N. 57 SENTENZA 9 - 15 febbraio 2000

 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
 Giudizio   per  conflitto  tra  poteri  dello  Stato  -  Ricorso  del
    Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Palermo,  nei
    confronti  della  Camera dei deputati - Legittimazione a sollevare
    il conflitto  e  a  resistervi  -  Sussistenza  -  Conferma  della
    preliminare delibazione (ord. n. 60 del 1999).
     Costituzione,  artt.  112 e 68, terzo comma; legge 11 marzo 1953,
    n.  87, art. 37.
 Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
    un   parlamentare  -  Acquisizione  e  utilizzazione  di  tabulati
    telefonici dell'utenza del deputato - Richiesta di  autorizzazione
    a  procedere  alla Camera di appartenenza da parte del Procuratore
    della Repubblica  (presso  il  Tribunale  di  Palermo)  -  Diniego
    parlamentare   della   autorizzazione   richiesta  -  Ricorso  per
    conflitto tra poteri proposto dal Procuratore della Repubblica nei
    confronti della Camera dei  deputati  -  Lamentata  lesione  della
    propria  posizione,  costituzionalmente  garantita, di autonomia e
    indipendenza - Inconciliabilita' tra la richiesta  del  ricorrente
    di  autorizzazione  parlamentare  e la dedotta assoluta carenza di
    potere della Assemblea parlamentare di  deliberare  in  ordine  ad
    essa - Inammissibilita' del conflitto.  Deliberazione della Camera
    dei deputati 16 luglio 1998.
  Costituzione, artt. 68, terzo comma, 15, 101, 102, 104 e 112.

(GU n.9 del 23-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
 Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
 sorto a seguito della delibera del 16 luglio 1998  con  la  quale  la
 Camera  dei  deputati ha negato l'autorizzazione alla acquisizione ed
 alla utilizzazione dei tabulati documentanti il  traffico  telefonico
 relativo  alle  utenze  in  uso all'on. Gaspare giudice, promosso con
 ricorso  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
 Palermo,  notificato  il 16 aprile 1999, depositato in cancelleria il
 27 successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 1999.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Uditi l'avvocato Adelmo  Manna  per  la  Procura  della  Repubblica
 presso  il  Tribunale di Palermo e il dott. Pietro Grasso Procuratore
 della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e l'avvocato Giuseppe
 Abbamonte per la Camera dei deputati.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Il  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
 Palermo,  in data 9 giugno 1998, richiedeva alla Camera dei deputati,
 ai  sensi  dell'art.  68,  terzo  comma,  della  Costituzione,  varie
 autorizzazioni  a  procedere,  tra  cui  quella per l'acquisizione ed
 utilizzazione di dati del traffico telefonico relativi ad  utenze  in
 uso  al  deputato Gaspare giudice, indagato per vari delitti commessi
 in  Palermo  ed  in  altre   localita'   del   territorio   nazionale
 (associazione  per  delinquere  di  tipo mafioso; fatti di bancarotta
 fraudolenta nella procedura di  concordato  preventivo;  riciclaggio;
 false comunicazioni sociali; bancarotta fraudolenta; estorsione).  La
 richiesta   di   acquisizione   non  era  stata  preceduta  da  alcun
 provvedimento del giudice per  le  indagini  preliminari,  emesso  ai
 sensi  dell'art.    267  del  codice  di procedura penale.   Con nota
 integrativa  del  29 giugno 1998 lo stesso Procuratore precisava alla
 Camera dei deputati che la richiesta, "ancorche'  non  obbligatoria",
 in  mancanza  di espressa previsione normativa al riguardo, era stata
 formulata   nell'eventualita'   che   si   ritenesse   assoggettabile
 all'autorizzazione   di   cui   all'art.   68,   terzo  comma,  della
 Costituzione anche l'utilizzazione di tabulati relativi  al  traffico
 telefonico.
   2.  - La Camera dei deputati, con deliberazione del 16 luglio 1998,
 difformemente dalla proposta in data  13 luglio 1998 della Giunta per
 le autorizzazioni a procedere in giudizio, negava l'autorizzazione ad
 acquisire  tali tabulati.
