MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 gennaio 2000 

Bando relativo al cofinanziamento dei programmi di ricerca 2000.
(GU n.51 del 2-3-2000)

                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  811  del  3  dicembre  1998,
registrato  alla  Corte  del conti l'11 dicembre 1998, registro n. 1,
foglio   n.  187,  concernente  i  criteri  per  l'attribuzione  alle
universita'  delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per
le  grandi  attrezzature  scientifiche  e per i progetti di rilevante
interesse nazionale;
  Considerata l'opportunita' di modificare ed integrare l'atto di cui
sopra;
  Visto  quanto  disposto con la legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1,
lettera b);
  Vista  l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  della spesa di
questo  Ministero  per  l'esercizio  finanziario 1998 e seguenti, del
cap.  1170  denominato  "Compensi  indennita'  e  rimborso  spese  di
trasporto  ai  componenti  la  Commissione di garanzia ed ai soggetti
incaricati  del monitoraggio dei progetti di ricerca universitaria di
rilevante   interesse   nazionale,   nonche'   spese   occorrenti  al
funzionamento della Commissione stessa";
  Ritenuto di dover disciplinare le modalita' concernenti il compenso
ed  il  rimborso  spese per i componenti la Commissione di garanzia e
per  i soggetti incaricati del monitoraggio in itinere ed ex post dei
programmi   di   ricerca   appositamente   selezionati  dalla  citata
Commissione;
  Ritenuto   altresi'   di   dover   provvedere   alle   esigenze  di
funzionamento  manifestate dai componenti la Commissione di garanzia,
relativamente   anche   alla   necessita'  di  avvalersi  di  esperti
informatici  con  compiti  di  collaborazione  per  la  gestione  del
monitoraggio di cui sopra nonche' della Banca-dati dei referees;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 12, comma 4, lettera f),
ed art. 13, comma 5;
                              Decreta:
                      1. Programmi di ricerca.
  Il  MURST,  ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante
interesse  nazionale  proposti  dalle universita' e dagli osservatori
astronomici, astrofisici e vulcanologici.
  L'esecuzione  dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota
ministeriale  di  cofinanziamento dei programmi e' assegnata in unica
soluzione anticipata.
  Ciascun  programma e' sviluppato da una o piu' "unita' operative di
ricerca",  raggruppanti  un  numero  adeguato  di  ricercatori, ed e'
coordinato   da   un  professore  universitario,  nel  seguito  detto
"coordinatore  scientifico  del  programma". Il coordinamento di ogni
unita'   operativa   e'  affidato  ad  un  professore  a  ricercatore
universitario confermato, nel seguito detto "coordinatore scientifico
dell'unita' operativa".
  I programmi sono svolti, di norma, da "unita' operative" di ricerca
afferenti  a piu' universita', ma possono essere realizzati da unita'
operative di ricerca appartenenti alla stessa universita'.
  L'universita' proponente e' quella del coordinatore scientifico del
programma  che,  oltre all'attivita' di coordinamento, dovra', per il
tramite   di   una   propria   unita'   operativa,  essere  impegnato
direttamente nella ricerca stessa.
  I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature
scientifiche,  sempreche'  funzionali  e  indispensabili alla ricerca
programmata;  non  possono  essere  previsti,  invece,  interventi di
natura edilizia.
  Il  bando  per  il  cofinanziamento  di  programmi  di  ricerca  di
interesse nazionale ha cadenza annuale.
  Ciascun  docente-ricercatore, in ciascun bando, puo' comparire come
partecipante  ad  un  solo  progetto  di ricerca e ad una sola unita'
operativa di ricerca.
  Il  tempo  dedicabile  alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento
alla   durata   complessiva   del   programma,  indicato  da  ciascun
partecipante,  dovra' tenere conto dell'eventuale impegno dedicato ad
altri programmi di ricerca.
