N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1999
N. 65 Ordinanza emessa il 6 dicembre 1999 dal tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra Masciotta Giovanni e Ministero della sanita' Salute (Tutela della) - Trattamenti sanitari - Vaccinazione antiepatite B - Soggetti sottoposti a vaccinazione antiepatite B obbligatoria, in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella specie: persone conviventi con soggetti HBS AG positivi), ma in relazione alla quale l'autorita' sanitaria abbia promosso e diffuso capillarmente la vaccinazione - Indennizzo - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento di soggetti in questione rispetto ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998 - Lesione del diritto inviolabile della salute. Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1. Costituzione, artt. 2, 3 e 32.(GU n.9 del 23-2-2000 )
IL TRIBUNALE Il giudice, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue. Masciotta Giovanni ha convenuto in giudizio il Ministero della sanita' e, premesso di essersi sottoposto a vaccinazione antiepatite B, su raccomandazione dell'autorita' sanitaria, in quanto persona convivente con soggetto HBsAG positivo, ha allegato di aver contratto, a seguito della vaccinazione, un'epatopatia cronica post-epatica ad evoluzione cirrotica; il Masciotta ha dunque chiesto la condanna del Ministero convenuto all'erogazione dell'indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza dell'autorita' sanitaria italiana dall'art. 1.1. legge n. 210/1992, nel testo risultante dopo la sentenza 98/27 della Corte costituzionale, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma citata "(...) nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695 (provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica)". La domanda del ricorrente, tuttavia, non e' allo stato accoglibile. E' pacifico, in primo luogo, che il Masciotta non abbia diritto all'indennizzo in base all'originario testo dell'art. 1.1 legge n. 210/1992, non trattandosi nel caso di specie di vaccinazione obbligatoria (al momento in cui il ricorrente vi si e' sottoposto). Si deve altresi' escludere che la sentenza Corte cost. 98/27 possa essere direttamente richiamata nella fattispecie qui in esame, in quanto la predetta pronuncia concerne un diverso tipo di vaccinazione, e non e' formulata in termini generali, bensi' con specifico riguardo alla vaccinazione antipoliomielitica. E' peraltro pacifico in causa che il ricorrente abbia contratto, a seguito della vaccinazione antiepatite B, una "epatopatia cronica post-epatica ad evoluzione cirrotica, ascrivibile alla TERZA categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834" (v. nota Ministero della sanita' in data 2 settembre 1994 prot. 500/U.S./L. 210/CMO/2310/93 in atti). Per tale motivo, il Ministero della sanita' aveva in un primo tempo riconosciuto al Masciotta l'indennizzo de quo, provvedendo alla materiale erogazione dei ratei bimestrali fino alla fine del novantasette (v. nota Ministero della sanita' in data 9 maggio 1995 prot. 500.U.S./L. 210/2310/93 in atti); il provvedimento di concessione del beneficio e' stato successivamente revocato per "mancanza del requisito di legge dell'obbligatorieta' della vaccinazione" (v. nota Ministero della sanita' in data 6 giugno 1998 prot. DPS/XV/AG3/2310/93AG3/23183 in atti). Poiche' dunque l'unico ostacolo che si frappone tra il ricorrente e l'ottenimento del bene della vita oggetto del ricorso e' costituito proprio dall'attuale formulazione dell'art. 1.1 legge n. 210/1992, e' rilevante la questione di legittimita' costituzionale di tale norma, con riferimento agli artt. 2, 3 comma 1 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo per i soggetti sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria, in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella specie: persone conviventi con soggetti HBsAG positivi) in relazione alla quale l'autorita' sanitaria abbia promosso e diffuso capillarmente la vaccinazione. La questione e' altresi' non manifestamente infondata. Ritiene infatti questo giudice di poter utilizzare, nel caso in esame, le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sent. 98/27 in motivazione, laddove