N. 53 SENTENZA 9 - 15 febbraio 2000

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Regione  Umbria - Caccia - Calendario venatorio - Termini di apertura
    e chiusura della caccia - Disciplina derogatoria  alla  precedente
    normativa  regionale  -  Applicazione  per  la  stagione venatoria
    1998/1999 - Impugnazione in via principale, da parte dello  Stato,
    della   legge  regionale  -  Natura  di  legge  a  termine  e  sua
    inapplicabilita' per il futuro  -  Cessazione  della  materia  del
    contendere.  Legge Regione Umbria, riapprovata il 6 luglio 1998.
  Costituzione,  art.  117;  legge  11 febbraio 1992, n. 157, art. 18;
    direttiva Comunita' europea 79/409.

(GU n.9 del 23-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof.
 Guido NEPPI MODONA, prof. Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  prof.  Annibale
 MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Umbria,  riapprovata  il 6 luglio 1998, recante "Calendario venatorio
 per la stagione 1988-1999", promosso con ricorso del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, notificato il 24 luglio 1998, depositato in
 Cancelleria il 3 agosto 1998  ed  iscritto  al  n.  33  del  registro
 ricorsi 1998.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
   Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
 Fernanda Contri;
   Uditi  l'avvocato  dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  l'avvocato  Maurizio  Pedetta  per  la
 Regione Umbria.
                           Ritenuto in fatto
   1.   -   Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri solleva in via principale -  in
 riferimento  agli  artt.  117  della Costituzione e 18 della legge 11
 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
 omeoterma  e  per  il  prelievo venatorio), nonche' in relazione alla
 direttiva  79/409/CEE  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
 selvatici  -  questione di legittimita' costituzionale della delibera
 legislativa recante "Calendario venatorio per la stagione 1998/1999",
 riapprovata  a   maggioranza   assoluta   dal   Consiglio   regionale
 dell'Umbria  nella  seduta  del  6  luglio  1998, nell'identico testo
 rinviato dal Governo con atto del 26 giugno 1998.
   Il ricorrente lamenta la violazione dei citati parametri in  quanto
 l'impugnata  delibera  legislativa  -  in deroga ai termini stabiliti
 dall'art. 18, comma  1,  della  legge  n.  157  del  1992  -  prevede
 l'apertura anticipata della stagione venatoria, consentendo la caccia
 ad alcune specie di fauna selvatica (tortora, quaglia, merlo, starna,
 pernice  rossa, lepre, alzavola, germano reale, marzaiola e fagiano),
 nei giorni 6-12 e  13  settembre,  in  contrasto  "con  il  principio
 contenuto  nell'art.  18,  comma  2,  della legge n. 157 del 1992, il
 quale  subordina  al  preventivo  parere  tecnico  ...  dell'Istituto
 nazionale  della  fauna selvatica l'autorizzazione alle modifiche dei
 termini (di apertura e chiusura della caccia) di cui al  primo  comma
 del medesimo articolo".
   Il ricorrente sottolinea che il menzionato Istituto, con nota del 5
 maggio  1998,  aveva  espresso  parere sfavorevole, poiche', si legge
 nell'atto di  rinvio,  la  generalizzata  preapertura  della  caccia,
 considerate  le caratteristiche biologiche della fauna coinvolta e le
 condizioni  ambientali  esistenti  nella   Regione,   "determinerebbe
 l'abbattimento di una quota consistente di soggetti immaturi ... e di
 soggetti  adulti  ancora  in  fase  riproduttiva,  con la conseguente
 perdita di intere nidiate".
   2.  - Nel presente giudizio si e' costituita la Regione Umbria, per
 chiedere  a  questa  Corte   di   dichiarare   l'inammissibilita'   o
 l'infondatezza della questione proposta dal Governo.
   La  difesa della Regione eccepisce innanzi tutto l'inammissibilita'
 della questione sollevata  in  via  principale  per  genericita'  del
 ricorso,  limitandosi  il  Governo  a  censurare  il contrasto con il
 parere espresso dall'Istituto nazionale della fauna  selvatica  e  ad
 affermare  apoditticamente  la  conseguente  violazione  della  legge
 quadro e della direttiva 79/409/CEE.
