N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1999

                                 N. 65
  Ordinanza emessa il 6 dicembre 1999 dal  tribunale  di  Sanremo  nel
 procedimento civile vertente tra Masciotta Giovanni e Ministero della
 sanita'
 Salute   (Tutela   della)   -  Trattamenti  sanitari  -  Vaccinazione
    antiepatite B - Soggetti sottoposti a vaccinazione  antiepatite  B
    obbligatoria,  in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella
    specie: persone conviventi con soggetti HBS AG  positivi),  ma  in
    relazione  alla  quale  l'autorita'  sanitaria  abbia  promosso  e
    diffuso capillarmente  la  vaccinazione  -  Indennizzo  -  Mancata
    previsione  -  Ingiustificato deteriore trattamento di soggetti in
    questione  rispetto  ai   soggetti   sottoposti   a   vaccinazione
    antipoliomielitica  non  obbligatoria,  a  seguito  della sentenza
    della Corte  costituzionale  n.  27/1998  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile della salute.  Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1,
    comma 1.
  Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
(GU n.9 del 23-2-2000 )
                               IL TRIBUNALE
   Il  giudice,  sciogliendo  la  riserva  che precede, osserva quanto
 segue. Masciotta Giovanni ha convenuto in giudizio il Ministero della
 sanita' e, premesso di essersi sottoposto a vaccinazione  antiepatite
 B,  su  raccomandazione  dell'autorita'  sanitaria, in quanto persona
 convivente   con   soggetto  HBsAG  positivo,  ha  allegato  di  aver
 contratto,  a  seguito  della  vaccinazione,  un'epatopatia   cronica
 post-epatica  ad evoluzione cirrotica; il Masciotta ha dunque chiesto
 la condanna del Ministero  convenuto  all'erogazione  dell'indennizzo
 previsto  a  favore  dei  soggetti danneggiati da complicanze di tipo
 irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria per  legge  o  per
 ordinanza  dell'autorita'  sanitaria italiana dall'art. 1.1. legge n.
 210/1992, nel testo risultante dopo la  sentenza  98/27  della  Corte
 costituzionale,   con   cui   e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale della norma citata "(...)   nella  parte  in  cui  non
 prevede  il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di
 coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica  nel
 periodo  di  vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695 (provvedimenti
 per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica)".
   La domanda del ricorrente, tuttavia, non e' allo stato accoglibile.
 E' pacifico, in primo luogo,  che  il  Masciotta  non  abbia  diritto
 all'indennizzo  in  base  all'originario testo dell'art. 1.1 legge n.
 210/1992,  non  trattandosi  nel  caso  di  specie  di   vaccinazione
 obbligatoria (al momento in cui il ricorrente vi si e' sottoposto).
   Si  deve altresi' escludere che la sentenza Corte cost. 98/27 possa
 essere direttamente richiamata nella fattispecie  qui  in  esame,  in
 quanto   la   predetta   pronuncia   concerne   un  diverso  tipo  di
 vaccinazione, e non e' formulata  in  termini  generali,  bensi'  con
 specifico riguardo alla vaccinazione antipoliomielitica.
   E'  peraltro pacifico in causa che il ricorrente abbia contratto, a
 seguito della vaccinazione antiepatite  B,  una  "epatopatia  cronica
 post-epatica   ad   evoluzione   cirrotica,  ascrivibile  alla  TERZA
 categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834"
 (v. nota Ministero della sanita'  in  data  2  settembre  1994  prot.
 500/U.S./L.  210/CMO/2310/93 in atti).
   Per tale motivo, il Ministero della sanita' aveva in un primo tempo
 riconosciuto  al  Masciotta  l'indennizzo  de  quo,  provvedendo alla
 materiale  erogazione  dei  ratei  bimestrali  fino  alla  fine   del
 novantasette  (v.  nota Ministero della sanita' in data 9 maggio 1995
 prot.  500.U.S./L.    210/2310/93  in  atti);  il  provvedimento   di
 concessione  del  beneficio  e'  stato  successivamente  revocato per
 "mancanza  del  requisito   di   legge   dell'obbligatorieta'   della
 vaccinazione"  (v. nota Ministero della sanita' in data 6 giugno 1998
 prot. DPS/XV/AG3/2310/93AG3/23183 in atti).
