N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 1999

                                N.  62
  Ordinanza  emessa  il  4  novembre 1999 dalla commissione tributaria
 regionale di Perugia sul ricorso proposto da  Riccetti  Maria  contro
 ufficio delle entrate di Perugia
 Contenzioso  tributario  -  Sentenza di primo grado della commissione
    tributaria provinciale -  Esecuzione  in  pendenza  di  appello  -
    Possibilita'  di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ.
    -  Esclusione  -  Lesione  del  diritto  di  difesa,  di  cui   e'
    espressione  la  tutela  cautelare  -  Violazione del principio di
    eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi in
    materia  tributaria  devoluti  alla  giurisdizione   del   giudice
    ordinario.  D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49.
  Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                   LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 13
 settembre  1999,  con  la quale la sig.ra Riccetti Maria chiedeva, ai
 sensi dell'art.  283  c.p.c.  la  sospensione  dell'esecuzione  della
 sentenza  n.  77/06/999  del 24 febbraio 1999, con cui la commissione
 tributaria provinciale di Perugia aveva  respinto  il  ricorso  della
 contribuente  avverso  la  cartella  di  pagamento n. 8407514 - IRPEF
 87-88-89-90,  contro  l'ufficio  imposte  dirette  di  Perugia,  (ora
 ufficio entrate di Perugia).
   La  istante,  avendo ritualmente e tempestivamente proposto appello
 alla commissione tributaria regionale avverso la  predetta  sentenza,
 ritiene  applicabile  ex  art.  49  d.lgs.  n.  546/1992, il disposto
 dell'art.  283 c.p.c. e poiche' dall'esecuzione della  sentenza  puo'
 derivare  un danno grave ed irreparabile chiede al giudice tributario
 d'appello  di  disporre  che  l'esecuzione  sia  sospesa  sino   alla
 pronuncia della adita commissione tributaria regionale di  Perugia.
   All'udienza  del  4  novembre  1999 il difensore della contribuente
 rag. Marco Boschetto, assente il  rappresentante  dell'ufficio  delle
 entrate di Perugia, (ex Ufficio ii.dd. di Perugia) ribadisce la piena
 applicabilita'   al   processo   tributario   del  rimedio  cautelare
 endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c.
   La commissione osserva quanto segue:
     prima  di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in
 via preliminare se l'art. 283 c.p.c possa ritenersi applicabile  alle
 sentenze  delle  comissioni  tributarie  provinciali,  ai  sensi  del
 richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
 che, in  assenza  di  una  disciplina  diversa,  rende  operanti  nel
 processo  tributario  le  disposizioni  del  c.p.c.,  cio' che per le
 impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49.
   Orbene, secondo questa  commissione  si  dovrebbe  pervenire,  come
 recentemente  stabilito  anche dalla commissione tributaria regionale
 di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione  negativa  e  quindi
 dichiarare  inammissibile  l'istanza  di  sospensione  ostandovi  due
 motivi, uno di ordine formale e  l'altro  di  ordine  sistematico  in
 quanto:
     a)  ai  sensi  dell'art.  49 del d.lgs. 546/1992 e' espressamente
 esclusa l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 337  c.p.c.
 e  quindi  anche  dalle  norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in
 particolare l'art. 283 c.p.c.;
     b) ove il legislatore volle, espressamente  previde  la  speciale
 sospensione  per  l'atto  impugnato  di cui all'art. 47 citato d.lgs.
 laddove nulla e' disposto circa il giudizio di appello, dovendosi  da
 tale  esclusione  desumere  una  precisa  scelta legislativa volta ad
 escludere la possibilita' dell'inibitoria in appello.
   Pur tuttavia la commissione si e' posta il problema  di  verificare
 se  la  disciplina  concernente  gli  effetti  delle  sentenze  delle
 commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle
 che giustificano i provvedimenti  sospensivi  previsti  nel  processo
 civile  e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi in
 senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di  legittimita'
 costituzionale  per  violazione  dell'art.  24  della Costituzione in
 quanto l'esclusione di ogni  possibilita'  di  tutela  cautelare  nei
 confronti  della  immediata  e  completa  efficacia  esecutiva  della
 sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio  di  legittimita',
 arrecherebbe  una  lesione al diritto di difesa, definito inviolabile
 in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche  tributario,
 e  del  quale,  indiscutibilmente  l'azione cautelare costituisce una
 sicura espressione.
   Sussisterebbe inoltre violazione  dell'art.  3  della  Costituzione
 laddove  emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento del
 contribuente   in   relazione   soltanto   alla   diversita'    della
 giurisdizione  qualora  si  tratti  di  processi,  aventi  ad oggetto
 imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune  matrice  di  cui
 all'art.  53  Cost., i quali non siano pero' devoluti alla cognizione
 del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice  ordinario
 ex  art.  9  c.p.c.  si'  da  ingenerare  una  palese  violazione del
 principio di uguaglianza in quanto  l'azione  cautelare  in  un  caso
 (giudice  ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c.
 e sempre negata, in linea di principio  nel  processo  tributario,  o
 perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio.
   Il  sospetto  di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del d.lgs.
 n. 546/1992 appare quindi fondato.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n.
 87, la commissione tributaria regionale di Perugia.
                               P. Q. M.
   Giudica  rilevante  e  non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  47  e  49  del  d.lgs.  n.
 546/1992  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione della
 Repubblica.
   Sospende la presente fase di  giudizio  e  si  riserva  ogni  altra
 pronuncia in rito ed in merito.
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la  presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 nonche'  comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
 Camera dei deputati.
   Cosi' deciso a Perugia il 4 novembre 1999
                           Il presente: Salvi
                                                  Il relatore: Orzella
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