   Ad avviso della Regione Umbria,  il  ricorso  risulterebbe  inoltre
 inammissibilmente  diretto  a  contestare    il  merito  delle scelte
 regionali in materia di calendario venatorio "e  opponendo  a  queste
 altre  scelte,  sulla  base del parere sfavorevole dell'I.N.F.S.", si
 legge nell'atto di costituzione, il Governo "avrebbe dovuto, se  mai,
 proporre  ...    la  questione  di  merito per conflitto di interessi
 davanti alle Camere ex art. 127, quarto comma, della Costituzione".
   Nel  merito,  richiamando  anche  recenti  decisioni   del   T.a.r.
 dell'Umbria,  l'ente territoriale resistente deduce che, nel silenzio
 della  legge,  "non  appare  seriamente  sostenibile  che  il  parere
 espresso  dall'I.N.F.S.   sul calendario venatorio sia vincolante per
 la  Regione".  Trattandosi  di  circoscrivere,  con  una   norma   di
 principio,  una  competenza  regionale  prevista  dalla  Costituzione
 "sarebbe, quantomeno, stata necessaria la previsione  espressa".  Una
 diversa  opzione  interpretativa,  aggiunge  la difesa della Regione,
 "significa trasferire la potesta' di scelta e di decisione in materia
 di   calendario   venatorio   -   pur   limitatamente    all'anticipo
 dell'apertura  della  caccia a poche specie, e sempre nell'ambito del
 periodo previsto dalla legge - dalle  singole  Regioni  a  un  organo
 centrale  (di  tipo  tecnico),  stravolgendo  immediatamente la ratio
 della legge stessa e negando in radice l'autonomia della Regione".
   In merito al  rilievo  formulato  dall'INFS  circa  il  pregiudizio
 derivante  alle  specie  selvatiche  da  un'apertura anticipata della
 stagione venatoria "in forma pressoche' generalizzata", come si legge
 nel  medesimo  parere  disatteso  dal   legislatore   regionale,   la
 resistente  afferma  trattarsi  di  una censura "del tutto infondata,
 riguardando l'anticipo solo dieci specie su quaranta" ed aggiunge che
 adeguate misure di salvaguardia e tutela derivano da altri  strumenti
 di  cui  la  Regione  si e' dotata, quali i piani faunistico-venatori
 regionali e provinciali.
   3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Umbria  ha  depositato
 una  memoria  illustrativa ad integrazione di quanto gia' dedotto con
 l'atto di costituzione.
   La  difesa  della  Regione  premette  innanzi   tutto   che,   dopo
 l'instaurazione del presente giudizio, lo stesso calendario venatorio
 approvato  con  la  legge  impugnata  e'  stato adottato dalla Giunta
 regionale in via amministrativa (con le stesse motivazioni  enunciate
 negli  atti  consiliari preparatori della delibera legislativa) e, in
 se'guito ai ricorsi presentati da quattro associazioni ambientaliste,
 ritenuto legittimo dal T.a.r. dell'Umbria.
   La Regione  ribadisce  che  non  si  tratta,  nel  caso  sottoposto
 all'esame  di  questa Corte, di una generalizzata "preapertura" della
 caccia (riguardando l'anticipazione solo dieci specie selvatiche), ed
 inoltre sottolinea come, in relazione alle specie  interessate  dalla
 deroga,  il  periodo  venatorio  complessivo  risulti  inalterato, in
 considerazione  della  corrispondente  anticipazione  della  chiusura
 della caccia.
   Nella  memoria illustrativa, l'ente territoriale resistente insiste
 sulla natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'I.N.F.S.,
 sia in considerazione  della  formulazione  della  legge-quadro,  che
 impone   alla   Regione   di  "sentire"  il  predetto  istituto,  sia
 richiamando la giurisprudenza di questa Corte, e  in  particolare  la
 sentenza  n.    248  del 1995, che, in un caso ritenuto analogo dalla
 Regione, qualifica "onere procedimentale" l'acquisizione  del  parere
 dell'I.N.F.S.
