N. 61 ORDINANZA 9 - 15 febbraio 2000

 Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
    attribuzione tra poteri dello Stato.
 Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
    un parlamentare, per  avere  divulgato  atti  coperti  da  segreto
    istruttorio    della    Commissione   parlamentare   Antimafia   -
    Deliberazione di insindacabilita' della Camera di  appartenenza  -
    Ricorso   per   conflitto  tra  poteri  del  Tribunale  di  Pesaro
    procedente,  nei   confronti   della   Camera   dei   deputati   -
    Riproposizione del conflitto, gia' dichiarato improcedibile (sent.
    n.  274  del  1998),  da parte del medisimo tribunale - Permanenza
    dell'interesse a ricorrere - Sussistenza dei requisiti  soggettivi
    e   oggettivo   -   Ammissibilita'  del  conflitto  -  Conseguenti
    comunicazione e notificazione.   Deliberazione  della  Camera  dei
    deputati 5 marzo 1997.
  Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art.
    37;   norme   integrative   per   i  giudizi  davanti  alla  Corte
    costituzionale, art. 26.

(GU n.9 del 23-2-2000 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
 Franco BILE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri  dello  Stato
 sorto  a  seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 5
 marzo 1997, relativa alla insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
 dall' onorevole Gaspare Nuccio, promosso dal Tribunale di Pesaro, con
 ricorso  depositato  il  17  luglio  1999  ed  iscritto al n. 125 del
 registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio del 24  novembre  1999  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto  che, nel corso di un procedimento penale a carico dell'ex
 deputato Gaspare Nuccio - imputato del  reato  di  cui  all'art.  326
 c.p.,  per  aver divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche
 attive  nella  provincia  di  Pesaro  benche'  coperte   da   segreto
 istruttorio  (in  quanto  in  possesso della Commissione parlamentare
 "Antimafia") - il Tribunale di Pesaro aveva  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  tra i poteri dello Stato avverso la deliberazione della
 Camera dei deputati del 5 marzo 1997, con cui  tale  Assemblea  aveva
 dichiarato  che  i  fatti  per  i  quali  il Nuccio era sottoposto al
 suddetto   procedimento   penale   concernevano   opinioni   espresse
 nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68,
 primo comma, della Costituzione;
     che,   secondo   il   tribunale,  l'organo  parlamentare  sarebbe
 pervenuto alla decisione "alla stregua di valutazioni prettamente  di
 merito  della  vicenda  processuale,  ritenendo,  nella sostanza, non
 provato l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi
 dal Nuccio non  sarebbero  coincisi  con  quelli  in  possesso  della
 Commissione  Antimafia  e,  conseguentemente,  ritenendo  l'attivita'
 contestata  al  predetto   come   rientrante   nell'esercizio   delle
 attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione";
     che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza
 n. 325 del 16 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 30 ottobre;
     che, in seguito a cio', il 5 novembre 1997 il Tribunale di Pesaro
 aveva  notificato  il  proprio ricorso e la   predetta ordinanza alla
 Camera dei deputati,  la  quale  si  era  ritualmente  costituita  in
 giudizio;
     che  il  ricorso  e  l'ordinanza,  con  la  prova  delle avvenute
 notifiche, erano stati, invece,  depositati  in    cancelleria  il  9
 dicembre 1997;
     che,  con  la  sentenza  n.  274  del  7  luglio  1998,  la Corte
 costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata  dalla
 Camera,  aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione,
 poiche' il deposito del ricorso con la prova delle relative notifiche
 era stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notifica,
 stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle Norme  integrative  per  i
 giudizi davanti alla Corte costituzionale;
     che  ora  il  Tribunale  di  Pesaro  ripropone  il  conflitto  di
 attribuzione, ritenendo che alla data del 9  dicembre  1997  (in  cui
 avvenne  il deposito del ricorso notificato) non fosse ancora decorso
 il termine di decadenza di cui al citato art. 26, essendo  lo  stesso
 sospeso dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti
 a  favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle Regioni
 Marche ed Umbria), che aveva appunto disposto la  sospensione  -  nei
 confronti  dei  soggetti  residenti  o  aventi  sede  operativa nelle
 Regioni Marche ed Umbria - di tutti i termini perentori  e  di  tutti
 quelli   di  prescrizione,  legali  e  convenzionali,  sostanziali  e
 processuali, anche  tributari,  comportanti  decadenze  da  qualsiasi
 diritto, azione ed eccezione, in scadenza fra il 26 settembre e il 31
 dicembre  1997  (termine finale ridotto, dall'art.  61 della legge 27
 dicembre 1997, n. 449, al 20 dicembre per i soggetti non direttamente
 coinvolti dal sisma, fra cui quelli residenti od operanti nel  comune
 di Pesaro);
     che,  d'altra  parte,  il ricorrente rileva che, non essendosi la
 Corte  costituzionale  espressa  nel  merito  del  conflitto,  questo
 dovrebbe  potersi riproporre e, a tal fine, richiama integralmente la
 motivazione del precedente ricorso del 4 aprile 1997.