                   2. Presentazione delle domande.
  I  programmi  dovranno  essere  presentati,  dai  coordinatori  dei
programmi   e   delle  unita'  operative,  utilizzando  la  procedura
informatizzata   appositamente   predisposta.  Copia  cartacea  delle
domande   dovra'   essere  trasmessa,  debitamente  sottoscritta  dai
coordinatori,  al  rettore  dell'ateneo  di  appartenenza. In caso di
necessita'  di  riscontri  successivi, il Ministero potra' richiedere
copia del documento depositato.
  Si  conferma  per il 2000 e per gli esercizi finanziari successivi,
la  scadenza  di  presentazione delle domande al 31 marzo; decorso il
suddetto   termine,   nessun   programma   potra'   essere  preso  in
considerazione.
  Al  fine  di  poter utilizzare un numero piu' elevato di revisori a
livello  internazionale,  le domande dovranno essere redatte anche in
lingua inglese.
  Nei  programmi,  oltre al nome del coordinatore scientifico e delle
unita' di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:
    lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale;
    l'articolazione  del  programma  in fasi di sviluppo e i tempi di
realizzazione previsti per ciascuna fase;
    gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;
    gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;
    i  costi  del  programma  al  cento  per  cento  del  fabbisogno,
ripartiti per ciascuna fase;
    le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui le
universita' prevedono di sostenere il programma;
    le  ulteriori  risorse  esterne  che  possono  essere collegate o
acquisite al programma;
    il  grado  di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi
"propri";
    gli  elementi  e  i  criteri  con  cui  si ritiene possano essere
verificati i risultati via via raggiunti.
                    3. Selezione delle proposte.
  La  selezione  delle  proposte  e'  affidata  a  una Commissione di
garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.
  La  Commissione  di  garanzia  e'  composta da sette membri di alta
qualificazione  scientifica,  di  cui  tre  nominati direttamente dal
Ministro  e  gli altri quattro scelti dal Ministro stesso entro liste
di cinque nominativi indicati rispettivamente dalla CRUI e dal CUN.
  La  Commissione  dovra' essere modificata ogni anno, per almeno tre
dei  suoi  componenti,  di  cui  almeno due scelti nelle liste di cui
sopra.
  Ciascun  componente  non  potra' rimanere in carica per piu' di tre
anni consecutivi.
  A  ciascun  componente  della Commissione compete un compenso annuo
lordo,  oltre IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come per legge
-  da  corrispondersi trimestralmente - nella misura di L. 40.000.000
piu'  una maggiorazione  di  L.  10.000.000  per  il  componente  con
funzioni di presidente.
  Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione, si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 19 e 20 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 419/1990, e' pertanto ammesso il
rimborso  delle  spese afferenti al trasferimento, vitto ed alloggio,
effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.
  Per  quanto  attiene  ai  mezzi  di trasporto, l'utilizzo del mezzo
proprio  puo' essere consentito solo in caso di comprovata necessita'
ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati
sollevino  l'amministrazione  da qualsiasi danno che possa derivare a
loro stessi ed al mezzo di trasporto medesimo.
  Ai  membri  della  commissione  autorizzati  a servirsi del proprio
mezzo  di trasporto compete un'indennita' chilometrica commisurata ad
un  quinto  del  costo di un litro di benzina super vigente nel tempo
nonche'  il  rimborso  del pedaggio autostradale su presentazione del
documento giustificativo.
  Effettuata,  anche  in  collaborazione  con  il Dipartimento affari
economici del MURST, la valutazione di conformita' delle proposte, la
commissione  di  garanzia  nomina,  per  ogni  proposta,  almeno  due
revisori  anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato
giudizio  circa  la  qualita'  del  programma in esame, le competenze
specifiche dei proponenti e la congruita' dei costi.
  La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo
una lista di priorita' (i cui dettagli sono specificati nell'apposito
documento  predisposto  dai  Garanti),  tutti  i  programmi  valutati
positivamente    e,    tenendo   conto   della   riserva   per   area
scientifico-disciplinare  indicata  al  seguente punto 4), propone al
Ministro i programmi da finanziare e l'entita' del finanziamento.
