della sentenza non
 definitiva di ottemperanza n. 772/1998.
                             D i r i t t o
   La mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di  questa
 sezione  n.  1356/1996 dipende dal fatto che l'art. 41 della legge 27
 dicembre  1997,  n.  449,  dopo  avere,  al  comma  4,  disposto  che
 "nell'art.    41-bis del d.l. 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con
 modificazioni, dalla  legge  27  ottobre  1987,  n.  436,  le  parole
 ''impiegati  della carriera direttiva'' si interpretano come riferite
 esclusivamente  al  personale  del  ruolo  ad  esaurimento  e   delle
 qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a
 seguito  di  concorso",  ha previsto, al quinto comma, terzo periodo,
 che "per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui  al
 comma  4,  al  quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia
 stato attribuito il trattamento economico di cui al citato art. 4-bis
 del d.l. n.  436 del 1987, non si fa luogo  alla  corresponsione  del
 relativo  trattamento  e le somme eventualmente gia' corrisposte sono
 riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi".
   La citata disposizione risulta,  pertanto,  rilevante  ai  fini  di
 questo  giudizio,  diretto  proprio  ad  assicurare  l'esecuzione del
 giudicato.  Non puo' altresi' escludersi, a giudizio del collegio, la
 possibile fondatezza della questione  di  costituzionalita'  dedotta,
 con riferimento alla lesione della tutela giurisdizionale dei diritti
 e  degli interessi, nonche' del principio della divisione dei poteri,
 considerato che la disposizione stessa non si limita  a  dettare  una
 regola  astratta cui debba attenersi anche l'esercizio della potesta'
 giurisdizionale, ma esercita una funzione  provvedimentale  concreta,
 volta  ad  incidere  sugli effetti gia' prodotti dall'esercizio della
 funzione  giurisdizionale,  non  gia'  limitando  gli   effetti   del
 giudicato al fine di evitare possibili sperequazioni fra i dipendenti
 (come  riconosciuto al legislatore dalla Corte costituzionale) bensi'
 impedendo in radice qualsiasi effetto al giudicato ormai formatosi.
   Appare quindi necessario rimettere  alla  Corte  costituzionale  la
 valutazione  della  legittimita' costituzionale della disposizione di
 legge in esame, con conseguente sospensione del giudizio.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  riferimento
 agli  artt.  24,  103  e  113  della  Costituzione,  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 41,  comma  5,  terzo  periodo,
 della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, nella parte in cui vieta di
 attribuire il trattamento economico riconosciuto con sentenza passata
 in giudicato;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato
 della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio  del  15  ottobre
 1999.
                        Il presidente: Mariuzzo
                                                  L'estensore: Sestini
 00C0147