N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 1999
N. 62 Ordinanza emessa il 4 novembre 1999 dalla commissione tributaria regionale di Perugia sul ricorso proposto da Riccetti Maria contro ufficio delle entrate di Perugia Contenzioso tributario - Sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale - Esecuzione in pendenza di appello - Possibilita' di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui e' espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49. Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.9 del 23-2-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 13 settembre 1999, con la quale la sig.ra Riccetti Maria chiedeva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 77/06/999 del 24 febbraio 1999, con cui la commissione tributaria provinciale di Perugia aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. 8407514 - IRPEF 87-88-89-90, contro l'ufficio imposte dirette di Perugia, (ora ufficio entrate di Perugia). La istante, avendo ritualmente e tempestivamente proposto appello alla commissione tributaria regionale avverso la predetta sentenza, ritiene applicabile ex art. 49 d.lgs. n. 546/1992, il disposto dell'art. 283 c.p.c. e poiche' dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un danno grave ed irreparabile chiede al giudice tributario d'appello di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita commissione tributaria regionale di Perugia. All'udienza del 4 novembre 1999 il difensore della contribuente rag. Marco Boschetto, assente il rappresentante dell'ufficio delle entrate di Perugia, (ex Ufficio ii.dd. di Perugia) ribadisce la piena applicabilita' al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c. La commissione osserva quanto segue: prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in via preliminare se l'art. 283 c.p.c possa ritenersi applicabile alle sentenze delle comissioni tributarie provinciali, ai sensi del richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che, in assenza di una disciplina diversa, rende operanti nel processo tributario le disposizioni del c.p.c., cio' che per le impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49. Orbene, secondo questa commissione si dovrebbe pervenire, come recentemente stabilito anche dalla commissione tributaria regionale di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ostandovi due motivi, uno di ordine formale e l'altro di ordine sistematico in quanto: a) ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 546/1992 e' espressamente esclusa l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 337 c.p.c. e quindi anche dalle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 283 c.p.c.; b) ove il legislatore volle, espressamente previde la speciale sospensione per l'atto impugnato di cui all'art. 47 citato d.lgs. laddove nulla e' disposto circa il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione desumere una precisa scelta legislativa volta ad escludere la possibilita' dell'inibitoria in appello. Pur tuttavia la commissione si e' posta il problema di verificare se la disciplina concernente gli effetti delle sentenze delle commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti sospensivi previsti nel processo civile e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi in senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'esclusione di ogni possibilita' di tutela cautelare nei confronti della immediata e completa efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio di legittimita', arrecherebbe una lesione al diritto di difesa, definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario, e del quale, indiscutibilmente l'azione cautelare costituisce una sicura espressione. Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento del contribuente in relazione soltanto alla diversita' della giurisdizione qualora si tratti di processi, aventi ad oggetto imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune matrice di cui all'art. 53 Cost., i quali non siano pero' devoluti alla cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario ex art. 9 c.p.c. si' da ingenerare una palese violazione del principio di uguaglianza in quanto l'azione cautelare in un caso (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre negata, in linea di principio nel processo tributario, o perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio. Il sospetto di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 appare quindi fondato. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, la commissione tributaria regionale di Perugia.
P. Q. M. Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica. Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso a Perugia il 4 novembre 1999 Il presente: Salvi Il relatore: Orzella 00C0149