   Poiche' dunque l'unico ostacolo che si frappone tra il ricorrente e
 l'ottenimento del bene della vita oggetto del ricorso  e'  costituito
 proprio dall'attuale formulazione dell'art. 1.1 legge n. 210/1992, e'
 rilevante  la questione di legittimita' costituzionale di tale norma,
 con riferimento agli artt. 2, 3 comma 1 e 32 Cost.,  nella  parte  in
 cui non prevede il diritto all'indennizzo per i soggetti sottopostisi
 a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria, in quanto appartenenti
 a  categoria a rischio (nella specie: persone conviventi con soggetti
 HBsAG positivi) in relazione alla quale l'autorita'  sanitaria  abbia
 promosso e diffuso capillarmente la vaccinazione.
   La  questione  e'  altresi'  non  manifestamente infondata. Ritiene
 infatti questo giudice di poter utilizzare, nel  caso  in  esame,  le
 argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sent. 98/27 in
 motivazione,  laddove  la Corte, dopo aver affermato il principio che
 (...)  non  e'  lecito,  alla  stregua  degli  artt.  2  e  32 Cost.,
 richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per  un
 interesse  collettivo, senza che la collettivita' stessa sia disposta
 a condividere, come e' possibile, il peso delle eventuali conseguenze
 negative", soggiungeva che "Non vi e' ragione di  differenziare,  dal
 punto  di  vista  del  principio  anzidetto,  il caso (...) in cui il
 trattamento sanitario sia imposto per legge da quello  (...)  in  cui
 esso  sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorita' in
 vista della sua diffusione capillare nella societa'; il caso  in  cui
 si   annulla  la  libera  determinazione  individuale  attraverso  la
 comminazione di una sanzione, da quello in cui  si  fa  appello  alla
 collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria".
   Le  vicende  dalle  quali  e'  scaturita  la  pronuncia della Corte
 costituzionale (v. ord. pretore Massa 10 ottobre 1996 nella  Gazzetta
 Ufficiale,  prima  serie speciale, n. 49/1996; ord. pretore Trento 12
 giugno 1997,  nella  Gazzetta  Ufficiale,  prima  serie  speciale  n.
 39/1997)  presentano  significative  analogie  con  quella per cui e'
 causa: si trattava infatti di soggetti sottopostisi alla vaccinazione
 antipoliomielitica in epoca in cui questa non era ancora obbligatoria
 (cioe' prima dell'entrata in  vigore  della  legge  n.  51/1966),  ma
 allorche'  comunque  la  pratica della vaccinazione era incentivata e
 promossa, sia mediante la previsione di  conseguenze  discriminatorie
 nell'accesso alla scuola per i bambini non vaccinati (v. art. 3 comma
 1   legge   n.  695/1959),  sia  mediante  atti  dell'amministrazione
 sanitaria in tema di approvvigionamento,  distribuzione  e  controllo
 del    vaccino,    nonche'    di   informazione,   sollecitazione   e
 responsabilizzazione delle famiglie relativamente ai  rischi  per  la
 salute  individuale e collettiva derivanti dalla mancata vaccinazione
 dei bambini (v. Corte cost., sent. cit., parte motiva).