la Corte, dopo aver affermato il principio che (...) non e' lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettivita' stessa sia disposta a condividere, come e' possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative", soggiungeva che "Non vi e' ragione di differenziare, dal punto di vista del principio anzidetto, il caso (...) in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello (...) in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorita' in vista della sua diffusione capillare nella societa'; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria". Le vicende dalle quali e' scaturita la pronuncia della Corte costituzionale (v. ord. pretore Massa 10 ottobre 1996 nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 49/1996; ord. pretore Trento 12 giugno 1997, nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale n. 39/1997) presentano significative analogie con quella per cui e' causa: si trattava infatti di soggetti sottopostisi alla vaccinazione antipoliomielitica in epoca in cui questa non era ancora obbligatoria (cioe' prima dell'entrata in vigore della legge n. 51/1966), ma allorche' comunque la pratica della vaccinazione era incentivata e promossa, sia mediante la previsione di conseguenze discriminatorie nell'accesso alla scuola per i bambini non vaccinati (v. art. 3 comma 1 legge n. 695/1959), sia mediante atti dell'amministrazione sanitaria in tema di approvvigionamento, distribuzione e controllo del vaccino, nonche' di informazione, sollecitazione e responsabilizzazione delle famiglie relativamente ai rischi per la salute individuale e collettiva derivanti dalla mancata vaccinazione dei bambini (v. Corte cost., sent. cit., parte motiva). Anche nel caso qui in esame, risulta che all'epoca in cui il Masciotta si e' sottoposto alla prima somministrazione della vaccinazione antiepatite B (dicembre 1985) la sanita' pubblica stava promuovendo ed incentivando gia' da tempo tale vaccinazione, in particolare nei riguardi di coloro che, come il ricorrente, fossero conviventi con soggetti HBsAG positivi: cfr. circolare Ministero della sanita' n. 2 dell'11 gennaio 1983 "Profilassi immunitaria dell'epatite B", che individua i conviventi di pazienti affetti da epatite B acuta e cronica, cioe' HBsAG positivi, come categoria "a rischio", da sottoporre prioritariamente a censimento e screening per la conseguente vaccinazione antiepatite; circolare Ministero della sanita' n. 39 del 22 aprile 1983 "Approvvigionamento vaccini antiepatite B registrati in ltalia", circa il programma di approvvigionamento del vaccino da parte delle autorita' sanitarie competenti a livello locale in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive; circolari Ministero della sanita' n. 51 del 1 giugno 1983 e n. 9 del 19 marzo 1985 "Programmi di vaccinazione contro l'epatite B", relative ai programmi di vaccinazione ed alle direttive per le autorita' locali; circolare Ministero della sanita' n. 31 del 26 luglio 1985 "Vaccinazione antiepatite B", relativa ad una riunione dei "responsabili che operativamente hanno gestito la campagna vaccinale in ciascuna regione", nota Ministero della sanita' prot. 400.2/41VH/717 in data 23 maggio 1985, concernente l'andamento delle campagne vaccinali contro l'epatite B promosse nel periodo 1983-1985 nelle regioni italiane, tra le quali la Liguria; le circolari regione Liguria prot. 43989 del 1 giugno 1983 e prot. 69225/2235IP del 4 giugno 1985, contenenti disposizioni per le uu.ss.ll. in attuazione delle direttive ministeriali circa la campagna di vaccinazione. Dalla documentazione citata (in atti), nonche' dalle deposizioni dei testi escussi (responsabili dell'ufficio III del Ministero della sanita' e del servizio igiene pubblica e veterinaria della regione Liguria, dirigente medico di primo livello presso l'ufficio igiene pubblica di San Remo), emerge che, su impulso del Ministero della sanita' e della regione Liguria, le autorita' sanitarie locali hanno posto in essere, a partire dal 1983, un'attivita' di promozione e diffusione della vaccinazione antiepatite B nei confronti dei soggetti appartenenti a determinate categorie a rischio, tra cui quella alla quale appartiene il ricorrente. In particolare, le