  Ogni  anno,  la  selezione  e  la  presentazione  delle proposte di
finanziamento  da  parte  della  commissione  si  concludono entro il
30 settembre.
                   4. Partecipazione finanziaria.
  La  partecipazione  finanziaria  del  MURST ai singoli programmi di
ricerca  approvati,  avviene  mediante  cofinanziamento che, per ogni
singolo programma, e' uguale:
    al  50%  del  costo  totale  ammissibile,  nel  caso di programmi
intrauniversitari;
    al  70%  del  costo  totale  ammissibile,  nel  caso di programmi
interuniversitari.
  Per  i programmi, ciascuna universita' puo' impegnare, annualmente,
un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per attivita'
di  ricerca,  nel  conto  consuntivo  dell'anno  precedente al bando,
escludendo   le   risorse  destinate  o  acquisite  per  i  programmi
finanziati dal MURST.
  Per  i  programmi ammessi al cofinanziamento, il MURST chiedera' ai
rettori  delle  universita'  proponenti,  apposita  certificazione di
impegno  per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri
dichiarati  come  acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione
delle  domande. La relativa deliberazione di vincolo dovra' pervenire
prima dell'erogazione del contributo da parte del MURST.
  Nella  ripartizione,  ad ogni area scientifico-disciplinare, di cui
al  decreto  ministeriale 26 febbraio 1999 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  61  del 15 marzo 1999 - supplemento ordinario n. 55) e
successive modificazioni ed integrazioni, e' assicurato dal MURST non
meno  del  3%  delle  risorse  complessivamente disponibili sui fondi
ministeriali  per  la  ricerca  e le grandi attrezzature. La parte di
percentuale  di  un  singolo  settore  scientifico-disciplinare,  non
assegnata  per  mancanza  di  programmi ammessi o per qualsiasi altra
ragione,   e'   portata  in  accrescimento  della  soglia  minima  di
finanziamento degli altri settori.
                           5. Erogazione.
  Il  cofinanziamento  ministeriale  a  ciascun  programma nazionale,
previa   acquisizione  da  parte  del  coordinatore  scientifico  del
programma  della  ripartizione  dei  fondi  tra  le  unita' operative
afferenti  al programma, viene accreditato direttamente, per ciascuna
quota parte, alle Universita' sedi delle stesse unita'.
  La  ripartizione  dei  fondi tra le unita' operative e' determinata
dal  coordinatore  scientifico in funzione del miglior raggiungimento
degli obiettivi del programma.
                    6. Responsabilita' e recesso.
  Il   coordinatore   scientifico   del   programma  e'  responsabile
dell'attuazione  del  programma  stesso nei tempi e nei modi indicati
all'atto della presentazione della domanda.
  L'universita' assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i
proponenti  in  caso  di programmi interuniversitari, si impegnano ad
eseguire  nei confronti del MURST le attivita' indicate nei prospetti
appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma.
  Il  MURST  risponde  esclusivamente  dell'erogazione del contributo
assegnato  ed  e'  esente da ogni responsabilita' nei confronti degli
assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o
situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'.
  Il MURST puo' autorizzare il recesso di un proponente dal programma
se  accettato  da  tutti  gli  altri,  a  meno  che  tale recesso non
modifichi  le condizioni in base alle quali il finanziamento e' stato
erogato e sempreche' gli altri proponenti assicurino la continuazione
in solido del programma.
  I  programmi  saranno  dichiarati  decaduti dalla contribuzione del
MURST  qualora,  per  fatti  imputabili  ai  soggetti proponenti, gli
stessi  non  vengano  realizzati  secondo  le condizioni previste. La
mancata  presentazione  del  rendiconto  scientifico  annuale  verra'
valutata come inadeguata attuazione del programma.
  Eventuali importi che il MURST dovesse recuperare dalle Universita'
assegnatarie,  potranno  essere compensati, in qualsiasi momento, con
detrazione  su  ogni  altra erogazione o contributo da assegnare alla
medesima Universita' anche in base ad altro titolo.