   Anche nel caso qui in  esame,  risulta  che  all'epoca  in  cui  il
 Masciotta   si   e'  sottoposto  alla  prima  somministrazione  della
 vaccinazione antiepatite B (dicembre 1985) la sanita' pubblica  stava
 promuovendo  ed  incentivando  gia'  da  tempo  tale vaccinazione, in
 particolare nei riguardi di coloro che, come il  ricorrente,  fossero
 conviventi  con  soggetti  HBsAG positivi:   cfr. circolare Ministero
 della sanita' n.  2  dell'11  gennaio  1983  "Profilassi  immunitaria
 dell'epatite  B",  che  individua i conviventi di pazienti affetti da
 epatite B acuta e cronica, cioe' HBsAG positivi,  come  categoria  "a
 rischio", da sottoporre prioritariamente a censimento e screening per
 la  conseguente  vaccinazione  antiepatite; circolare Ministero della
 sanita'  n.  39  del  22  aprile  1983  "Approvvigionamento   vaccini
 antiepatite   B   registrati   in  ltalia",  circa  il  programma  di
 approvvigionamento del vaccino da  parte  delle  autorita'  sanitarie
 competenti  a  livello locale in materia di profilassi delle malattie
 infettive e diffusive; circolari Ministero della sanita' n. 51 del  1
 giugno  1983  e  n.  9  del  19 marzo 1985 "Programmi di vaccinazione
 contro l'epatite B", relative ai programmi di  vaccinazione  ed  alle
 direttive  per le autorita' locali; circolare Ministero della sanita'
 n. 31 del 26 luglio 1985 "Vaccinazione antiepatite  B",  relativa  ad
 una  riunione  dei  "responsabili che operativamente hanno gestito la
 campagna vaccinale in ciascuna regione", nota Ministero della sanita'
 prot. 400.2/41VH/717 in data 23 maggio 1985, concernente  l'andamento
 delle  campagne  vaccinali  contro  l'epatite  B promosse nel periodo
 1983-1985  nelle  regioni  italiane,  tra  le  quali  la  Liguria; le
 circolari regione Liguria prot. 43989  del  1  giugno  1983  e  prot.
 69225/2235IP  del  4  giugno  1985,  contenenti  disposizioni  per le
 uu.ss.ll.  in  attuazione  delle  direttive  ministeriali  circa   la
 campagna di vaccinazione.
   Dalla  documentazione  citata  (in atti), nonche' dalle deposizioni
 dei testi escussi (responsabili dell'ufficio III del Ministero  della
 sanita'  e  del  servizio igiene pubblica e veterinaria della regione
 Liguria, dirigente medico di primo livello  presso  l'ufficio  igiene
 pubblica  di  San  Remo),  emerge che, su impulso del Ministero della
 sanita' e della regione Liguria, le autorita' sanitarie locali  hanno
 posto  in  essere,  a  partire dal 1983, un'attivita' di promozione e
 diffusione  della  vaccinazione  antiepatite  B  nei  confronti   dei
 soggetti  appartenenti  a  determinate  categorie  a rischio, tra cui
 quella alla  quale  appartiene  il  ricorrente.  In  particolare,  le
 uu.ss.ll.  provvedevano  a  individuare  le persone appartenenti alle
 categorie  a  rischio,  a  contattarle,  ed   a   raccomandare   loro
 l'effettuazione  della  vaccinazione  (nel  caso  che  ci  occupa, il
 Masciotta,  dopo  aver  effettuato  presso  la  struttura   sanitaria
 pubblica  l'esame  di  "ricerca  markers epatite B" era risultato "da
 vaccinare").
   Da quanto precede, emerge che  l'odierno  ricorrente  si  sottopose
 alla   vaccinazione   antiepatite   B   aderendo   ad   una   precisa
 sollecitazione proveniente dall'autorita' sanitaria, la  quale  aveva
 organizzato   una   campagna   di   promozione   e  diffusione  della
 vaccinazione medesima nei riguardi di coloro che, come il ricorrente,
 fossero conviventi con soggetti HBsAG positivi.