   3. - Il  predetto  ufficio  del  pubblico  ministero,  con  ricorso
 depositato il 28 ottobre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione
 tra  poteri  dello Stato, chiedendo alla Corte:  a) di dichiarare che
 spetta al pubblico ministero  l'acquisizione  e  l'utilizzazione  dei
 tabulati documentanti i dati del traffico delle utenze telefoniche in
 uso a membri del Parlamento sottoposti ad indagine, previa osservanza
 delle  garanzie  previste dagli artt. 15 della Costituzione e 256 del
 codice  di  procedura  penale;  b)  di  annullare   il   diniego   di
 autorizzazione  all'acquisizione  ed  all'utilizzazione  dei tabulati
 documentanti il traffico  telefonico  relativo  alle  utenze  in  uso
 all'on.  giudice.    Il  Procuratore  della  Repubblica  lamenta  che
 l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati sia stata assunta
 in  violazione  degli  artt.    68,  101,  102,  104  e   112   della
 Costituzione.     Al  riguardo,  premesso  di  essere  legittimato  a
 sollevare il conflitto di attribuzione tra  poteri  dello  Stato,  in
 quanto   organo   funzionalmente   e  territorialmente  competente  a
 dichiarare definitivamente la volonta' del potere giudiziario  (artt.
 69  ss.  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 50 ss. cod. proc.
 pen.)  in  ordine  allo  svolgimento   delle   indagini   finalizzate
 all'esercizio dell'azione penale per i reati suddetti, il Procuratore
 della  Repubblica  deduce  che  tale  deliberazione  e' stata assunta
 nonostante  la  carenza  assoluta  di  potere   in   merito,   attesa
 l'inapplicabilita'   del   regime   giuridico  delle  intercettazioni
 telefoniche (con le connesse  garanzie  previste  per  i  membri  del
 Parlamento)  alla  diversa fattispecie concernente l'acquisizione dei
 tabulati   telefonici,   cosi'   da   condizionare   illegittimamente
 l'esercizio  dell'azione penale - obbligatorio ai sensi dell'art. 112
 della Costituzione - attribuito esclusivamente al pubblico  ministero
 e  soggetto  soltanto alla legge, salvo il controllo del giudice.  Il
 ricorrente aggiunge che l'illegittimita'  della  delibera,  la  quale
 interferisce    sul   potere   di   acquisire   importanti   elementi
 investigativi e probatori circa i rapporti tra il deputato giudice  e
 gli esponenti dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra",
 e'  resa  evidente  anche:    a)  dall'autorizzazione concessa con la
 medesima delibera dalla Camera dei deputati, all'utilizzazione  delle
 conversazioni  telefoniche  tra  il  parlamentare  giudice  ed  altri
 coindagati, intercorse su utenze telefoniche in uso a questi  ultimi;
 b)  dalla  carenza  di  motivazione  del diniego di autorizzazione ad
 acquisire  ed  utilizzare  i  tabulati   telefonici   in   questione,
 nonostante  che  l'ufficio del pubblico ministero avesse sottolineato
 (con nota integrativa del  29 giugno 1998) la rilevanza investigativa
 del  mezzo  istruttorio  e  la  diversa   disciplina   normativa   di
 quest'ultimo,  rispetto  alle  intercettazioni  telefoniche  (con  le
 correlate garanzie per i parlamentari).
   4.  -  Questa  Corte,  con  ordinanza n. 60 del 24 febbraio-4 marzo
 1999, ha dichiarato ammissibile il conflitto.
   5. - Il ricorrente ha notificato in data 16 aprile 1999 il  ricorso
 e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi, in data 27
 aprile  1999,  con  la  prova  dell'avvenuta notificazione, presso la
 cancelleria della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 26,  terzo
 comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
  costituzionale.