   Considerato  che,  in  questa  fase del giudizio, a norma dell'art.
 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale
 e' chiamata  a  deliberare,  senza  contraddittorio,  se  "esiste  la
 materia  di  un  conflitto  la  cui    risoluzione  spetti  alla  sua
 competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione,  anche
 in punto di  ammissibilita';
     che,  pertanto, in questa sede e' sufficiente rilevare che non e'
 previsto alcun termine di decadenza per  sollevare  un  conflitto  di
 attribuzione  fra  poteri dello Stato, per cui non appare prima facie
 preclusa  la  riproposizione,  qualora  sia   stato   in   precedenza
 dichiarato  improcedibile  per  tardivita' del deposito, a condizione
 che permanga l'interesse a ricorrere;
     che dal tenore dell'ordinanza  del  Tribunale  di  Pesaro  sembra
 permanere  tale interesse, non risultando variazioni nella situazione
 processuale che ha originato il conflitto;
     che nella fattispecie sussistono anche i requisiti, soggettivo ed
 oggettivo, del conflitto;
     che infatti, quanto al primo,  devono  ritenersi  legittimati  ad
 essere  parti  del  presente  conflitto  sia il Tribunale di Pesaro -
 essendo principio costantemente  affermato  da  questa  Corte  che  i
 singoli  organi  giurisdizionali,  esplicando  le  loro  funzioni  in
 situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita,  sono
 da  considerarsi  legittimati,  attivamente e passivamente, ad essere
 parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei  deputati,  in
 quanto  organo  competente  a  dichiarare  definitivamente la propria
 volonta' in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,
 della  Costituzione  (cfr.,  da  ultimo, la sentenza n. 11 del 2000 e
 l'ordinanza n. 363 del 1999);
     che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta
 la  lesione  di  attribuzioni  ad  esso  spettanti   in   base   alla
 Costituzione,  assumendo  che  "la  Camera si e' attribuita un potere
 sostanzialmente     giurisdizionale,     riservato     esclusivamente
 all'autorita'  giudiziaria"  (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 del
 2000 e 329 del 1999);
     che  la  forma  dell'ordinanza,  utilizzata  dal  Tribunale   per
 proporre  il  ricorso,  non  puo'  ritenersi  inidonea per una valida
 instaurazione  del  conflitto  -  ove  sussistano  sostanzialmente  i
 requisiti  richiesti  -  come ripetutamente affermato da questa Corte
 (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10 e 11 del 2000);
     che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni  del  conflitto"  e
 "le  norme  costituzionali  che  regolano la materia", come richiesto
 dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi  avanti  la  Corte
 costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal  Tribunale  di
 Pesaro  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  con  il ricorso
 indicato in epigrafe;
   Dispone:
     a) che la cancelleria della  Corte  dia  immediata  comunicazione
 della presente ordinanza al Tribunale di Pesaro, ricorrente;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano  notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del suo
 Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla  comunicazione,
 per  essere  poi  depositati  presso la cancelleria della Corte entro
 venti giorni dalla notifica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
                       Il cancelliere: Fruscella
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