N. 60 ORDINANZA 9 - 15 febbraio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavori pubblici - Appalto - Concorrenti alla gara - Consorzi di cooperative di produzione e lavoro - Divieto di cumulare partecipazioni alla medesima gara - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento tra i diversi tipi di consorzio, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta nuova normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente. Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, comma 4. Costituzione, art. 97.(GU n.9 del 23-2-2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott. Franco BILE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto dal Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forli' contro il comune di Cesena ed altra, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forli'; Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Uditi gli avvocati Renato Docimo e Franco G. Scoca per il Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forli'. Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio-12 febbraio 1998 nel corso di un giudizio promosso dal Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forli' per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione, adottato dal comune di Cesena, da una licitazione privata per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 4, della legge quadro in materia di lavori pubblici (11 febbraio 1994, n. 109, modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216); questa disposizione vieta ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un'associazione temporanea o consorzio, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale per chi abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; che il Tribunale amministrativo interpreta questa disposizione nel senso che sia esclusa la partecipazione simultanea di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito in base alla legge 25 giugno 1909, n. 422) e di una cooperativa ad esso aderente, ma non invece la partecipazione alla gara di piu' consorzi aventi in comune una o piu' cooperative aderenti, e ritiene che la mancata previsione, anche in questo secondo caso, della esclusione, disposta invece per le associazioni temporanee o per i consorzi costituiti in base all'art. 2602 cod. civ., determinerebbe una non ragionevole disparita' di trattamento tra diversi tipi di consorzio e sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, giacche' l'autonomia dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro non escluderebbe la sussistenza di una possibile comunione di interessi tra i soggetti concorrenti quando alla gara partecipano simultaneamente consorzi che abbiano in comune quali aderenti una o piu' cooperative; che si e' costituito in giudizio il Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forli', ricorrente nel giudizio principale, sostenendo che la questione di legittimita' costituzionale sarebbe irrilevante o infondata, attesa la peculiare natura dei consorzi di cooperative, dotati di personalita' giuridica, che partecipano agli appalti di opere pubbliche con autonomia nelle offerte avvalendosi dei propri requisiti di idoneita'. Considerato che, successivamente all'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, e' sopravvenuta una nuova disciplina del divieto di cumulare partecipazioni ad una medesima gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico; che, difatti, la legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici", ha disposto, all'art. 9, comma 23, che i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro (costituiti a norma della legge n. 422 del 1909) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, ed ha stabilito inoltre il divieto per i consorziati di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; che questa previsione pone sul piano normativo cio' che, secondo la giurisprudenza, era in precedenza possibile sul piano amministrativo, giacche' il bando o la lettera di invito potevano richiedere, ai fini della ammissione alla gara, l'indicazione preventiva delle cooperative consorziate per le quali l'offerta veniva formulata; che e' opportuno che il giudice rimettente valuti se, anche a seguito del mutamento intervenuto nella disciplina normativa, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, rilevante nei termini in cui essa e' stata proposta; che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000. Il cancelliere: Fruscella 00C0174