                7. Valutazione in itinere ed ex post.
  I  coordinatori  scientifici  dei programmi di ricerca previsti dal
presente  decreto  e  di  quelli  gia' in atto, sono tenuti a fornire
annualmente  il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi
cofinanziati,  secondo  modalita' e forme stabilite dalla Commissione
dei garanti.
  Ad  ogni  bando, la Commissione dei garanti determina i criteri per
l'individuazione  dei  programmi  da  sottoporre  a  monitoraggio per
verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea con
gli obiettivi e con i tempi dichiarati.
  Ai  soggetti  incaricati del monitoraggio dei programmi di ricerca,
individuati  dalla  Commissione  dei garanti e nominati dal Ministro,
viene riconosciuto un compenso forfetario, al lordo delle ritenute di
legge,  di  L.  400.000 per ogni anno di attivita' del progetto e per
ogni unita' operativa afferente allo stesso.
    8. Spese per il funzionamento della Commissione di garanzia.
  La  Commissione  di  garanzia,  per  lo svolgimento delle attivita'
connesse ai propri compiti istituzionali, puo' avvalersi, nell'ambito
delle  accertate  disponibilita' di bilancio, di esperti informatici,
d'intesa con la Commissione per il Sistema Informativo del MURST.
  Il  compenso  per  tali  collaborazioni e' determinato in relazione
alle   differenziate  capacita'  professionali  ed  al  differenziato
impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda non superiore a
L.  30.000.000  oltre l'IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come
per legge.
  L'incarico  viene conferito con decreto del Ministro per un periodo
non superiore all'anno finanziario.
  Esso   comporta  una  prestazione  da  eseguirsi  personalmente  in
correlazione   funzionale   con  la  Commissione,  sulla  base  delle
direttive  del  Presidente,  nel  rispetto del segreto d'ufficio, con
l'esclusione  di  ogni  attivita' incompatibile o in contrasto con la
natura dell'incarico stesso.
  L'incarico  puo'  essere  revocato  anche  prima della scadenza del
termine  con  le  stesse  modalita'  del conferimento, fatto salvo il
compenso per l'opera svolta.
  Nel decreto di conferimento dell'incarico va specificato l'oggetto,
l'entita'  del  compenso,  da  commisurare alla durata, ai contenuti,
alla natura delle prestazioni richieste.
  Nel caso di estranei alla pubblica amministrazione e' stipulato con
gli  stessi,  apposito contratto di diritto privato con il quale sono
disciplinati  i  seguenti  aspetti: la durata del contratto, che deve
essere equivalente a quella dell'incarico, la prestazione d'opera, la
verifica  dei risultati da parte della Commissione, la retribuzione e
gli  oneri accessori, come per legge, le modalita' dell'erogazione, e
la  facolta' di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del
provvedimento    di    incarico    costituisce   recesso   da   parte
dell'Amministrazione; tali elementi, nel caso di dipendenti pubblici,
sono riportati nel decreto di conferimento dell'incarico.
  Per  quanto non espressamente previsto nella stipula del contratto,
si  richiamano  le  disposizioni di cui agli articoli 2222 e seguenti
del codice civile.
                      9. Copertura finanziaria.
  Le  spese per i compensi e gli incarichi di cui ai punti 3, 7 ed 8,
graveranno  sul  cap. 1170 (U.P.B. 2.1.1.0) dello stato di previsione
della   spesa   di  questo  Ministero  per  l'es.  fin.  2000  e  sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a
dipendenti    di   Amministrazioni   pubbliche,   verra'   acquisita,
l'autorizzazione   dell'amministrazione   di   appartenenza  prevista
dall'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 80/1998.
            10. Richiesta di informazioni e modulistica.
  Chiarimenti  ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero
dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  -
Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III.
  Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca
previsti  dal  presente  decreto saranno rese disponibili su supporto
informatico entro il mese di gennaio di ciascun anno.
  Il  presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 13 gennaio 2000
                                                 Il Ministro: Zecchin
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2000
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio
n. 7