   Ora, benche' il dispositivo della sentenza  98/27  faccia  espresso
 riferimento alla legge n. 695/1959, si e' gia' osservato che la Corte
 costituzionale,  nella motivazione della sentenza citata, ha comunque
 attribuito  rilievo  all'esistenza  di  una  campagna   pubblica   di
 sensibilizzazione e persuasione diffusa, realizzata non solo mediante
 la  previsione  per legge di conseguenze discriminatorie nell'accesso
 alla  scuola  per  i  bambini  non  vaccinati  (come  accadeva,   per
 l'antipolio,  con  art.  3,  primo comma legge n. 695/1959), ma anche
 mediante   atti   dell'amministrazione   sanitaria   in    tema    di
 approvvigionamento, distribuzione e controllo del vaccino, nonche' di
 informazione,  sollecitazione  e  responsabilizzazione delle famiglie
 relativamente ai  rischi  per  la  salute  individuale  e  collettiva
 derivanti dalla mancata vaccinazione dei bambini: analoghi atti, come
 sopra  rilevato,  sono stati compiuti dalla autorita' sanitaria anche
 nella vicenda per cui e' causa.
   Va detto, per  completezza,  che  la  legge  n.  165/1991  ha  reso
 obbligatoria  la  vaccinazione antiepatite B solo per i nuovi nati, e
 dunque per le persone nate prima dell'entrata in vigore  della  legge
 stessa, benche' conviventi con soggetti HBsAG positivi (ed e' il caso
 del  ricorrente),  la  vaccinazione  antiepatite B non e' a tutt'oggi
 obbligatoria (pur essendone prevista l'offerta gratuita: vedi d.m.  3
 ottobre  1991, art. 1, lett. a); trattasi tuttavia di circostanza non
 dirimente, posto che la censura  qui  mossa  all'art.  1.1  legge  n.
 210/1992   non   concerne   la   mancata   previsione  dell'efficacia
 retroattiva della norma, bensi' la mancata previsione,  in  relazione
 agli  artt.  2,  3 primo comma e 32 Cost., del diritto all'indennizzo
 per una determinata categoria di soggetti.
   E'    invece    manifestamente    infondata    la    questione   di
 costituzionalita' prospettata dal ricorrente con riferimento all'art.
 1.4 legge n.  210/1992, in relazione agli artt. 2, 3 e 32  Cost.;  la
 norma  di legge citata prevede il diritto all'indennizzo alle persone
 che per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere
 accedere ad uno stato estero si siano sottoposte a vaccinazioni  che,
 pur   non   essendo   obbligatorie,   risultino  necessarie,  e  cio'
 determinerebbe, secondo il ricorrente, una disparita' di  trattamento
 rispetto  al  caso  del  soggetto  sottopostosi  a  vaccinazione  non
 obbligatoria ma promossa dalla autorita' sanitaria  nei  riguardi  di
 soggetti   rientranti  in  categorie  a  rischio.  Tuttavia,  le  due
 situazioni non sono assolutamente assimilabili, posto che nel secondo
 caso la vaccinazione, benche' "promossa", non e' pero'  "necessaria",
 nel  senso  che  il  soggetto  che  non voglia vaccinarsi non subisce
 alcuna conseguenza.
   Lo stesso rilievo va svolto in relazione all'altra ipotesi prevista
 dall'art.  1.4  legge   n.   210/1992,   che   estende   il   diritto
 all'indennizzo  al  personale  ospedialiero  a  rischio  che  si  sia
 sottoposto a vaccinazioni anche non obbligatorie: anche in  tal  caso
 la  radicale  differenza  rispetto  alla  situazione per cui e' causa
 rende impossibile ogni comparazione e dunque manifestamente infondata
 la questione di costituzionalita' sotto il profilo  della  disparita'
 di trattamento.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  1.1.  legge  n.  210/1992  con
 riferimento  agli  artt.  2, 3 primo comma e 32 Cost., nella parte in
 cui non prevede il diritto all'indennizzo per i soggetti sottopostisi
 a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria in quanto  appartenenti
 a  categoria a rischio (nella specie: persone conviventi con soggetti
 HBsAG positivi) in relazione alla quale l'autorita'  sanitaria  abbia
 promosso e diffuso capillarmente la vaccinazione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     San Remo addi', 6 dicembre 1999.
                          Il giudice: Piragine
 00C0152