   6.  -  Con  atto  depositato  il  4 maggio 1999 si e' costituita in
 giudizio la Camera dei deputati, che ha concluso per il  rigetto  del
 ricorso:    a)  con  dichiarazione  della  spettanza  alla Camera dei
 deputati del potere esercitato, perche' rientrante nei limiti  "delle
 sue  funzioni,  delle  previsioni  dell'art.  68,  primo  comma della
 Costituzione e degli estremi di fatto legittimamente  acquisiti";  b)
 con annullamento dell'ordinanza che ha sollevato il conflitto; c) con
 dichiarazione della "spettanza alla Camera del potere di negare l'uso
 dei  tabulati  telefonici  delle  utenze dei deputati".   La Camera -
 richiamata   la   giurisprudenza   costituzionale   in   materia   di
 intercettazioni telefoniche, di acquisizione dei tabulati relativi al
 traffico   telefonico   nonche'   di   liberta'  e  segretezza  delle
 comunicazioni  -  sottolinea  la  peculiarita'  della  posizione  del
 cittadino    investito   di   mandato   parlamentare,   della   quale
 l'inviolabilita' di  ogni  forma  di  comunicazione  costituisce  una
 componente    essenziale,    in   quanto   irrinunciabile   strumento
 dell'attivita' e della sovranita' del Parlamento nel  suo  complesso:
 donde la necessita', ai sensi dell'art. 68 della
  Costituzione,  di sottoporre alla previa autorizzazione della Camera
 di  appartenenza,  da  adottarsi  secondo  criteri  di  apprezzamento
 politico-costituzionale,  (anche)  l'acquisizione  dei dati esteriori
 delle conversazioni telefoniche di  un  parlamentare.  Nella  specie,
 secondo   la  Camera  dei  deputati,  vi  e'  stata  una  valutazione
 particolarmente  selettiva  delle  varie   richieste   del   pubblico
 ministero,  tanto  da  essere  stata negata soltanto l'autorizzazione
 all'acquisizione dei  tabulati  relativi  all'utenza  telefonica  del
 deputato  giudice,  al  fine  precipuo  di  tutelare  "il  bene della
 riservatezza del telefono proprio del parlamentare",  in  ragione  di
 complesse  motivazioni  "che  vanno dalla tutela della persona, nella
 sua complessita' fisiopsichica particolarmente esposta nell'esercizio
 del mandato parlamentare, agli interessi  di  politica  generale,  di
 apparati pubblici, partitici, ecc.".
   7. - Nell'imminenza dell'udienza ciascuna delle parti ha depositato
 una  memoria.    7.1.  - Il ricorrente, nel richiamare le sentenze di
 questa  Corte  n.  81  del  1993  e  281  del  1998,  ribadisce   che
 l'intercettazione   telefonica   (consistente  nella  captazione  del
 contenuto di una comunicazione  nel  momento  stesso  in  cui  questa
 avviene)  e'  fattispecie  diversa  da  quella  dell'acquisizione dei
 tabulati del traffico telefonico (relativa  ai  dati  "esteriori",  a
 disposizione   del   gestore  del  servizio,  di  comunicazioni  gia'
 avvenute) e che, pertanto, sono riferibili  a  quest'ultima  solo  le
 garanzie  di  cui  all'art.  15 della Costituzione e non anche quelle
 dettate per la prima - con norma non interpretabile estensivamente  -
 dall'art.  68,  comma terzo, della Costituzione, a meno di "frustrare
 irrimediabilmente  l'interesse  della  sicurezza  collettiva".     Il
 ricorrente   aggiunge   che   la   normativa   di   riferimento   per
 l'acquisizione dei  tabulati  telefonici  e'  costituita,  oltre  che
 dall'art.  15 Cost., unicamente dall'art. 256 del codice di procedura
 penale, senza che possano invocarsi gli artt. 266  e  seguenti  dello
 stesso  codice,  ed  in  particolare l'art. 266-bis riferibile solo a
 comunicazioni in atto,  contrariamente  all'"ardita  e  difficilmente
 condivisibile"  interpretazione accolta sul punto dalle sezioni unite
 della Corte di cassazione con la sentenza 13  luglio  1998,  Gallieri
 (depositata  in  data  24 settembre 1998), secondo la quale anche per
 tale acquisizione occorrerebbe il provvedimento del  giudice  per  le
