N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1997

                                 N. 61
  Ordinanza  emessa  il  1  dicembre 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Verrengia  Marina
 ed altri contro Seconda Universita' degli studi di Napoli ed altri
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della Pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria,  nonche'  dei  principi di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.   Legge 19 novembre 1990,  n.  341,  art.  9,
    comma  4,  modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,
    comma 116.
  Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricarsi nn. 12420, 12421 e
 12443  del  1997  proposti,  rispettivamente,  da  Marina  Verrengia,
 Gennaro  Di  Fuccia  e  Maria  Linda Fiorillo, rappresentati e difesi
 dall'avv. Ciro Centore ed  elettivamente  domiciliati  in  Roma,  via
 Sistina n. 121;
   Contro  la  Seconda  Universita'  degli  studi  di  Napoli (sede di
 Caserta), il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica,  in  persona  dei   rispettivi   legali   rappresentanti
 pro-tempore,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura generale dello
 Stato, ex lege domiciliati  presso  la  medesima  in  Roma,  via  dei
 Portoghesi  n.  12, nonche' sui ricorsi n. 12422/1997 e n. 12444/1997
 proposti  rispettivamente  da  Pierfrancesco  Meccariello   e   Mario
 Pedicini,  rappresentati  e  difesi ed elettivamente domiciliati come
 sopra;
   Contro la Seconda Universita' degli studi di Napoli,  il  Ministero
 dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona   dei   rispettivi    legali    rappresentanti    pro-tempore
 rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nonche'
 sul ricorso n.  12425  del  1997  proposto  da  Raffaele  Sciarrotta,
 rappresentato, difeso e elettivamente domiciliato come sopra;
   Contro  l'Universita'  degli  studi  di  Napoli  "Federico  II", il
 Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 in  persona  dei  rispettivi   legali   rappresentanti   pro-tempore,
 rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nonche'
 sul  ricorso  n.  12447  del  1997  proposto   da   Valeria   Aiello,
 rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come sopra;
   Contro   l'Universita'   degli   studi  di  Bologna,  il  Ministero
 dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
 persona    dei    rispettivi   legali   rappresentanti   pro-tempore,
 rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per
 l'annullamento (ric. 12420, 12421, 12443, 12422 e 12444 del 1997) del
 decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1997)
 con il quale, per l'a.a. 1997/1998, si limitano i posti disponibili a
 livello nazionale per immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina
 e  in  chirurgia  e  li si limitano tra le varie Universita' italiane
 secondo  una  tabella  costituente  parte  integrante  del   decreto,
 unitamente  al  bando  di  concorso  e  di  tutti  gli  atti indicati
 nell'epigrafe dei ricorsi, ivi compreso il d.m.  M.U.R.S.T. 21 luglio
 1997, n. 245, nonche' per l'annullamento (ric.   n.  12425/1997)  del
 d.m.  M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, con il quale per l'a.a. 1997/1998 si
 limitano  i  posti   disponibili   a   livello   nazionale   per   le
 immatricolazioni  ai  corsi  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  (II  Policlinico)  e  li  si  ripartiscono  tra  le   varie
 Universita'  italiane, unitamente al bando di concorso e di tutti gli
 atti  indicati  nell'epigrafe  del  ricorso,  ivi  compreso  il  d.m.
 M.U.R.S.T.  21  luglio 1997, n. 245; nonche' per l'annullamento (ric.
 12447/1997) del decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997 con il  quale,  per
 l'a.a.  1997/1998 si limitano i posti disponibili a livello nazionale
 per  le  immatricolazioni  ai  corsi  di  laurea  in  scienza   della
 comunicazione  (facolta' di lettere e filosofia) e li si ripartiscono
 secondo  una  tabella  costituente  parte  integrante  del   decreto,
 unitamente  al  bando  di  concorso,  e  di  tutti  gli atti indicati
 nell'epigrafe del corso, ivi compreso il d.m. 21 luglio 1997 n. 245;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Nominato relatore per la camera di consiglio del 1 dicembre 1997 il
 consigliere Evasio Speranza;
   Uditi gli avvocati dalle parti come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
 I.  -  Con  i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  impugnano  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in  via  incidentale,  la
 sospensione:  su  tale  richiesta  cautelare la sezione e' chiamata a
 decidere.    Trattasi  di  corsi  per  i   quali   l'amministrazione,
 attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti
 limitazioni nelle iscrizioni (che talora hanno comportato, per alcune
 facolta',  anche  l'assoluta  indisponibilita'  di  posti).   L'agire
 dell'amministrazione - ed in particolare l'impugnato d.m.  21  luglio
 1997,  n.  245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla
 istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento")  -
 trova dichiaratamente supporto normativo nell'art.  9, comma 4, della
 legge  19  novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma
 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto
 emanato dal Ministro  dell'Universita e della ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il potere di determinare la limitazione degli accessi di
 cui trattasi.  Ed invero, l'art. 9, citato,  a  seguito  della  detta
 modifica,  stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere
 del C.U.N., i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 alle  scuole  di  specializzazione  ed ai corsi universitari, anche a
 quelli  per  i  quali  l'atto  emanato  dal  Ministro   preveda   una
 limitazione  delle iscrizioni".  La sezione dubita della legittimita'
 costituzionale della norma; pertanto,  ritiene  di  dover  sollevare,
 anche  d'ufficio  per  i  profili  non  trattati  dai  ricorrenti, la
 relativa questione di costituzionalita', per contrasto col  principio
 della  riserva  di  legge  e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione.  II. - La questione  appare  rilevante  sotto  un
 duplice  profilo.  Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela
 cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla  eventuale
 eliminazione   dalla   realta'   giuridica  della  disposizione  che,
 conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla  stessa
 di  precludere  o  limitare  l'accesso ai corsi universitari: si' che
