N. 60 ORDINANZA 9 - 15 febbraio 2000

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Lavori  pubblici  -  Appalto  -  Concorrenti  alla gara - Consorzi di
    cooperative  di  produzione  e  lavoro  -  Divieto   di   cumulare
    partecipazioni  alla  medesima  gara  -  Denunciata  irragionevole
    disparita' di trattamento tra i  diversi  tipi  di  consorzio,  in
    contrasto  anche con il principio di buon andamento della pubblica
    amministrazione -  Sopravvenuta  nuova  normativa  -  Restituzione
    degli atti al giudice rimettente.  Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
    art. 13, comma 4.
  Costituzione, art. 97.

(GU n.9 del 23-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
 Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 4,
 della legge 11 febbraio 1994, n. 109  (Legge  quadro  in  materia  di
 lavori  pubblici),  modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n.
 101, convertito, con modificazioni, nella legge  2  giugno  1995,  n.
 216,  promosso  con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 dal
 Tribunale amministrativo  regionale  per  l'Emilia-Romagna,  sede  di
 Bologna, sul ricorso proposto dal Consorzio cooperative di produzione
 e  lavoro  di Forli' contro il comune di Cesena ed altra, iscritta al
 n. 786 del  registro  ordinanze  1998  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, prima serie speciale, dell'anno
 1998.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del   Consorzio   cooperative   di
 produzione e lavoro di Forli';
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  novembre  1999  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Uditi gli avvocati Renato Docimo e Franco G. Scoca per il Consorzio
 cooperative di produzione e lavoro di Forli'.
   Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998  nel
 corso di un giudizio promosso dal Consorzio cooperative di produzione
 e  lavoro  di Forli' per ottenere l'annullamento del provvedimento di
 esclusione, adottato dal comune di Cesena, da una licitazione privata
 per l'affidamento  dell'appalto  di  lavori  pubblici,  il  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  l'Emilia-Romagna,  sede di Bologna ha
 sollevato, in  riferimento  all'art.  97  della  Costituzione  ed  al
 principio di ragionevolezza, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.    13,  comma  4,  della  legge quadro in materia di lavori
 pubblici (11 febbraio 1994, n. 109, modificata con il decreto-legge 3
 aprile 1995, n. 101, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  2
 giugno  1995,  n.  216);  questa disposizione vieta ai concorrenti di
 partecipare  alla  gara  in  piu'  di  un'associazione  temporanea  o
 consorzio,  di  cui  al  comma  1  dello  stesso  articolo, ovvero di
 partecipare alla gara  anche  in  forma  individuale  per  chi  abbia
 partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
     che  il  Tribunale  amministrativo interpreta questa disposizione
 nel  senso  che  sia  esclusa  la  partecipazione  simultanea  di  un
 consorzio  di  cooperative di produzione e lavoro (costituito in base
 alla legge 25 giugno 1909, n. 422)  e  di  una  cooperativa  ad  esso
 aderente,  ma non invece la partecipazione alla gara di piu' consorzi
 aventi in comune una o piu' cooperative aderenti, e  ritiene  che  la
 mancata  previsione,  anche in questo secondo caso, della esclusione,
 disposta invece per le  associazioni  temporanee  o  per  i  consorzi
 costituiti  in  base  all'art. 2602 cod. civ., determinerebbe una non
 ragionevole disparita' di trattamento tra diversi tipi di consorzio e
 sarebbe in  contrasto  con  il  principio  di  buon  andamento  della
 pubblica   amministrazione,  giacche'  l'autonomia  dei  consorzi  di
 cooperative di produzione e lavoro non escluderebbe la sussistenza di
 una possibile comunione  di  interessi  tra  i  soggetti  concorrenti
 quando  alla gara partecipano simultaneamente consorzi che abbiano in
 comune quali aderenti una o piu' cooperative;
     che si e' costituito in  giudizio  il  Consorzio  cooperative  di
 produzione  e  lavoro  di Forli', ricorrente nel giudizio principale,
 sostenendo che la questione di  legittimita'  costituzionale  sarebbe
 irrilevante  o  infondata, attesa la peculiare natura dei consorzi di
 cooperative, dotati di personalita' giuridica, che  partecipano  agli
 appalti  di  opere  pubbliche con autonomia nelle offerte avvalendosi
 dei propri requisiti di idoneita'.
   Considerato che, successivamente all'ordinanza che ha sollevato  la
 questione  di  legittimita' costituzionale, e' sopravvenuta una nuova
 disciplina del divieto di cumulare  partecipazioni  ad  una  medesima
 gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico;
     che,  difatti,  la  legge  18  novembre  1998,  n.  415,  recante
 "Modifiche  alla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   ulteriori
 disposizioni in materia di lavori pubblici", ha disposto, all'art. 9,
 comma  23,  che  i  consorzi fra societa' cooperative di produzione e
 lavoro (costituiti a norma della legge n. 422 del 1909)  sono  tenuti
 ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, ed
 ha  stabilito inoltre il divieto per i consorziati di partecipare, in
 qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
     che questa previsione pone sul piano normativo cio' che,  secondo
 la   giurisprudenza,   era   in   precedenza   possibile   sul  piano
 amministrativo, giacche' il bando o la  lettera  di  invito  potevano
 richiedere,   ai  fini  della  ammissione  alla  gara,  l'indicazione
 preventiva delle  cooperative  consorziate  per  le  quali  l'offerta
 veniva formulata;
     che  e'  opportuno  che  il giudice rimettente valuti se, anche a
 seguito del mutamento  intervenuto  nella  disciplina  normativa,  la
 questione  sollevata  sia,  nel  giudizio  principale,  rilevante nei
 termini in cui essa e' stata proposta;
     che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale amministrativo
 regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
                       Il cancelliere: Fruscella
 00C0174