uu.ss.ll. provvedevano a individuare le persone appartenenti alle categorie a rischio, a contattarle, ed a raccomandare loro l'effettuazione della vaccinazione (nel caso che ci occupa, il Masciotta, dopo aver effettuato presso la struttura sanitaria pubblica l'esame di "ricerca markers epatite B" era risultato "da vaccinare"). Da quanto precede, emerge che l'odierno ricorrente si sottopose alla vaccinazione antiepatite B aderendo ad una precisa sollecitazione proveniente dall'autorita' sanitaria, la quale aveva organizzato una campagna di promozione e diffusione della vaccinazione medesima nei riguardi di coloro che, come il ricorrente, fossero conviventi con soggetti HBsAG positivi. Ora, benche' il dispositivo della sentenza 98/27 faccia espresso riferimento alla legge n. 695/1959, si e' gia' osservato che la Corte costituzionale, nella motivazione della sentenza citata, ha comunque attribuito rilievo all'esistenza di una campagna pubblica di sensibilizzazione e persuasione diffusa, realizzata non solo mediante la previsione per legge di conseguenze discriminatorie nell'accesso alla scuola per i bambini non vaccinati (come accadeva, per l'antipolio, con art. 3, primo comma legge n. 695/1959), ma anche mediante atti dell'amministrazione sanitaria in tema di approvvigionamento, distribuzione e controllo del vaccino, nonche' di informazione, sollecitazione e responsabilizzazione delle famiglie relativamente ai rischi per la salute individuale e collettiva derivanti dalla mancata vaccinazione dei bambini: analoghi atti, come sopra rilevato, sono stati compiuti dalla autorita' sanitaria anche nella vicenda per cui e' causa. Va detto, per completezza, che la legge n. 165/1991 ha reso obbligatoria la vaccinazione antiepatite B solo per i nuovi nati, e dunque per le persone nate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, benche' conviventi con soggetti HBsAG positivi (ed e' il caso del ricorrente), la vaccinazione antiepatite B non e' a tutt'oggi obbligatoria (pur essendone prevista l'offerta gratuita: vedi d.m. 3 ottobre 1991, art. 1, lett. a); trattasi tuttavia di circostanza non dirimente, posto che la censura qui mossa all'art. 1.1 legge n. 210/1992 non concerne la mancata previsione dell'efficacia retroattiva della norma, bensi' la mancata previsione, in relazione agli artt. 2, 3 primo comma e 32 Cost., del diritto all'indennizzo per una determinata categoria di soggetti. E' invece manifestamente infondata la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente con riferimento all'art. 1.4 legge n. 210/1992, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; la norma di legge citata prevede il diritto all'indennizzo alle persone che per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, e cio' determinerebbe, secondo il ricorrente, una disparita' di trattamento rispetto al caso del soggetto sottopostosi a vaccinazione non obbligatoria ma promossa dalla autorita' sanitaria nei riguardi di soggetti rientranti in categorie a rischio. Tuttavia, le due situazioni non sono assolutamente assimilabili, posto che nel secondo caso la vaccinazione, benche' "promossa", non e' pero' "necessaria", nel senso che il soggetto che non voglia vaccinarsi non subisce alcuna conseguenza. Lo stesso rilievo va svolto in relazione all'altra ipotesi prevista dall'art. 1.4 legge n. 210/1992, che estende il diritto all'indennizzo al personale ospedialiero a rischio che si sia sottoposto a vaccinazioni anche non obbligatorie: anche in tal caso la radicale differenza rispetto alla situazione per cui e' causa rende impossibile ogni comparazione e dunque manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sotto il profilo della disparita' di trattamento.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1.1. legge n. 210/1992 con riferimento agli artt. 2, 3 primo comma e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo per i soggetti sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella specie: persone conviventi con soggetti HBsAG positivi) in relazione alla quale l'autorita' sanitaria abbia promosso e diffuso capillarmente la vaccinazione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. San Remo addi', 6 dicembre 1999. Il giudice: Piragine 00C0152