 viene a configurarsi   un'assoluta priorita' - anche  in  ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione.  E' infatti evidente che la caducazione delle  norme
 che consentono al Ministro dell'Universita' di porre limitazioni alle
 iscrizioni   consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse
 dedotto  in  giudizio  dai  ricorrenti,   consentendo   agli   stessi
 l'iscrizione  al  corso  senza  sottomettersi  a procedure selettive,
 mentre  le  altre  censure  sollevano  questioni  che,  ove  fondate,
 assicurerebbero  un  grado  minore di soddisfazione all'interesse dei
 ricorrenti  e  si  presentano  subordinate  all'esito   eventualmente
 negativo   dell'incidente   di  costituzionalita'.    Dall'altro,  la
 indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella  presente
 fase  cautelare,  atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine
 alla norma precitata, che  costituisce  la  fonte  del  potere  nella
 specie  esercitato  dall'amministrazione,  preclude  al  collegio una
 pronuncia definitiva, sia  pure  in  sede  di  sommaria  delibazione,
 sull'esistenza  o  meno del fumus della pretesa azionata, non potendo
 tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte  sulla
 portata  della  norma  sottoposta al suo esame.   III. - La questione
 appare altresi' non manifestamente infondata.    Ritiene  la  sezione
 che,  in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista,
 in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge,  con
 la   conseguenza   che,   in   mancanza   di  norme  legislative  che
 attribuiscano  all'amministrazione  -  nel  rispetto  dei   caratteri
 costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni
 alle   iscrizioni   ai   corsi,   devono   ritenersi   illegittimi  i
 provvedimenti regolamentari o  di  attuazione  che  tali  limitazioni
 prevedano.    La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva
 relativa di legge costituisce ius receptum nella  giurisprudenza  del
 giudice  amministrativo  (in  tal  senso,  t.a.r.  Lazio, III sez., 3
 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r.  Toscana,  I
 sez.,  24  aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992,
 n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II  sez.,
 21  marzo  1995,  n.  197).   Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma,
 della Costituzione a stabilire espressamente che "la Repubblica detta
 le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni
 ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo  art.
 34,  primo  comma,  che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e
 che ha trovato attuazione,  per  le  Universita',  con  la  legge  11
 dicembre  1969  n.  910).    E  laddove il legislatore ha ritenuto di
 introdurre limitazioni  all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,
 direttamente  (basti  ricordare  l'art.  24,  secondo  comma, legge 7
 febbraio 1958, n. 88 che, in  ordine  all'iscrizione  al  primo  anno
 degli  Istituti  superiori di educazione fisica, prevede un numero di
 posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3,
 legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava  l'accesso  dei  diplomati
 degli Istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici
 dal  1961/1962 al 1964/1965, per un numero predeterminato di posti da
 assegnare mediante concorso per  titoli  ed  esami)  ovvero  mediante
 attribuzione  del  relativo  potere alla p.a.  nell'ambito, peraltro,
 fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad esempio, all'art. 38,
 legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire  l'avvio
 programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione
 universitaria   il  potere  di  determinare,  peraltro  con  espressa
 limitazione temporale - ai primi sei anni successivi  all'attivazione
 di  ciascun  corso  di  laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
 Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per
 una determinata materia non  preclude  al  legislatore  ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti  sottordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.    In  proposito,  e'
 costante  l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che
 non "residui la possibilita' di scelte del  tutto  libere  e  percio'
 eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica amministrazione, ma
 sussistano  nella  previsione   legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986, n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata:  sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70  del  1960;  48  del
 1961;  72  e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e
 139 del 1985).  Se cio' e' vero, la disposizione dell'art.  9,  comma
 4,  legge n.  341 del 1990, come modificata dall'art. 17,  comma 116,
 non sembra esente da precitati profili di  incostituzionalita'.    La
 norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere
 di   determinare   la   limitazione   degli   accessi  all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro  stesso,
 con  l'ausilio  di  altro  organo  dell'amministrazione  (C.U.N.), la
 stessa definizione dei  "criteri  generali  per  la  regolamentazione
 dell'accesso   ...   ai   corsi   universitari".     Sembra  pertanto
 ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva
 relativa di legge; il che sembra comportare altresi'  la  violazione,
 mediante   l'adozione  di  meccanismi  di  produzione  giuridica  non
 conformi al dettato costituzionale, del principio  della  tutela  del
 diritto  allo  studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost.  IV. - Per
 le considerazioni che precedono,  va  conseguentemente  sollevata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4 citato,
 per  contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di
 legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.  Va disposta, pertanto,  la
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale, con conseguente
 sospensione  del giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953,
 n. 87, per  la  pronuncia  sulla  legittimita'  costituzionale  della
 suindicata norma.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge  19  novembre
 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997,  n.  127 in relazione al principio costituzionale della riserva
 di legge nonche' agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  del  1  dicembre
 1997.
                          Il presidente: Cossu
                                                 L'estensore: Speranza
 00C0148