 indagini  preliminari, ai sensi dell'art. 267 del codice di procedura
 penale.   Da tali  premesse  e  dalla  necessita'  del  rispetto  del
 principio  di  uguaglianza  (che  impone di regolare in modo difforme
 situazioni tra loro difformi) viene tratta la conclusione che non  e'
 necessaria l'autorizzazione a procedere della Camera dei deputati per
 l'acquisizione dei tabulati telefonici.  7.2. - La Camera, insistendo
 per  il  rigetto del ricorso, osserva che l'acquisizione dei tabulati
 telefonici (consentendo la conoscenza di date, destinatari, frequenza
 e durata delle conversazioni) coinvolge il diritto fondamentale  alla
 segretezza  delle  comunicazioni,  differendo  dalle intercettazioni,
 sotto tale profilo, solo per le  modalita'  tecniche  del  sacrificio
 della  segretezza:  ne  viene  fatto  conseguire,  alla stregua degli
 ordinari canoni  ermeneutici,  che  l'art.  68,  terzo  comma,  della
 Costituzione,  poiche' mira ad una tutela rafforzata di quello stesso
 diritto, deve interpretarsi nel senso  che  le  intercettazioni,  "in
 qualsiasi  forma",  di  conversazioni "o" comunicazioni ricomprendono
 anche l'acquisizione dei  tabulati  telefonici.    Nella  memoria  si
 critica, poi, il richiamo del ricorrente agli artt. 101 (che riguarda
 invece i giudici), 102 (che attiene soltanto all'organizzazione della
 funzione giurisdizionale), 104 (che garantisce l'autonomia del potere
 giudiziario  attraverso l'istituzione e la composizione del Consiglio
 superiore della magistratura), 112  (che  riguarda  l'obbligatorieta'
 dell'azione  penale,  non  impedita  da  speciali regolamentazioni di
 natura probatoria)  della    Costituzione.    Nella  stessa  memoria,
 infine,    si    rileva    che   la   concessione   od   il   diniego
 dell'autorizzazione in esame non richiede motivazione, trattandosi di
 prerogativa attribuita alla Camera da norma costituzionale.
                        Considerato in diritto
   1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dal  Procuratore  della
 Repubblica  presso  il Tribunale di Palermo, e sul quale questa Corte
 e' chiamata a decidere, trae origine dalla deliberazione con  cui  la
 Camera  dei deputati, in data 16 luglio 1998, rigettando la richiesta
 del pubblico ministero, ha negato l'autorizzazione  ad  acquisire  ed
 utilizzare  i  tabulati  concernenti  il traffico telefonico relativo
 alle utenze in uso al parlamentare Gaspare giudice,  indagato  presso
 quella  Procura  per  vari delitti ricompresi nella previsione di cui
 all'art. 266 del codice di procedura penale ed in particolare per  il
 delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale.
   Secondo  la  prospettazione  del  ricorrente, tale deliberazione e'
 stata assunta nonostante la carenza assoluta di potere della  Camera,
 essendo il regime giuridico delle intercettazioni telefoniche (con le
 connesse  garanzie  riservate ai membri del Parlamento dall'art.  68,
 terzo  comma,   Cost.)   inapplicabile   alla   diversa   fattispecie
 dell'acquisizione   dei   tabulati   telefonici,   rientrante   nelle
 attribuzioni  del  pubblico  ministero  e  il  cui  esercizio  rimane
 soggetto  alle  sole  garanzie  previste   dagli   artt.   15   della
 Costituzione e 256 cod. proc. pen. Donde la denunciata illegittimita'
 della  deliberazione  stessa,  "accentuata  anche  dalla  mancanza di
 qualsiasi  motivazione,   esplicita   o   implicita",   del   diniego
 d'autorizzazione.
   2.  -  Con  l'ordinanza  n.  60  del  1999,  questa  Corte, in fase
 delibatoria,  ha  dichiarato  ammissibile  il  conflitto,  ai   sensi
 dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
   L'esito di quella delibazione dev'essere confermato con riguardo al
 profilo  soggettivo  e,  nei  limiti  di  cui  appresso,  al  profilo
 oggettivo del conflitto.