   4.  -  In  prossimita'  della  data fissata per l'udienza, anche il
 ricorrente ha depositato una memoria, per confutare le  difese  della
 Regione  resistente  ed insistere nella richiesta di accoglimento del
 ricorso.
   In  aggiunta  a  quanto  gia'  esposto  nel  ricorso,  l'Avvocatura
 generale  dello Stato richiama la giurisprudenza di questa Corte che,
 nella parte in cui "delinea il nucleo minimo  di  salvaguardia  della
 fauna  selvatica",  ha  qualificato  norma  fondamentale  di  riforma
 economico-sociale la disciplina dei periodi venatori  e  ha  chiarito
 come  l'esercizio  del  potere di deroga di cui all'art. 18, comma 2,
 della legge n.  157 del 1992 sia subordinato all'adozione - in  alcun
 modo  documentata,  ad  avviso  dell'Avvocatura,  in questo caso - di
 procedure   e   strumenti   attendibili   dal    punto    di    vista
 tecnico-scientifico,   per  l'accertamento  delle  condizioni  e  dei
 presupposti di ordine ambientale richiesti dalla disciplina statale e
 dalla giurisprudenza comunitaria ai fini  delle  deroghe  ai  periodi
 venatori previsti in via generale per l'intero territorio nazionale.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via
 principale, in riferimento agli artt. 117  della  Costituzione  e  18
 della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157, nonche' in relazione alla
 direttiva (non evocata nell'atto di rinvio) 79/409/CEE concernente la
 conservazione degli  uccelli  selvatici,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  della delibera legislativa concernente il "Calendario
 venatorio per  la  stagione  1998/1999",  riapprovata  a  maggioranza
 assoluta  dal  Consiglio  regionale  dell'Umbria  nella  seduta del 6
 luglio 1998, nell'identico testo rinviato dal Governo con atto del 26
 giugno 1998.
   Con tale delibera veniva approvato il Calendario venatorio  per  la
 stagione  1998/1999,  nel  testo  allegato  alla legge. Il calendario
 prevedeva, per dieci specie di  fauna  selvatica,  l'anticipazione  -
 rispetto  ai  termini  iniziali previsti dall'art. 18, comma 1, della
 legge n. 157 del 1992 - dell'apertura della caccia,  sulla  base  del
 comma  2  del  citato  art.  18,  che,  in  presenza  di  determinati
 presupposti e condizioni,  consente  alle  Regioni  di  modificare  i
 termini  di  apertura  e  chiusura  della  caccia  previsti  al comma
 precedente.
   Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  sollevava  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  delibera legislativa, censurando
 non gia' l'omessa acquisizione  del  parere  dell'I.N.F.S.,  prevista
 dall'art.  18, comma 2, dell'invocata legge-quadro, bensi' l'adozione
 delle deroghe ai periodi venatori di cui al comma 1 del  citato  art.
 18, in contrasto con il predetto parere.
   2.  -  L'impugnata  delibera  legislativa  e'  un  provvedimento di
 approvazione, in deroga all'art. 32 della legge della regione  Umbria
 17  maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica
 omeoterma e per il prelievo venatorio), del calendario venatorio  per
 la  stagione  1998/1999,  ad  essa  allegato.  Il  ricorso, pertanto,
 investe una disciplina derogatoria destinata a  trovare  applicazione
 durante  la  sola  stagione  venatoria  1998/1999,  conclusasi  il 31
 gennaio 1999.
   Conformemente alla costante giurisprudenza costituzionale (sentenze
 nn. 45 e 46 del 1987, n. 37 del  1983),  trovandosi  questa  Corte  a
 giudicare dell'impugnazione in via principale di una legge a termine,
 che   non  ha  potuto  ne'  potrebbe,  ormai,  trovare  applicazione,
 essendosi chiusa  la  stagione  venatoria  da  essa  considerata,  va
 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
 epigrafe.
   Cosi' deciso, in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 9 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
                       Il cancelliere: Fruscella
 00C0167