   2.1. - Quanto al primo profilo, deve ribadirsi, in conformita' alla
 giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Procuratore  della
 Repubblica  presso il Tribunale di Palermo e' legittimato a sollevare
 conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, poiche' il pubblico
 ministero,  nell'assolvimento  della  funzione   di   iniziativa   ed
 esercizio  dell'azione  penale,  dichiara definitivamente la volonta'
 del potere cui appartiene, ai sensi dell'art. 112 della  Costituzione
 (sentenze  n. 110 del 1998, n. 379 del 1996, n. 420 del 1995, n. 462,
 n. 463, n. 464 del 1993; ordinanze nn. 469, 261,  178,  177,  37  del
 1998).  La legittimazione a resistere al conflitto dev'essere inoltre
 riconosciuta alla Camera dei  deputati,  quale  organo  competente  a
 dichiarare    definitivamente   la   propria   volonta'   in   ordine
 all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione  (vedi
 sentenze nn.  289 del 1998, 265 del 1997, 379 del 1996; ordinanze nn.
 469, 261, 178, 177, 37 del 1998).
   2.2.  -  Sotto  il  profilo  oggettivo,  osserva  la  Corte  che il
 ricorrente lamenta la lesione - da parte della Camera dei deputati  -
 della  posizione  di  indipendenza  ed  autonomia, costituzionalmente
 garantita al pubblico ministero (in particolare dall'art. 112  Cost.)
 nell'attivita'  di  indagine  finalizzata  all'esercizio obbligatorio
 dell'azione penale.  Sarebbe percio' ravvisabile,  nella  specie,  la
 materia  di  un  conflitto  circa  la  delimitazione  della  sfera di
 attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.
   2.3. - Va tuttavia rilevato che il Procuratore della Repubblica  di
 Palermo, elevando il conflitto, non denuncia un cattivo esercizio del
 potere  da  parte  della  Camera dei deputati, ma - con atteggiamento
 intimamente contraddittorio - nega in radice a quest'ultima il potere
 stesso di deliberare (sia negativamente, sia positivamente) in ordine
 all'autorizzazione ex art. 68, terzo comma,  Cost.,  proprio  da  lui
 medesimo fatta oggetto di formale richiesta. A quest'ultimo proposito
 non  vale  richiamare  in  contrario  la  tardiva  quanto ininfluente
 protestatio contenuta nella nota integrativa del 29 giugno 1998,  con
 la   quale   esso   Procuratore,   nel   sottolineare   la  rilevanza
 investigativa del  mezzo  istruttorio  da  disporre,  precisava  alla
 Camera  dei  deputati  che la richiesta di autorizzazione, "ancorche'
 non obbligatoria", era stata "comunque formulata tenuto  conto  della
 possibilita'  che  l'orientamento  in  proposito della Camera potesse
 essere diverso".  Tale nota, difatti, lungi dal costituire una revoca
 della precedente richiesta, ribadisce invece  l'intento  di  ottenere
 l'autorizzazione,  e  cio'  nell'ottica  di un'opzione interpretativa
 (anche  se  non  prospettata  come  l'unica  possibile  in  astratto)
 ricomprendente   nel   regime  autorizzatorio  delle  intercettazioni
 telefoniche  previsto  dall'art.  68, terzo comma, della Costituzione
 anche l'acquisizione e utilizzazione dei tabulati che documentano  il
 traffico telefonico relativo all'utenza dei parlamentari.
   3.  -  Quanto sopra - che e' rilevabile dal contesto del ricorso, e
 non e' rimasto smentito nel corso della  seconda  fase  del  presente
 giudizio  -  comporta  di  per  se' che il conflitto venga dichiarato
 inammissibile,  con  assorbimento  d'ogni  altra  pur   prospettabile
 ragione d'inammissibilita'.
   Proprio  a  stregua  del  principio di non contraddizione, infatti,
 un'autorita' che prima si rivolga formalmente ad altra  per  ottenere
 l'emissione  di  un  certo  atto,  non  puo'  poi  (secundum eventum)
 lamentare la lesione della propria sfera di  attribuzioni  adducendo,
 come  unico  motivo  in  sede  di  conflitto,  non  gia'  il  cattivo
 esercizio, ma addirittura la carenza assoluta del  potere  stesso  di
 deliberare in merito a una cotale richiesta.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione tra poteri
 dello Stato proposto  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso  il
 Tribunale  di  Palermo nei confronti della Camera dei deputati con il
 ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
                       Il cancelliere: Fruscella
 00C0171